L’accertamento giudiziale del supercondominio dà luogo ad un litisconsorzio necessario?

19 Febbraio 2019

La sentenza del Tribunale di Udine in commento si sofferma sulla questione se l'accertamento dell'esistenza di un supercondominio determini o meno una fattispecie idonea ad integrare un litisconsorzio necessario, con la conseguente...
Massima

La richiesta giudiziale di accertamento dell'esistenza del supercondominio determina un litisconsorzio necessario tra tutti i condominii che costituiscono il supercondominio, dovendosi estendere il contraddittorio con la relativa evocazione in giudizio degli amministratori dei singoli condominii

Il caso

In giudizio, viene sollevata una controversia concernente l'impianto di antincendio in rapporto di accessorietà tra diversi condominii, e, di conseguenza, l'esistenza o meno di un supercondominio tra i medesimi.

La questione

La domanda giudiziale volta ad accertare l'esistenza di un supercondominio integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Udine, con la sentenza che si annota, risponde affermativa alla suddetta questione, ritenendo che il contraddittorio deve necessariamente estendersi a tutti gli amministratori dei condominii interessati dalla condivisione dell'impianto antincendio in comune.

Osservazioni

La natura giuridica del supercondominio è stata enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, la cui esistenza, al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 ss. c.c., viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, e, tanto meno d'approvazioni assembleari, solo che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2018, n.1344; Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2017, n. 27094; Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2011, n. 17332).

Ciò premesso, in tema di controversie relative a questioni condominiali, bisogna distinguere tra le ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e, quindi, la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, e le ipotesi in cui tale partecipazione è invece indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario.

La disciplina della materia muove dunque dall'art. 102 c.p.c. che, al comma 1, prevede che ove la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Si tratta di una norma in bianco che non specifica quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità di parti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in giudizio quando tale rapporto sia ravvisabile, e la sussistenza di tale rapporto è chiaramente una questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand'è che una sentenza sia inutiliter data, perchè resa in assenza di alcune delle parti “in confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata.

La verifica del rispetto della suddetta norma risiede allora nell'utilità che può derivare da una determinata pronuncia giudiziale qualora la causa si svolga in assenza di altri soggetti potenzialmente legittimati ad essere coinvolti nello stesso rapporto, atteso che per stabilire se una sentenza sia utile occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi individuare i soggetti che debbono partecipare al processo (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454).

In buona sostanza, il litisconsorzio necessario ricorre oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1992, n.1162).

L'azione proposta giudizialmente, se ed in quanto relativa ad un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario, legittima ad agire congiuntamente tutti i condomini, configurandosi, quindi, una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2006, n. 6056).

Infatti, in linea generale si è evidenziato che l'esigenza del litisconsorzio necessario fra tutti i condomini è da rapportarsi all'opponibilità del giudicato, relativo alla comproprietà dei condomini su un bene ovvero alla proprietà esclusiva di esso, nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio, posto che gli altri partecipanti al condominio, rimasti pretermessi, non potrebbero giovarsi del giudicato sull'accertamento della natura comune del bene facente parte dell'edificio condominiale, né restare esclusi dalla proprietà di esso in forza dell'accoglimento della contrapposta domanda di accertamento della proprietà esclusiva (Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2013, n. 10996).

Conseguentemente, laddove: 1) non sussiste un rapporto giuridico plurisoggettivo sostanzialmente unico; 2) non risulta la domanda giudiziale diretta alla costituzione, modifica o estinzione del rapporto stesso; 3) non si deduce l'adempimento di una prestazione inscindibile, relativa ad un rapporto unico comune a più soggetti, non può ritenersi necessaria l'integrazione del contraddittorio tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori delle singole palazzine, perché la sentenza in tale ipotesi, non viene data inutilmente (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 1994, n. 7946: nella fattispecie, si trattava di una causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da un condomino contro l'amministratore del condominio del suo edificio, che agiva per conseguire il pagamento di somme dovute per il servizio di riscaldamento centrale facente capo ad un supercondominio, composto anche da altri fabbricati e disciplinati da un regolamento contrattuale).

I giudici di legittimità avevano, quindi, statuito che eccepita dal condomino opponente il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'amministratore del suo edificio, non poteva ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore del supercondominio e degli amministratori degli altri singoli condominii).

La fattispecie esaminata dal Tribunale con la sentenza in commento attiene invece ad un caso esattamente opposto: la domanda attorea è volta ad accertare la costituzione e l'esistenza del rapporto di supercondominio, e, quindi, di un rapporto plurisoggettivo sostanzialmente unico tra i vari edifici, tanto che l'istante aveva eccepito la nullità della delibera del condominio perché di competenza dell'assemblea del supercondominio.

Infatti, il giudice osserva che nella fattispecie, in assenza dell'estensione del contraddittorio agli altri condominii si potrebbe verificare - nell'eventualità di una sentenza che accerti la sussistenza del supercondominio con riferimento all'impianto antincendio comune - che il soggetto istante, proprietario di unità immobiliari site nei singoli condominii, si troverebbe nella situazione che soltanto per le unità localizzate nel condominio evocato in causa vi è stato l'accertamento giudiziale positivo dell'esistenza del supercondominio, mentre per le unità immobiliari poste in altri edifici, sebbene ugualmente servite dallo stesso impianto antincendio comune, non varrebbe il suddetto accertamento giudiziale.

Guida all'approfondimento

Corona, Riflessioni in tema di supercondominio, in Riv. giur. sarda, 1993, 493;

Ditta, Sulla disciplina applicabile al complesso immobiliare costituito da più edifici (il c.d. “supercondominio”), in Arch. loc. e cond., 1995, 860;

De Tilla, Qual è la normativa applicabile nel caso di spazi o beni comuni a più edifici costituenti autonomi condomini: comunione, supercondominio o condominio complesso?, in Giust. civ., 1990, I, 1086.

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