Appello: il Giudice può decidere soltanto sulle eccezioni già ritualmente dedotte con l'originario ricorso introduttivo
20 Maggio 2019
Massima
Nel Giudizio tributario di appello, il Giudice non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione che non sia stata ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo. Ed inoltre, non è consentito il mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi di indagine nuovi. Pertanto, va rilevata la inammissibilità delle eventuali eccezioni non in linea con le doglianze proposte con il ricorso introduttivo. Il caso
Una Società proponeva appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso una sentenza (n. 104/4/12 del 15 marzo 2012) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di quel capoluogo, chiedendone la riforma. La Società appellante lamentava che la sentenza impugnata aveva soltanto parzialmente accolto l'originario ricorso proposto dalla stessa Società avverso una cartella di pagamento (dell'importo di circa 67.000,00 euro) per IVA ed IRAP emessa seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con il quale era stata eccepita l'assenza di motivazione, l'omessa considerazione dell'avvenuto parziale pagamento di alcune rate, la nullità della cartella per difetto di notifica; che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto l'intervenuto pagamento della sanzione del 10 percento a seguito di avviso bonario, né l'eliminazione dell'obbligo di fideiussione. L'Agenzia delle Entrate appellata si costituiva in giudizio, ribadiva (in ragione dell'importo della cartella) l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria, concludeva per il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. XIV (con sentenza n. 50/14/129 del 20 febbraio 2018), rigettava l'appello. Il Collegio del gravame argomentava la propria decisione osservando che “i giudici di prime cure hanno espressamente rilevato la inammissibilità della domanda relativa alla misura della sanzioni applicate introdotta dalla Società ricorrente in primo grado solo con due successive e distinte note di replica nelle quali veniva chiesta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la inapplicabilità della sanzione nella misura del 30 percento trattandosi di una vera e propria estensione del tema decidendum non più consentita”. Avverso tale pronuncia di inammissibilità – ha osservato la Commissione di appello – l'appellante non aveva mosso alcun rilievo. La questione
La questione sottoposta all'esame del Collegio palermitano ha riguardato la natura devolutiva del giudizio di gravame. Ad avviso della Commissione di appello “benchè l'appello abbia carattere devolutivo pieno, le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la Parte non può disinteressarsi…”. La Parte appellante, rispetto a tali argomentazioni, ha l'espresso obbligo di formulare le proprie contestazioni non potendosi limitarsi a riproporre al Giudice del gravame le medesime difese già offerte in sede di ricorso introduttivo. Ad avviso della Commissione regionale, quindi, “l'assenza di motivi di doglianza avverso la pronuncia di inammissibilità già di per sé rende la stessa ormai definitiva” . Ed inoltre il “giudice di appello non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo”.
La soluzione giuridica
L'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992 “Produzione di documenti e motivi aggiunti (per la parte qui di interesse) dispone che “ 1) - 2). L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre Parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3). Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4)…”. Il successivo art. 57 “Domande ed eccezioni nuove”, dispone che
Nel richiamare le su citate disposizioni del processo tributario il Collegio dell'Isola ha rigettato l'appello statuendo che “non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi di indagine nuovi e rivelandosi effettivamente inammissibile la proposizione di una eccezione non in linea con le doglianze proposte con il ricorso introduttivo in cui non vi era alcun riferimento alle sanzioni (ma solo eccezioni di natura relative all'atto impugnato inerenti le notifiche o la motivazione) va respinto l'odierno appello”.
Osservazioni
Le disposizioni contenute nell'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992 costituiscono sono poste a presidio delle c.d. “preclusioni” del giudizio di appello che trova il proprio completamento negli artt. 56 e 58 del processo tributario. La disposizione in parola, infatti, delimita i “confini” della controversia sottoposta al Giudice di appello (quantum appellatum) e trova il suo “corrispondente” nell'art. 345 c.p.c. Per “domanda nuova” deve intendersi quella istanza che contenga una richiesta “diversa o ulteriore” rispetto a quelle già proposte davanti alla Commissione tributaria provinciale. L'eventuale proposizione di “domande nuove” viene sanzionata con la inammissibilità. Tale sanzione (comma 1) va riferita alle singole eventuali “nuove domande” e non all'atto di appello nel suo complesso. Pertanto, il Giudice una volta pronunciata l'inammissibilità della “nuova domanda” dovrà considerarla come se non fosse stata formulata. A mente di quanto previsto dalla seconda parte del comma 1 del citato art. 57, non va considerata “nuova” la domanda afferente gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata, avendo tale domanda natura meramente “accessoria” rispetto a quella principale che riguarda la richiesta di riforma della sentenza. Pertanto l'atto di appello principale non potrà contenerla come unica domanda: in quanto tale possibilità risulta esclusivamente riservata all'appello incidentale proposto dalla parte pienamente vittoriosa in primo grado.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – GIURISPRUDENZIALI Secondo la più autorevole dottrina con riguardo all'art. 57 del processo tributario “occorre distinguere tra eccezioni rilevabili ed eccezioni non rilevabili d'Ufficio, in base al principio secondo cui le eccezioni sono di regola rilevabili d'Ufficio, se non sono riservate espressamente o implicitamente alla Parte. La norma non riguarda i motivi di ricorso che, nella prassi, sono spesso indicati (impropriamente) come “eccezioni”. Il contribuente, che deduce un vizio dell'atto impugnato, non formula un'eccezione, ma un motivo a sostegno del petitum. Il Contribuente non può dedurre in appello vizi dell'atto impugnato che non siano stati proposti in primo grado, non per il divieto di nuove eccezioni, ma per il divieto di nuove domande…Le nuove eccezioni, vietate in appello sono dunque soltanto le eccezioni che non possono essere rilevate d'ufficio, come ad esempio, nei processi di rimborso, l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere….L'Amministrazione finanziaria, perciò non può sollevare in appello l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso...la decadenza in cui sia incorso il contribuente, che ha presentato in ritardo una istanza di rimborso, è una eccezione che può essere sollevata in appello, perchè può essere sollevata anche d'ufficio…”. (Francesco Tesauro – “Manuale del processo tributario”).
Il divieto di proposizione in appello di “domande nuove”, ovvero di domande non già ritualmente proposte nel giudizio di prima istanza, è stato oggetto di numerose pronunce, sotto variegati profili, tutte di segno analogo, da parte del Giudice di legittimità.
Ha statuito che “in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto impositivo) non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo”. Con altra conforme statuizione il Collegio di legittimità ha chiarito che “nel processo tributario di secondo grado il "thema decidendum" è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi d'impugnazione.
Con sentenza del 23 giugno 2017, n. 15769, la Cassazione civile avverso l'atto impositivo dedotte col ricorso introduttivo, non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi d'indagine nuovi. Ne consegue che è inammissibile la formulazione in sede di gravame dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione di documenti in esso richiamati "per relationem" qualora con il ricorso introduttivo sia stata eccepita la nullità per carenza di motivazione per l'inadeguata rappresentazione dei fatti e delle ragioni fondanti la pretesa”. (Cass. civ., sez. trib., 03/10/2014, n. 20928).
Ad avviso del Collegio nomofilattico quindi ”in tema di contenzioso tributario, benchè l'appello abbia carattere devolutivo pieno, le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva omesso di rilevare la mancanza, in sede di gravame, di una qualsivoglia critica alla decisione di prime cure, essendosi l'appellante limitato a riprodurre testualmente le deduzioni difensive iniziali, senza prendere minimamente in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado)”. (Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 4558). Pertanto, secondo la Corte di legittimità “nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ". (Cass. civ., sez. trib., 3 luglio 2015, n. 13742). |