Sono inderogabili le norme in tema di riparto delle spese di riscaldamento
22 Febbraio 2019
Massima
Sono valide le delibere assunte dall'assemblea condominiale che, adeguandosi alle inderogabili disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 102/2014, decidano di approvare le nuove tabelle millesimali di riparto spese di riscaldamento anche modificando la tabella del regolamento vigente. Il caso
Tizio e Caia, proprietari di una unità immobiliare destinata a uso magazzino facente parte del condominio, avevano impugnato le delibere assunte dall'assemblea condominiale relativamente ai punti con cui erano stati approvati il consuntivo gestione 2015/2016 e il relativo stato di riparto con tabella UNI 10200 e il preventivo gestione 2016/2017. Secondo gli attori, le delibere in oggetto dovevano considerarsi nulle, o comunque annullabili, in quando l'assemblea aveva approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali di riparto spese riscaldamento, con modifica delle carature millesimali determinate dalla tabella allegata al regolamento contrattuale vigente in condominio. Costituendosi in giudizio, il condomino convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e la decadenza dell'azione per il mancato rispetto dei termini della procedura di mediazione. La questione
La questione in esame è la seguente: può l'assemblea, a maggioranza, approvare le nuove tabelle millesimali di riparto spese riscaldamento, con modifica della preesistente tabella allegata al regolamento contrattuale vigente? Le soluzioni giuridiche
Preliminarmente, in merito alla mediazione, il giudice adìto ha rigettato l'eccezione di decadenza come formulata dal convenuto condominio. A tal proposito, il tribunale ha evidenziato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. Premesso ciò, a parere del Tribunale, non vi era stata alcuna decadenza dell'azione in quanto, nel caso di specie, i termini erano stati rispettati. Quanto al merito della vicenda, il Tribunale di Milano ha osservato che l'assemblea (con altra e precedente delibera) aveva approvato, con il voto favorevole degli odierni attori, la trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano. Con le successive delibere (impugnate), l'assemblea aveva approvato il consuntivo 2015/2016 e il preventivo 2016/2017 e contestualmente le nuove tabelle millesimali di riparto spese di riscaldamento, adeguandosi alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici, con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. A tal proposito, il giudicante ha ritenuto valide queste delibere in quanto l'assemblea condominiale si era adeguata alle inderogabili disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 102/2014. Sul punto in esame, il giudice ha meglio evidenziato che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 102/2014 riveste una finalità pubblicistica ed assurge, quindi, a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico. Difatti, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, il Governo, con il d.lgs. n. 102/2014, ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo. Premesso quanto innanzi esposto - secondo il giudice adìto - il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio. Di conseguenza, secondo tale ragionamento, tutti i regolamenti contrattuali che dispongono diversamente sono, sul punto, contrari alla legge. Per le suesposte ragioni è stata rigettata l'impugnazione. Osservazioni
La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni in merito ai principi della contabilizzazione del calore. In proposito sappiamo che il d.lgs. n. 102/2014 (attuativo della direttiva europea 2012/27/EU sull'efficienza energetica) ha dettato delle regole in tema di riscaldamento negli edifici in condominio. Il testo originario del decreto è stato poi integrato e modificato dal d.lgs. n. 141/2016. In argomento, inoltre, giova ricordare che dal 30 giugno 2017 vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200. La norma serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria negli edifici serviti da una o più centrali termiche. Attualmente, dunque, il citato sistema normativo è volto a stabilire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e a dettare norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia; in particolare, gli obbiettivi delle citate norme sono il risparmio energetico e l'efficienza nell'uso dell'energia. Invero, il d.lgs. n. 102/2014 (art. 9, comma 5, lettera d) stabilisce - una volta installati i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore - che le spese di riscaldamento fra i singoli condòmini siano ripartite in base ai criteri stabiliti dalla norma UNI 10200 (aggiornata dalla nuova versione dall'11 ottobre 2018). Tale norma, elaborata dalla Commissione tecnica del Comitato termotecnico italiano, si basa su un principio cardine presente anche nell'art. 26, comma 5, della l. 9 gennaio 1991, n. 10 («Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»), ossia ciascun utente paga in base all'effettivo consumo registrato. Con tale norma, l'obbligo è stato suddiviso in 4 punti: Contabilizzazione (l'installazione dei ripartitori sui radiatori;Termoregolazione(l'installazione delle valvole termostatiche sui radiatori); Nuove tabelle millesimali (tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200); Suddivisione dei consumi e delle spese (con l'aggiornamento del 2018 della norma UNI si è data maggior attenzione al prospetto consuntivo per il riscaldamento, seguendo criteri assimilabili alle diagnosi energetiche). In definitiva, con la contabilizzazione del calore, ogni condomino paga quanto consuma e, quindi, la bolletta verrà calcolata in base all'effettivo riscaldamento fornito all'abitazione. La contabilizzazione è, a tutti gli effetti, un intervento di efficientemente energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e diminuisce i consumi. Premesso quanto innanzi esposto, secondo un'interpretazione diffusa nella giurisprudenza e di una parte della dottrina, trattandosi di una norma inderogabile, non può essere messa in discussione da un regolamento condominiale di natura contrattuale e neppure modificata dall'assemblea di condominio, anche se quest'ultima si esprimesse in modo unanime. L'art. 1418 c.c., infatti, sanziona con la nullità i contratti o le singole clausole contrarie a norme imperative. Pertanto, possiamo affermare che la sentenza in commento (Tribunale di Milano) ha dato continuità al summenzionato orientamento, puntualizzando che, il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio. Tuttavia, in commento alla presente pronuncia e, in particolare, sulla questione dell'inderogabilità (tramite delibera assembleare e/o norma di natura contrattuale), alcuni autori hanno manifestato alcune criticità in merito a tale assunto. Invero, secondo tale ricostruzione dottrinale, nell'accezione seguita dal Tribunale di Milano, la normativa dettata dal d.lgs. n. 102/2014, in ordine alla contabilizzazione ed alla termoregolazione del calore nei condomìni con impianto di riscaldamento centralizzato, è stata intesa come un'ulteriore materia che il legislatore ha voluto sottrarre in modo assoluto all'autonomia privata dei comproprietari esercitabile in sede di approvazione del regolamento e delle annesse tabelle millesimali. Però, secondo la citata critica dottrinale, pur ammettendosi una coincidenza di obiettivi tra il criterio legale di ripartizione degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente e gli interessi pubblicistici al risparmio energetico sottesi alla normativa speciale, le prescrizioni dettate da tale normativa non dovrebbero connotarsi come norme imperative ed inderogabili nei rapporti tra privati, lasciando i condomini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti di proprietà mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale, che diversamente suddivida tali spese. Difatti, proprio in tal senso, si spiegherebbero le sanzioni amministrative in caso di comportamenti contrari posti in essere dai condomini in difformità da quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del citato d.lgs. 102/2014 (il condominio che non ripartisca le spese in conformità alla disposizione appena indicata è sottoposto dall'art. 16, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 102/2014 ad una sanzione amministrativa). Ad integrazione di quanto esposto, si osserva anche che la questione della inderogabilità della norma UNI 10200 è stata nuovamente sostenuta, seppur in altra e diversa fattispecie successiva alla sentenza in oggetto, da altra pronuncia della giurisprudenza di legittimità. In proposito, LA s.c. ha sostenuto che è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti. E infatti, secondo il ragionamento della Suprema Corte, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10/1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102/2014 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. i, punto i, d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l'uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o «non meritevole di tutela» (Cass. civ., sez. II, 2 novembre 2018, n. 28051). Scarpa, Ripartizione delle spese di riscaldamento: una nuova grundnorm inderogabile e non negoziabile?, in Quotidianogiuridico.it, 6 dicembre 2018; Il distacco dal riscaldamento centralizzato è lecito anche contro il regolamento, in Condominioelocazione.it, 7 novembre 2018; M. Rezzonico, Norma Uni 10200: le tabelle e la ripartizione delle spese di riscaldamento, in Quotidianodelcondominio.it, 16 ottobre 2018; Scalettaris, Contabilizzazione del calore, in Condominioelocazione.it, 26 aprile 2018. |