L’amministratore deve comunicare i propri dati in sede di accettazione dell’incarico
08 Marzo 2019
L'amministratore di condominio viola l'art. 1129, comma. 2, n.8 c.c. qualora, al momento dell'accettazione della nomina, ometta di comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il locale dove si trovano i registri di cui all'art. 1130, comma 1, nn. 6 e 7, c.c., tuttavia tale violazione non giustifica l'istanza di revoca. |