Notifica, inesistente per posta privata

Enzo Di Giacomo
26 Marzo 2019

La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se eseguita mediante un servizio di posta privata.Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane Spa (legge n. 124/2017), quale fornitore del servizio postale universale.
Massima

La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se eseguita mediante un servizio di posta privata.

Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane Spa (legge n. 124/2017), quale fornitore del servizio postale universale.

Il caso

Il contenzioso trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che veniva notificata mediante il servizio di posta privata.

Il ricorrente ha eccepito la inesistenza della notifica eseguita mediante posta privata nonché altre contestazioni concernenti la legittimità della pretesa tributaria.

La questione

Preliminarmente si rappresenta che la notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e ss. del c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, a cui si richiama l'art. 16, comma. 2, del D.Lgs n. 546/1992.

La notifica è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché di messo comunale può essere “brevi manu” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o mediante il servizio postale. In quest'ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento: la notifica non si esaurisce con la spedizione dell'atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell'agente postale al soggetto destinatario.

L'art. 140 c.p.c. stabilisce, inoltre, che in caso di irreperibilità (temporanea), incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario.

Nella fattispecie in oggetto il contribuente, dinanzi all'inusuale notifica dell'atto impositivo eseguita da un soggetto non legittimato (servizio di posta privata), ha impugnato l'atto impositivo contestando l'inesistenza della notifica.

I giudici hanno ritenuto che allorché il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che riferirsi al c.d. servizio postale universale facente capo all'ente Poste su tutto il territorio nazionale, non essendo previsto il ricorso al servizio di posta privato. Pertanto “'incaricato di un servizio di posta privato non riveste, a differenza dell'agente del servizio postale universale (Poste Italiane Spa), la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Deve, quindi, essere rilevata l'inesistenza della notifica effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti”.

Quanto precede atteso che il legislatore abbia previsto la soppressione dell'attribuzione esclusiva a Poste Italiane Spa qual fornitore del servizio postale universale per le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta; infatti tale disposizione non ha effetto retroattivo e fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali, le notifiche eseguite da poste private sono inesistenti.

Pertanto, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio eseguita mediante un servizio gestito da un gestore privato deve ritenersi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4 del D.Lgs n. 261/1999 che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per motivi di ordine pubblico le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, tra cui rientrano gli atti tributari, sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane Spa. Nessuna efficacia retroattiva può essere, quindi, riconosciuta alla abrogazione di cui alla Legge n. 124/2017 ed, inoltre, fino a quanto non saranno rilasciate le nuove licenze individuali per i servizi di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom), le notifiche eseguite a mezzo di gestore di posta privato sono inesistenti (Cass. Civ., n. 2173/2018; 23887/2017).

La Corte ha ritenuto nel caso specifico l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato irritualmente spedito mediante un gestore di posta privato.

La soluzione giuridica

La giurisprudenza

La procedura di notificazione del ricorso introduttivo eseguita mediante agenzia privata e, quindi, con modalità non previste dall'ordinamento, è inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria (Cass. n. 21884/2018).

Affinché la notifica postale di atti tributari eseguita mediante vettori privati sia valida è necessario attendere il rilascio delle nuove licenze da parte dell'Autorità garante nelle comunicazioni agli operatori; soltanto le notifiche effettuate da questi messi alternativi rispetto al gestore Poste Italiane Spa saranno legittime.(Cass. Civ., n. 3010/2018; n. 234/2018).

La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l'entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportate dalla Legge n. n. 124/2017 in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati (Cass. n. 7676/2018; n. 8089/2017; n. 23887/2017).

In controtendenza all'orientamento che precede, si segnala la sent. n. 29996/2017 con cui la Cassazione ha ritenuto che non può essere dichiarata giuridicamente inesistente la notificazione di una cartella di pagamento eseguita a mezzo raccomandata di operatore privato anziché tramite il fornitore del servizio postale universale allorché l'atto sia stato tempestivamente impugnato dal destinatario.

Si osserva che in tema di notifica a mezzo pec (posta elettronica certificata), che non può essere parificata alla notifica per posta, si rileva che non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge.

Nell'evidenziare che la Pec è stata istituita con il d.P.R. n. 68/2005 come valido mezzo di trasmissione ai sensi di legge ma non ai fini della notifica, in virtù delle recenti modifiche normative, la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico, per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (Cass. Civ., n. 4066/2017).

La notifica eseguita a mezzo Pec degli atti tributari è inesistente atteso che tali notifiche sono state previste “in via sperimentale” a partire dal 1° dicembre 2015 solo per le regioni della Toscana e dell'Umbria.

Pertanto non essendo entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processo tributario telematico, la notifica tramite Pec eseguita dal difensore all'ufficio finanziario deve ritenersi tamquam non esset ossia inesistente e non suscettibile di sanatoria (Cass. Civ., n. 28311/2017).

È inammissibile l'appello del concessionario notificato tramite un'agenzia privata anziché tramite il servizio postale. Tale modalità di consegna è equiparabile alla consegna diretta, non rivestendo l'agenzia privata la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. Civ., n. 2922/2015).

Atteso il testo normativo di cui alla Legge n. 124/2017, che ha previsto la soppressione dell'attribuzione esclusiva alla società Poste Italiana Spa dell'attività di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e degli atti tributari, sarebbe auspicabile nonché opportuno che si procedesse al rilascio delle nuove licenze individuali da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AgCom).

I gestori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell'AgCom; ad oggi non risultano ancora rilasciate anche l'AgCom ha trasmesso al Ministero della Giustizia (ottobre 2017) lo schema di regolamento sulle notificazioni per il relativo parere.)

Per quanto precede è comprensibile l'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza dell'inesistenza della notificazione di atti tributari eseguita mediante un gestore di posta privata, attesa soprattutto la natura di atti “sensibili” riconoscibile agli atti giudiziari e tributari.

Osservazioni

Si può ipotizzare, atteso il dettato normativo di cui alla Legge n. 124/2017, un intervento del legislatore diretto a regolare il periodo transitorio che precede l'emanazione del provvedimento sulle nuove licenze individuali da parte dell'autorità preposta.

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