Termine di impugnazione della delibera assembleare e notifica della citazione non andata a buon fine
12 Febbraio 2019
Massima
Se la notificazione di un atto processuale da effettuarsi entro un termine perentorio risulti inesistente per circostanze non imputabili al richiedente, per esempio per non esservi stata alcuna materiale consegna, il notificante ha la facoltà e l'onere di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto. Infatti, in siffatti casi la notificazione non può considerarsi meramente nulla - ipotesi in cui sarebbe possibile la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. - poiché tale categoria di invalidità presuppone sempre che una notificazione vi sia stata, cioè che l'atto sia stato consegnato. Il caso
La sentenza in commento dichiara tardiva, e quindi inammissibile per intervenuta decadenza,l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale promossa con atto di citazione il cui primo tentativo di notifica non aveva avuto successo poiché l'ufficiale giudiziario, sebbene avesse attestato di non avere potuto notificare non avendo rinvenuto alcuno disposto a ricevere l'atto, erroneamente non aveva proseguito nel procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; e il cui secondo tentativo di notifica, pur andato a buon fine, era stato eseguito soltanto diversi mesi dopo, una volta ottenuto dal giudice, in prima udienza, un nuovo termine per la rinnovazione dell'atto. In particolare, gli attori avevano tentato la notifica della citazione dapprima il 16 aprile 2015, giorno della scadenza del termine di impugnazione, ma, vistone l'esito negativo, non avevano fatto altro che attendere la prima udienza del 7 ottobre 2015 per domandare al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., la fissazione di un termine per procedere alla rinnovazione. La questione
Si trattava, quindi, di stabilire se il secondo, positivo tentativo di notifica avesse effetto fin dalla data del primo e se, pertanto, potesse ritenersi rispettato il breve termine di impugnazione della delibera condominiale. Le soluzioni giuridiche
Il giudice, per decidere sulla eccezione di tardività della impugnazione della delibera sollevata dal condominio convenuto, si rifaceva a due distinti principi in tema di notificazione degli atti giudiziari, la cui congiunta applicazione lo portava ad accogliere la citata eccezione. Dapprima ribadiva che, «in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352). Invero, come spiegato dalla stessa Cassazione nella pronuncia appena citata, nel solco di quanto a suo tempo statuito da Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477 è (tuttora) pacifica in giurisprudenza l'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di notificazione degli atti processuali per la quale, da un lato, l'effetto della notificazione si compie per il notificante fin dalla data della richiesta della notificazione, anche se subordinatamente al suo successivo perfezionamento, e, d'altro lato, non possono essere fatte ricadere sul medesimo richiedente, cui competa il rispetto di determinati termini, le negative conseguenze di un intempestivo perfezionamento della notificazione non dovuto a sua colpa. In secondo luogo, il giudice rimandava all'ulteriore principio per il quale «la nullità della notificazione è ravvisabile nei casi previsti dall'art. 160 c.p.c. o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, dello stesso codice di rito. Quando, invece, il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per il che essa è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, ed in relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 291 c.p.c., secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza» (Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2007, n. 14487). L'art. 291, comma 1, c.p.c. - rubricato «Contumacia del convenuto» - stabilisce infatti che, «se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza». Orbene, in applicazione dei principi esposti, il giudice:
Inoltre il giudice negava la rilevanza - invece pretesa da parte attrice - della circostanza che la mancata notificazione fosse imputabile all'errore dell'ufficiale giudiziario, «in quanto l'accertamento circa l'esistenza e validità della notificazione prescinde dalla imputabilità della causa che ne ha determinato la nullità o inesistenza». Sulla base delle precedenti argomentazioni, il giudice decidente - ovviamente diverso dal giudice istruttore che, in prima udienza, aveva concesso agli attori il beneficio della rinnovazione della notificazione nulla, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. - concludeva per la tardività della impugnazione della delibera condominiale e, dunque, dichiarava inammissibile l'impugnazione medesima. Osservazioni
La sentenza in esame fa corretta applicazione delle norme e dei principi in materia di notificazione degli atti processuali: del resto la cospicua giurisprudenza in materia - come detto, sia della Corte Costituzionale che di legittimità - è ormai più che consolidata e non lascia spazio a molti dubbi. Le più recenti pronunce in materia, anzi, minimizzano i margini di incertezza perfino con riguardo all'entità del lasso di tempo che è ammissibile trascorra fra l'esecuzione di una notifica (incolpevolmente) inesistente e la ulteriore (e positiva) richiesta di notificazione. Le Sezioni Unite infatti, dando continuità a un filone giurisprudenziale formatosi negli anni precedenti, si sono recentemente pronunciate sul punto, affermando che «la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova» (Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594; cui si sono in seguito conformate le recentissime Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2017, n. 28388, e Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26296). Pochi dubbi sorgono, inoltre, pure in ordine al principio - implicitamente applicato dal giudice estensore della sentenza in esame - secondo cui, ove la notifica sia inesistente, «neppure giova al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza per carenza di notifica dell'atto introduttivo» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23968): in altri termini, la costituzione del convenuto può sanare la notificazione invalida solo in quanto esistente e, quindi, negli stessi casi in cui sia applicabile il disposto dell'art. 291, comma 1, c.p.c. Ciò che più colpisce del caso esaminato è, semmai, il duplice errore in cui sono incorsi, da un lato, l'ufficiale giudiziario e, dall'altro lato, il giudice istruttore. Quanto al primo, stupisce che, nonostante un chiaro caso di notificazione da eseguirsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sia stata omessa ogni formalità prevista da tale norma per l'ipotesi di indisponibilità di soggetti idonei a ricevere l'atto, così colpevolmente interrompendosi l'iter della notificazione e causandosene l'inesistenza, con corrispondente non colpevolezza degli attori, salvo la successiva improvvida scelta di confidare nell'applicabilità al caso dell'art. 291, comma 1, c.p.c. Sennonché, come già evidenziato e come giustamente affermato dal giudice, l'accertamento circa l'esistenza e validità della notificazione non risente della imputabilità della causa di nullità o inesistenza; né d'altro canto gli attori, nonostante il nefasto esito del giudizio, potrebbero ora dolersi dell'errore dell'ufficiale giudiziario, poiché essi ben avrebbero dovuto valutare inesistente la prima notificazione tentata e porvi immediatamente rimedio mediante una tempestiva ripresa del processo notificatorio. Quanto al giudice istruttore, invece, sorprende che egli, di fronte alla eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, non abbia fin da principio optato per la soluzione infine correttamente assunta dal decidente, di fatto costringendo il condominio convenuto a un giudizio ben più lungo del necessario e gli attori – che peraltro avrebbero ragione di far valere la responsabilità professionale del proprio legale - a una condanna alle spese più ingente; e, in ultima analisi, gravando il Tribunale di attività che ben si sarebbe potuta evitare. Marotta, L'imputabilità della mancata notificazione di un atto processuale, in Dir. & giust., 2018, 184;
Summa, L'«inesistenza» degli atti processuali… non esiste, in Dir. & giust., 2018, 43;
Valerio, La notifica inesistente non è sanata dalla costituzione del destinatario dell'atto, in Dir. & giust., 2017, 161;
Matteini Chiari - Di Marzio, Notificazioni e termini nel processo civile, Milano, 2011, 10. |