È ammissibile lo scioglimento del condominio solo se il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione
12 Giugno 2019
La necessità di un'autonomia strutturale è condizione irrinunciabile ai fini dello scioglimento del condominio, potendo lo stesso essere disposto dall'autorità giudiziaria soltanto laddove il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba effettuare una ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna la propria autonomia strutturale (nel caso di specie, lo stato dei luoghi di causa, caratterizzato fra l'altro dalla presenza di parti comuni sottoposte a vincolo di destinazione pubblico, non rinunciabile né eliminabile o modificabile unilateralmente, la necessità di costituire servitù attive e passive reciproche per l'utilizzo delle condutture dell'energia elettrica, dell'acqua e della fognatura, integrano una oggettiva interferenza nella sfera di autonomia privata dei condomini che esclude, ex lege, che si possa addivenire allo scioglimento del condominio a prescindere dalla volontà inderogabile dei condomini (art. 62 disp. att. c.c.) e per ordine dell'autorità giudiziaria). |