Ricorso cartaceo, costituzione telematica inammissibile

Enzo Di Giacomo
05 Febbraio 2019

Se il ricorso tributario è stato introdotto in forma cartacea, la costituzione in giudizio sia delle parti ricorrenti che delle parti resistenti deve avvenire in forma cartacea. È il ricorrente, infatti, che deve decidere se introdurre per tutto il giudizio tributario le modalità cartacee o telematiche e non la parte resistente.
Massima

Se il ricorso tributario è stato introdotto in forma cartacea, la costituzione in giudizio sia delle parti ricorrenti che delle parti resistenti deve avvenire in forma cartacea. È il ricorrente, infatti, che deve decidere se introdurre per tutto il giudizio tributario le modalità cartacee o telematiche e non la parte resistente (CTP Frosinone n. 445/2018).

Il caso

La controversia prende origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui l'ufficio finanziario ha rettificato la dichiarazione annuale sulla base di un maggior reddito accertato alla società.

Il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate in quanto effettuata in via telematica a fronte di un ricorso proposto con modalità cartacee; nel merito il contribuente, amministratore di una società, ha eccepito la nullità dell'atto impositivo per intervenuta prescrizione/decadenza del termine per la rettifica (quattro anni) nonché per difetto di prova della distribuzioni degli utili.

La questione

Il tema affronta l'inammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente avvenuta in modo telematico a seguito di ricorso cartaceo proposto dal ricorrente.

La parte resistente (Agenzia delle Entrate) può depositare l'appello telematicamente se il ricorrente ha proposto quello cartaceo in primo grado, atteso che solo il ricorrente che utilizza in primo grado le modalità telematiche di notifica e deposito del ricorso è vincolato anche in appello.

In attesa dell'introduzione “obbligatoria” del processo tributario telematico, introdotto facoltativamente dal luglio 2017 presso tutte le commissioni tributarie, i giudici di merito continuano ad affermare l'inammissibilità della costituzione telematica dell'ufficio.

Il D.L. n. 119/2018 2019 collegato alla Legge di Bilancio ha introdotto l'obbligatorietà del processo tributario telematico: a decorrere dal 1° luglio 2019 sarà obbligatorio per il deposito degli atti e la costituzione in giudizio delle parti.

In particolare, l'art. 14 del Decreto fiscale 2019 ha stabilito l'obbligatorietà del processo tributario telematico, previa riformulazione dell'art. 16-bis D. Lg n. 546/1992, il quale stabilisce che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie deve avvenire esclusivamente in modalità telematica: la nuova disciplina sarà applicata per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019, con la conseguente eliminazione del deposito cartaceo.

Tale scelta rimarrà facoltativa solo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore tecnico abilitato (controversie fino a 3.000 euro di valore).

Processo Tributario Telematico (in seguito PTT) - Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 disciplina il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica a mezzo PEC che, introdotto nel dicembre 2015 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Toscana ed Umbria, è stato appunto esteso a tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017.

Il suddetto decreto del 2015 fissa le regole tecnico-operative per la registrazione al Sigit (sistema informativo della giustizia tributaria), le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo, il deposito degli atti e il pagamento del CUT, da eseguirsi secondo le norme contenute nel d.P.R. n. 115/2002.

Il ricorrente, una volta registratosi sul portale della giustizia tributaria, trasmette al Sigit il ricorso, la ricevuta PEC attestante l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione attestante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

Per il resistente la costituzione in giudizio viene operata con la trasmissione degli atti e dei documenti al Sigit da parte sua o del professionista, che rilascia la ricevuta di accettazione contenente il numero, data e ora della trasmissione (art 8 DD).

L'Amministrazione finanziaria ha affermato che nella prima fase del processo tributario la scelta è facoltativa, in quanto ogni parte può scegliere se notificare e depositare il ricorso cartaceo o telematico. Il soggetto resistente, quindi, indipendentemente dalla scelta del ricorrente, può depositare le controdeduzioni in modo telematico (Circ n. 2/DF/2016). Se il ricorso/appello è depositato con modalità cartacea, il resistente può agire telematicamente. Inoltre, attesa la natura facoltativa del PTT, qualora la parte sia ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche in primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le stesse modalità anche nel processo di appello.

Nel caso in oggetto il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'ufficio finanziario aveva rettificato la dichiarazione annuale presentata per l'anno 2011, attribuendo un maggior reddito percepito e non dichiarato in base al reddito accertato in capo alla società, in cui lo stesso ricopriva la carica di amministratore.

La Commissione ha ritenuto di accogliere preliminarmente l'eccezione, proposta in sede di trattazione del ricorso, concernente l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate eseguita in via telematica mentre il ricorso è stato proposto in modo cartaceo. Tale eccezione trova il suo fondamento nella non disponibilità nel sistema telematico della memoria di costituzione dell'ufficio, non risultata nella disponibilità dei componenti del collegio.

Pertanto la costituzione in giudizio della convenuta Agenzia delle entrate è stata ritenuta inammissibile in quanto la normativa del PTT prevede espressamente che se il ricorso è introdotto in modo cartaceo, la costituzione in giudizio sia delle parti ricorrenti che delle parti resistenti deve avvenire in forma cartacea e continuare anche nei successivi gradi di giudizio.

In particolare, è il ricorrente che decide se introdurre per tutto il processo tributario le modalità cartacee oppure quelle telematiche.

I giudici hanno ritenuto che se il ricorrente notifica e deposita il ricorso con modalità cartacee, anche l'amministrazione “deve” costituirsi in modo cartaceo; se invece la costituzione dell'Agenzia avviene telematicamente, la stessa è inammissibile.

Il mancato rispetto della normativa contenuta nel decreto n. 163/2013, determina violazione del diritto di difesa del contribuente.

L'eccezione preliminare non ha impedito ai giudici di decidere nel merito e, attesa la legittimità e definitività dell'accertamento, il maggior reddito accertato alla società deve intendersi attribuito ai soci in virtù delle quote di partecipazione. Su tal basi il ricorso è stato respintio e le spese compensate.

Le modalità seguite dalla parte ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo o telematico, vincolano per tutti (ricorrente e resistente) lo sviluppo del giudizio, in primo e secondo grado (CTP Reggio Emilia 245/17) Ad analoghe conclusioni è pervenuta una recente sentenza in cui si afferma che se il contribuente ha presentato il ricorso con modalità cartacea, anche la costituzione dell'amministrazione resistente deve avvenire con modalità cartacee. Pertanto se la costituzione avviene invece telematicamente, ossia attraverso la piattaforma del Sigit, la medesima è da considerare inesistente (CTR RE n. 105/2/2018; CTP Rieti n. 9/2018; CTP Latina n. 268/2018).

Altra giurisprudenza ha affermato, contrariamente, che la proposizione del ricorso cartaceo o telematico non vincola l'altra parte processuale a porre in essere la stessa modalità.

Le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente non hanno effetto sulla parte resistente che può decidere di costituirsi in forma cartacea o telematica; la normativa prevede solo che la parte che si costituisce telematicamente in primo grado è tenuta a farlo anche per i depositi successivi sia nello stesso stato grado che in appello (CTP Foggia n. 104/2018).

La notifica di atti giudiziali tributari a mezzo pec non può ritenersi ammissibile ai sensi dell'esclusione disposta dall'art. 16, co. 4, del Regolamento dell'utilizzo della Pec approvato con Dpr n. 684/2005, non rilevando al riguardo la natura facoltativa del processo tributario telematico, in vigore dal 1° dicembre 2015, in quanto la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado (CTR Firenze n. 1377/2017).

Le soluzioni giuridiche

Il Legislatore ha introdotto, come detto, in modo obbligatorio il processo tributario telematico, già presente in campo civile ed amministrativo.

Ciò consentirà indubbiamente la riduzione di tutti i costi inerenti gli archivi cartacei delle Commissioni Tributarie, deputati a contenere e gestire nei propri spazi degli immobili una rilevante quantità cartacea; si raggiungerà, altresì, un livello più alto della produttività potendo destinare gli impiegati, attualmente destinati a tale mansione, a svolgere il compito relativo all'attività giurisdizionale. Una stima eseguita da Consip ha rivelato che lo spazio attualmente destinato alla documentazione cartacea è pari a circa in 47mila metri lineari per un costo unitario di 100 euro per metro lineare.

Dal 1° luglio in poi, secondo la nuova norma, la parte potrà utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei procedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico).

Osservazioni

Atteso comunque il difforme orientamento espresso sul tema dai giudici di merito, la giurisprudenza di legittimità, alla luce della recente normativa, dovrà giocoforza rivedere la propria posizione interpretativa, valendo comunque sempre il principio tempus regit actum e, quindi, la valenza della norma processuale in vigore al momento della controversia.

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