Danno all'immagine e danno non patrimoniale subìto dal condominio in caso di mala gestio dell'amministratore

Edoardo Valentino
07 Maggio 2019

Il Tribunale di Massa, con la sentenza in commento, tratta la responsabilità professionale di un ex amministratore di condominio, reo di avere male gestito il palazzo e, soprattutto, di avere malversato delle somme dal conto corrente dello stabile. Sebbene...
Massima

In caso di danni cagionati da un amministratore al condominio a causa di malversazioni sul conto corrente condominiale il risarcimento deve essere quantificato solo sull'ammontare dei fondi distratti e non anche constare di una componente di danno non patrimoniale e danno all'immagine.

Il caso

Un condominio citava in giudizio il proprio ex amministratore lamentando come questi avesse, nel corso del mandato, cagionato dei danni allo stabile.

In particolare il palazzo contestava come l'amministratore avesse omesso diversi pagamenti ai fornitori del condominio, causando azioni giudiziali degli stessi per il recupero del credito e mancando di avvertire l'assemblea delle predette iniziative giudiziali.

L'amministratore, poi, aveva bonificato alcune somme a sé stesso in corrispondenza del termine del mandato affermando come le stesse fossero imputabili ad anticipazioni effettuate con suoi fondi nei confronti del condominio.

La domanda giudiziale del condominio, però, non si era esaurita alla richiesta di rimborso delle predette somme e di risarcimento del danno patrimoniale, dato che aveva richiesto il ristoro dei danni non patrimoniali e di immagine cagionati dalla condotta dell'ex amministratore.

La questione

La sentenza in oggetto tratta di due temi.

In primis, il rapporto tra l'amministratore e il condominio e in seconda battuta la configurabilità del danno non patrimoniale e all'immagine in favore del condominio.

Il contratto che lega l'amministratore e il condominio è quello tipico del mandato con rappresentanza in ragione del quale il professionista, nominato dall'assemblea, agisce in nome e per conto del condominio e contrae obbligazioni per lo stesso.

Il patrimonio del mandante e del mandatario devono restare, di regola, separati, a tal fine la riforma del condominio del 2013 ha comportato l'obbligo di dotare ogni condominio di un suo conto corrente e fare transitare solo su questo le somme relative allo stabile.

L'art. 1129, comma 7,c.c. afferma infatti che «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

Tuttavia, in caso il mandatario anticipi delle somme in favore del mandante questi ha il diritto di ottenere la ripetizione.

Tale ripetizione non può essere fatta tout court, ma secondo il seguente principio affermato dalla Cassazione «in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati» (così Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13878).

Quanto alla prospettazione del danno all'immagine e non patrimoniale occorre tenere conto della differenza degli stessi.

L'art. 2059 c.c. afferma che «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge« laddove per danno non patrimoniale deve intendersi pregiudizio che lede i diritti della persona pur senza avere contenuto patrimoniale.

Il danno all'immagine, invece, è definibile come quel danno alla reputazione conseguente a un fatto ingiusto commesso da altri.

Certamente queste due categorie di danno sono state create pensando al danneggiato come persona fisica, tuttavia non è mancato un intervento della giurisprudenza che ha esteso il novero dei legittimati attivi al risarcimento anche persone giuridiche ed enti riconosciuti (v., ad esempio, Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929).

La sentenza in commento, quindi, analizza i temi sopra tratteggiati e il giudice si interroga sulla risarcibilità o meno di tali danni ove il danneggiato o presunto tale sia un condominio.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Massa ha innanzitutto riconosciuto l'inadempimento contrattuale dell'amministratore e il conseguente diritto del condominio a percepire danni di carattere patrimoniale.

Dal punto di vista delle somme asseritamente anticipate dall'amministratore, poi, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimborso dell'amministratore dato che questi aveva provveduto a effettuare bonifici sul proprio conto personale motivandoli come restituzione di somme in passato anticipate.

L'assenza della benché minima prova sul punto aveva comportato sia il rigetto della tesi dell'amministratore, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme al condominio e, dal punto di vista processuale, la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Appurata la totale risarcibilità del danno patrimoniale richiesto dal condominio il decidente rigettava invece le ulteriori richieste risarcitorie dello stabile.

Quanto alla richiesta di pagamento di un danno non patrimoniale da parte dell'amministratore al condominio, il Tribunale affermava come al condominio non potesse riconoscersi la natura di ente collettivo, cosìcome prospettato dalla Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929 e conseguentemente esso non sarebbe stato legittimato attivo a domandare alcun risarcimento per danni non patrimoniali.

«Senza addentrarsi in questa sede nella problematica della natura giuridica del condominio appare plausibile (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19663)« - continuava il Tribunale - «che al condominio in quanto tale debba riconoscersi una personalità giuridica autonoma, seppur imperfetta e attenuata, rispetto ai suoi componenti e che lo stesso persegua scopi che non sono coincidenti con quelli dei singoli che lo compongono; tuttavia allo stesso non pare potersi riconoscere una propria soggettività perfetta, né tantomeno una individualità soggettiva, distinta dai singoli che lo compongono, ai fini della tutela della reputazione dell'ente del condominio».

Secondo il Tribunale, quindi, il condominio non avrebbe una personalità tanto distinta dai suoi componenti da meritare una tutela giuridica per la lesione dei suoi diritti non patrimoniali dato che questo «sembrerebbe sussistere e rilevare unicamente per la gestione delle obbligazioni relative alla manutenzione delle parti comuni».

Quanto alla domanda di risarcimento per il danno subito dall'immagine del condominio, ossia l'esistenza di un danno alla sua reputazione conseguente alle malversazioni, che avrebbe ingenerato in terzi la convinzione che il condominio fosse facilmente raggirabile dai fornitori, il Tribunale affermava come detta istanza avrebbe quanto meno dovuto essere avanzata dai singoli condomini, non essendo ipotizzabile la legittimazione attiva del condominio.

Osservazioni

La sentenza in commento appare, come il Giano Bifronte, avere due diversi volti.

Da un lato, infatti, pare sostanzialmente corretta nel riconoscere il danno patrimoniale subito dal condominio e condannare l'amministratore al rimborso dei bonifici effettuati per anticipazioni mai provate e dimostrate.

D'altro canto la decisione è, a parere di chi scrive, del tutto censurabile quanto alle valutazioni effettuate in merito alla configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale in favore del condominio.

Secondo il Tribunale, difatti, il condominio non avrebbe sufficiente indipendenza dai soggetti che lo compongono per essere un individuo autonomo e portatore di diritti individuali come quello alla reputazione e all'immagine.

Tale ricostruzione non può essere condivisa e non pare in linea con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

Da tempo, infatti, la Cassazione ha statuito il principio in ragione del quale la configurabilità di un danno non patrimoniale, nel più ampio significato di "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica", è risarcibile anche in capo agli enti collettivi, sub specie di pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità quali il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, alla reputazione, all'immagine (si vadano sul punto Cass. civ., 10 luglio 1991, n. 7642; Cass. civ., 5 dicembre 1992, n. 12951; Cass. civ., 3 marzo 2000, n. 2367; Cass. civ., 2 agosto 2002, n. 11600; Cass. civ., 29 ottobre 2002, n. 15233; Cass. civ., 13 febbraio 2003, n. 2130; Cass. civ., 10 aprile 2003, n. 5664; Cass. civ., 16 aprile 2003, n. 6022; Cass. civ., 11 febbraio 2004, n. 2570; Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 14766).

Il condominio, pur non avendo formalmente personalità giuridica (lacuna dell'ordinamento italiano) si giova notoriamente di una personalità giuridica attenuata o diffusa, in quanto centro di imputazione di interessi che differisce dai singoli condomini.

È poco chiaro, infatti, come l'ordinamento giustifichi il trattamento ondivago che subisce il condominio il quale da un lato viene reputato sufficientemente autonomo da potere concludere contratti, essere legittimato attivo e passivo di cause giudiziali, essere datore di lavoro e inoltre la normativa fiscale prevede per il condominio l'iscrizione all'anagrafe tributaria e lo annovera fra i sostituti d'imposta.

Secondo la Cassazione, a Sezioni Unite, inoltre, è il condominio e non i suoi abitanti a essere legittimato attivo del risarcimento dovuto alla lungaggine dei processi nei quali è direttamente coinvolto, c.d. risarcimenti ex legge Pinto (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n.19663), decisione nella quale si afferma che «L'enunciato principio di esclusività della titolarità del diritto all'equa riparazione in capo ai condomini uti singoli è contrastato da altro indirizzo, che invece ammette la legittimazione del Condominio ad agire in base alla l. n. 89/2001. Di siffatto ultimo indirizzo (in relazione alla fattispecie propria del Condominio) sono espressione, segnatamente, Cass., 18 febbraio 2005, n. 3396, Cass., 24 novembre 2005, n. 24841 e Cass., 17 aprile 2008, n. 10084, le quali adducono a sostegno della propria tesi la posizione assunta dalla giurisprudenza della Corte EDU (si veda, in particolare, sebbene in dette pronuncia non sia esplicitamente citata, la sentenza Comingersoll SA c. Portugal, del 6 aprile 2000, secondo cui anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è ..., e non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri».

Chi scrive non afferma necessariamente il diritto del condominio oggetto della sentenza di percepire il risarcimento per il danno non patrimoniale e all'immagine, dato che occorrerebbe verificare l'effettivo pregiudizio nel caso concreto.

Ciò che è in discussione nel presente caso è il rigetto delle istanze sulla base della presunta non legittimazione del condominio a percepire qualunque risarcimento che non sia mero danno patrimoniale.

In conclusione la sentenza in oggetto, in merito alle citate domande, non pare avere correttamente motivato il rigetto delle istanze del condominio.

Guida all'approfondimento

Campolattaro, Verso il riconoscimento della personalità giuridica del condominio, in Riv. notar., 2015, fasc. 4, 781;

Navarretta, Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. e prev., 2004, fasc. 1, 3;

Astone, Il danno non patrimoniale nel diritto interno e sovranazionale tra antiche e nuove questioni, in Europa e dir. priv., 2018, fasc.4, 1183;

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1967, I, 300.

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