Art. 141 cod. ass.: il vettore deve essere corresponsabile, altrimenti è caso fortuito
20 Febbraio 2019
IL CASO Il conducente di un veicolo ed un passeggero perdono la vita a seguito delle ferite riportate a causa di un sinistro stradale in cui si erano trovati coinvolti, mentre gli altri riportano lesioni. La compagnia assicuratrice di uno dei due veicoli coinvolti conviene in giudizio i danneggiati, chiedendo l'accertamento delle percentuali di responsabilità dei conducenti e la liquidazione del danno a tutti i danneggiati entro il massimale. I familiari del conducente deceduto avanzano domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice; gli eredi dell'altro trasportato deceduto e i passeggeri dell'altra vettura coinvolta convengono in giudizio la propria compagnia che, condannata in appello al risarcimento dei danni a tutti i soggetti coinvolti, propone ricorso per cassazione.
A PRESCINDERE DALLA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO? In particolare, la Compagnia chiede se il terzo trasportato sia da considerarsi quale consumatore, in quanto beneficiario della polizza, qualora agisca ex art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore, e ciò «a prescindere dalle responsabilità del sinistro».
ART. 122 COD. ASS. La Corte ricorda che l'art. 122, comma 2, cod. ass. prevede che l'assicurazione obbligatoria ricomprenda anche la copertura del danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo; tale copertura risulta confermata a prescindere dal titolo di responsabilità nel rapporto tra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 141 cod. ass., il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, può agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Egli può usufruire dunque di un ulteriore strumento di tutela, atto ad agevolare il conseguimento del risarcimento nei confronti dell'impresa stessa, privandolo dell'onere di «dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». La ratio legis è di privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su un veicolo per motivi che esulino dal caso fortuito, l'esercizio dell'azione diretta contro la Compagnia di assicurazione del vettore.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Suprema Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto: «l'art. 141 cod. ass. conseguentemente al riferimento al caso fortuito come limite all'obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro».
RISARCIMENTO ENTRO IL MASSIMALE Al comma 1, l'art. 141 cod. ass. dispone infatti che, «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
ONERE PROBATORIO La Corte ricorda che spetta alla Compagnia assicuratrice dimostrare la totale assenza di responsabilità in capo al vettore, mediante la prova del caso fortuito quale unica causa dei sinistro, a meno che l'assicuratore dell'altro veicolo coinvolto non dichiari la responsabilità esclusiva del proprio assicurato.
RICORSO ACCOLTO La Cassazione accoglie dunque il ricorso: la Corte territoriale aveva errato nel condannare il ricorrente principale a risarcire i trasportati sopravvissuti e i familiari del trasportato deceduto, escludendo anche il 20% di corresponsabilità del vettore, accertando l'assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro mortale. La causa viene dunque rimessa alla Corte d'appello di Torino.
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