In assenza di una pronuncia del giudice è nulla la delibera che attribuisce al condomino le spese di lite

Adriana Nicoletti
13 Giugno 2019

Allorché un condomino si determini ad impugnare una delibera assembleare, è opportuno che proceda ad un preventivo esame della stessa sotto il profilo del suo contenuto, in modo da evitare di incorrere in una pronuncia negativa da parte dell'autorità giudiziaria. Nella controversia introdotta ai sensi dell'art. 1137 c.c., infatti, se l'interesse sostanziale alla tutela del diritto difetta...
Massima

È da considerarsi priva di contenuto dispositivo la deliberazione assembleare che, non accettando una proposta e formulandone un'altra, resti non idonea ad incidere su diritti o facoltà del condominio e dei condomini, completamente liberi di determinarsi in argomento. Ciò comporta che difettano in riferimento ad essa vuoi i profili di illiceità per violazione di legge, vuoi concreto interesse ad agire di condomini per toglierla dal mondo giuridico. È nulla e non annullabile la delibera, con contenuto dispositivo, con la quale sia dato mandato all'amministratore di addebitare spese di lite (nella specie, di ATP), poiché in assenza di alcun titolo, quale può essere un provvedimento giudiziale, che sancisca la soccombenza dei condomini o li condanni al rimborso, esorbita totalmente dalla sfera delle attribuzioni dell'assemblea dei condomini prevista dalla legge.

Il caso

Due condomini evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale il proprio condominio, chiedendo che venissero annullate due successive deliberazioni condominiali con le quali era stato deciso che gli attori dovevano rimborsare al condominio le spese di avvocato e di consulenza tecnica sostenute dall'ente di gestione in sede di accertamento tecnico preventivo, dai medesimi promosso in relazione ai danni conseguenti ad allagamenti. Più precisamente con la prima deliberazione l'assemblea aveva respinto, all'unanimità, la proposta formulata da uno degli attori e, contestualmente, lo aveva invitato ad una soluzione conciliativa mentre, con la seconda deliberazione, l'assemblea aveva posto a carico di entrambi le spese dell'avvocato, quelle di CTP, nonché i costi di altra natura sostenuti dal condominio.

Si costituiva in giudizio il condominio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto l'esito del procedimento di accertamento non era stato favorevole ai condomini, svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti degli attori a titolo di risarcimento danni.

Il Tribunale, nel dispositivo, dichiarava la nullità della seconda delibera, rigettando la domanda riconvenzionale del condominio.

La questione

Le questioni portate all'attenzione del giudice del merito sono tre e tutte ugualmente interessanti: La prima riguarda l'impugnabilità di una delibera priva di contenuto dispositivo, rispetto alla quale, indirettamente, si pone anche il tema dell'interesse ad agire in giudizio; la seconda concerne la liceitàdella deliberazione che, in assenza di un sottostante provvedimento giudiziario di condanna, ponga acarico dei condomini spese definibili “giudiziali” e la terza, relativa alla richiesta risarcitoria che - come affermato in sentenza - configuri un modo per aggirare l'illegittimità della precedente domanda.

Le soluzioni giuridiche

Quanto al primo profilo, il Tribunale (pur non esplicitando il decisum nel dispositivo) ha ritenuto che la delibera, contenente proposta e contro-proposta, fosse priva dei caratteri di deliberazione in senso stretto con la conseguente carenza di interesse alla sua impugnativa.

Il giudice, poi, uniformandosi alla giurisprudenza costante (Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696; Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946), ha dichiarato affetta da nullità la delibera di attribuzione di spese se non sorretta da titolo. Nella fattispecie, infatti, il giudice del merito ha individuato uno sconfinamento dei poteri dell'assemblea, che aveva posto a carico degli attori le spese sostenute dal condominio per la procedura di accertamento tecnico preventivo, rilevando che queste non sono liquidabili in tale sede e non possono essere richieste in un giudizio autonomo ma solo, a pena di inammissibilità, nel giudizio di merito conseguente alla procedura di istruzione preventiva ad essa strettamente connesso (per tutte Cass. civ, sez. II, 19 luglio 1979, n. 4276).

In sostanza - secondo il giudicante - il condominio avrebbe dovuto iniziare la causa di merito, anche se solo per il rimborso delle sue spese di lite di cui alla procedura di accertamento negativo.

Condivisibile, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal condominio che - come espressamente rilevato in sentenza - ha il pratico intento di ottenere il rimborso delle spese sopportate per le difese nella procedura di consulenza tecnica preventiva, quantificando le stesse come danni risarcibili causate dall'infondatezza, in tesi, della domanda di merito risarcitoria sottostante la procedura medesima.

Osservazioni

Un primo rilievo cade sul mancato valore, ai fini della sua impugnabilità, di una delibera nella quale, in realtà, l'assemblea non abbia assunto determinazioni vincolanti per i condomini e tali da incidere nella loro sfera giuridico - patrimoniale. Il caso classico è quello delle deliberazioni c.d. “programmatiche”, con le quali si pongono le basi per decisioni future, che dovranno essere assunte secondo i canoni previsti dall'art. 1136 c.c. In pratica, nell'assemblea, i condomini discutono dell'argomento posto all'ordine del giorno rinviando ogni decisione ad altra data. In questo caso si può parlare anche di “delibere interlocutorie, esplorative o propedeutiche”, in quanto finalizzate a delineare il quadro nel quale si inserirà la futura decisione.

A questo proposito, la Suprema Corte ha ribadito che le delibere assembleari devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss., c.c., privilegiando l'elemento letterale e, quindi, solo qualora questo si appalesi insufficiente, utilizzando altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge. Ciò consente, pertanto, di individuare se una deliberazione sia soltanto programmatica e preparatoria e tale da non determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903: nella specie, la delibera si era limitata a conferire mandato ad alcuni condomini di individuare un modello ed un colore delle tende da sole, riservandone l'approvazione ad una prossima assemblea).

Ed ancora si è ritenuto che, in tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico (quale la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condomini, amministratore ed assemblea) non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10865).

Pienamente concordi, quindi, con la statuizione del Tribunale, il quale ha ravvisato nella prima delibera (mancata accettazione di una proposta da parte del condomino e formulazione di contro-proposta da parte del condominio) un atto privo di carattere dispositivo che ha determinato una concreta carenza di interesse, da parte del condomino, all'impugnativa.

Quanto a questo profilo, giova evidenziare come sia stato affermato che, al di là di un consolidato orientamento secondo il quale l'interesse all'impugnazione di una delibera condominiale per vizi formali non è condizionato all'ulteriore riscontro della concreta incidenza sulla singola posizione del condomino, va precisato che, in astratto, la delibera in questione deve essere idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. civ., sez. VI/II, 10 maggio 2013, n. 11214).

Ancora più risoluta la più recente giurisprudenza, secondo la quale il condomino, che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6128. Fattispecie relativa ad assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese).

Il secondo punto sul quale fare una brevissima riflessione è quello concernete la dichiarata nullità della delibera, che aveva posto a carico dei condomini le spese sostenute dal condominio in sede di accertamento tecnico preventivo (legali e di consulenza tecnica di parte) senza che vi fosse un provvedimento giudiziario che sancisse la soccombenza dei condomini.

Anche in questo caso il Tribunale non si è discostato da quello che è l'orientamento pacifico, ad avviso del quale il procedimento ante causam, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2015, n. 19498).

A chiusura del cerchio, va richiamata la più recente giurisprudenza della Corte, ad avviso della quale in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, ilprovvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della querela nullitatis (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2018, n. 26573).

Da ciò è naturalmente conseguito che i condomini non potevano che sostenere le spese del consulente tecnico d'ufficio, ma sicuramente non quelle di parte condominiale.

Guida all'approfondimento

Gallucci, Accertamento tecnico preventivo, chi paga il CTU, in Condominio web.com, 15 novembre 2017;

Lanzieri, Assemblea condominiale: solo gli interessati possono far valere i vizi della convocazione, in www.altalex.com, 2015;

Dolce, Le delibere programmatiche non sono impugnabili, in Condominioweb.com, 23 settembre 2014;

Celeste, L'interesse del condomino a impugnare la delibera assembleare, in Immob. & diritto, 2006, fasc. 6, 20;

Terzago, Nullità e annullabilità delle delibere, l'ultima parola dalle Sezioni Unite, in Immob. & diritto, 2005, fasc. 5, 39.

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