Costituisce caso fortuito, ex art. 141 cod. ass. l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista
14 Giugno 2019
Massima
Nell'azione promossa dal trasportato ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore, costituisce caso fortuito l'accertamento della esclusiva responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista ma grava sull'assicuratore del vettore l'onere di provare che il fatto colposo dell'altro conducente ha costituito l'antecedente esclusivo del sinistro. Il caso
In seguito ad un scontro tra due autoveicoli, decedevano Caio, conducente del veicolo B assicurato con la Zurich, e Tizio, che viaggiava come trasportato sul veicolo B; riportavano lesioni gli altri trasportati del veicolo B. Italiana Assicurazioni, che garantiva la circolazione del veicolo A, conveniva dinanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 140 cod. ass. tutti coloro i quali riteneva avessero subito danni dal sinistro, mettendo a loro disposizione il massimale e chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale. In questo giudizio si costituivano i congiunti di Caio proponendo domanda di risarcimento nei confronti di Italiana Assicurazioni nonché del proprietario e del veicolo A. I trasportati sopravvissuti del veicolo B e gli eredi di Tizio, invece, agivano dinanzi al Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 141 cod. ass., evocando in giudizio la Zurich. Il Tribunale di Trani si dichiarava incompetente e quindi gli attori riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Torino; la causa era poi riunita a quella già promossa da Italiana Assicurazioni. Il Tribunale di Torino dichiarava la responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli, imputando l'80% di colpa a quello del veicolo A ed il 20% a quello del veicolo B. Appellava la sentenza la Zurich e proponevano appello incidentale sia Italiana Assicurazioni sia alcuni dei trasportati sopravvissuti e gli eredi di entrambe le vittime. La Corte d'appello accertava la responsabilità esclusiva del conducente alla guida del veicolo A e condannava Italiana Assicurazioni a risarcire tutti i danneggiati e Zurich a risarcire gli eredi del trasportato deceduto ed i trasportati sopravvissuti che viaggiavano sul veicolo B. Ricorreva in Cassazione la Zurich. Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale sia la Italiana Assicurazioni sia gli eredi di Caio, conducente del veicolo B. La Corte di Cassazione: a) ha accolto il ricorso principale della Zurich e, decidendo nel merito, ha rigettato tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti della Zurich dai trasportati superstiti che viaggiavano sul veicolo B e dagli eredi del trasportato deceduto che viaggiava sul medesimo veicolo B, ritenendo errata la decisione del giudice d'appello nella parte in cui aveva condannato la detta Zurich a risarcire costoro pur avendo riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nonostante le emergenze istruttorie ne avessero escluso la responsabilità, aveva attribuito al vettore (assicurato Zurich) il 20% di corresponsabilità; b) ha accolto il ricorso incidentale degli eredi di Caio (conducente del veicolo B), cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui questo giudice aveva condannato la Italiana Assicurazioni a ripartire il massimale anche tra i trasportati del veicolo B (assicurato Zurich) sebbene costoro non avessero proposto alcuna domanda nel giudizio avviato da Italiana Assicurazioni ai sensi dell'art. 140 cod. ass. La questione
il trasportato che agisce ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore ha sempre diritto al risarcimento del danno anche quando sia accertata la assenza di responsabilità del vettore? Le soluzioni giuridiche
Al dichiarato fine di agevolare la posizione processuale del trasportato, l'art. 141 d. lgs. n. 209/2005 (cod. ass.) prevede che “salvo l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La norma è stata da subito interpretata nel senso che nell'azione promossa dal trasportato ai sensi dell'art. 141 cod. ass. si prescinde dall'accertamento delle concrete modalità dell'incidente al fine di individuare le responsabilità dei conducenti (Trib. Roma 30 marzo 2010; Trib. Ascoli Piceno 22 giugno 2010; Trib. Roma 30 giugno 2010). L'orientamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato in più di una occasione che «il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141» (Cass. civ., sez. III, sent., 30 luglio 2015 n. 16181; in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, sent., 13 ottobre 2016 n. 20654). La giurisprudenza di merito ha aderito con convinzione all'indirizzo della Cassazione. In particolare, è stato affermato che «il legislatore ha configurato la specifica azione a tutela della posizione del trasportato nell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni individuando nella compagnia assicuratrice del vettore il soggetto gravato dal risarcimento. Questa azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, prescinde dalla specifica prova della responsabilità della causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell'incidente. In sostanza, il trasportato (danneggiato) ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile ex art. 2054 c.c., coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 cod. ass., ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, invocando l'art. 141 cod. ass. e citare così solo l'assicuratore del vettore». (Trib. Roma 5 settembre 2017 n. 16567; ma nei medesimi termini Trib. Bologna 3 novembre 2015 n. 21262; Trib. Napoli 13 marzo 2017 n. 2961; Trib. Pisa 4 agosto 2017 n. 990; Trib. Arezzo 23 ottobre 2017 n. 1182; Trib. Pistoia 8 febbraio 2018 n. 75). Quanto al caso fortuito, ricorrendo il quale è escluso il diritto del trasportato ad essere risarcito dall'assicuratore del vettore, la giurisprudenza di merito lo ha circoscritto all'evento naturale, ossia ad un evento che non sia ascrivibile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, «non potendo essere ricompreso nel concetto di caso fortuito il fatto doloso o colposo dell'altro conducente» (Trib. Napoli 17 settembre 2015 n. 11760). Da questa consolidata giurisprudenza, però, si è recentemente discostata la Suprema Corte affermando che «l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto» (Cass. civ., sez. III, sent., 13 febbraio 2019 n. 4147). Osservazioni
La sentenza è già stata oggetto di ampio approfondimento, evidenziandosi “che ad una certamente corretta e coerente interpretazione del caso fortuito che in questo ambito non può avere un'ampiezza diversa rispetto agli altri ambiti della responsabilità civile, consegue lo svilimento di una norma, la cui ratio innegabile è sempre stata quella di agevolare il danneggiato – trasportato nella procedura per ottenere il risarcimento del danno” (BERTI L., Art. 141 cod. ass.: il diritto al risarcimento del trasportato non prescinde più dall'accertamento della responsabilità del suo conducente, in Ridare 1 aprile 2019). A me non sembra, tuttavia, che la meditata rilettura dell'art. 141 cod. ass. indebolisca la posizione processuale del trasportato rispetto al ventaglio di azioni che l'ordinamento gli attribuisce al fine di fare valere le proprie ragioni risarcitorie. Due sono i passaggi fondamentali della sentenza in esame. Innanzitutto la Corte di Cassazione si fa carico di definire i confini del caso fortuito di cui all'art. 141 cod. ass. chiarendo subito che questo in nulla differisce dalla consueta nozione giuridica, che comprende tanto le cause naturali quanto le “condotte umane – compresa quella del danneggiato – cui l'autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa assorbente, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti”. Se dunque è fortuito sia l'evento naturale che sfugge al controllo umano sia la condotta umana del tutto imprevedibile ed inevitabile, non vi è ragione – nel silenzio della norma – di ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, disciplinando la speciale azione del trasportato, soltanto al primo e non anche alla seconda. E ad una tale conclusione non autorizza neppure l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro»: se il legislatore avesse voluto escludere dal novero del caso fortuito anche le condotte umane, avrebbe dovuto usare il singolare prevedendo la irrilevanza dell'accertamento della responsabilità del solo conducente del veicolo sul quale viaggiava il trasportato e non di entrambi i conducenti. Ebbene, è difficile sottoporre a critica la definizione di caso fortuito ritenuta preferibile dalla Cassazione, e ciò anche per un'altra ragione sulla quale forse vale la pena spendere qualche breve riflessione. Si ricorderà che all'indomani della promulgazione del d. lgs. n. 209/2005 l'art. 141 fu sospettato di illegittimità costituzionale perché si ritenne che la norma costringesse irragionevolmente il trasportato a rivolgersi esclusivamente all'assicuratore del proprio vettore. La Corte Costituzionale, tuttavia, giudicò «manifestamente inammissibili, in riferimento agli art. 3,24 e 76 Cost., le q.l.c. degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 codice delle assicurazioni private e dell'art. 9, comma 2, del relativo regolamento, nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli art. 1917,2043 e 2054 c.c. I giudici rimettenti, infatti, non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (Corte Cost. 13 giugno 2008 n. 205). Solo se il Giudice delle leggi avesse affermato la conformità a costituzione della norma pur se interpretata nel senso che il trasportato avrebbe dovuto sempre agire nei confronti dell'assicuratore del vettore con esclusione di ogni altra azione, sarebbe stato coerente restringere il caso fortuito all'evento naturale. Infatti, soltanto in questa ipotesi sarebbe stato ragionevole escludere il risarcimento dei danni subiti dal trasportato, non potendo farsi ricadere su terzi (e dunque neppure sull'assicuratore del vettore) gli effetti lesivi provocati da un evento che è del tutto sottratto al controllo umano. Soltanto in questa ipotesi, cioè, sarebbe stato possibile parlare di caso fortuito “in senso stretto”, e cioè circoscritto ai soli eventi naturali. Sarebbe stato manifestamente contraria alla Costituzione, invece, una accezione ampia del caso fortuito, dunque esteso anche alle altrui condotte umane imprevedibili, se l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. fosse stata l'unica attribuita al trasportato: a costui, infatti, l'assicuratore del vettore avrebbe potuto eccepire il caso fortuito consistente anche nella esclusiva responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista, in tal modo paralizzando l'azione del danneggiato che però sarebbe rimasto privo di tutela pur esistendo un soggetto al quale ascrivere le conseguenze lesive di una condotta illecita. Poiché la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme alla Carta dei diritti fondamentali una interpretazione dell'art. 141 cod. ass. che, rafforzando la posizione del trasportato, lascia inalterato il di lui diritto di agire sempre nei confronti del responsabile civile, una definizione ampia di caso fortuito, che quindi includa anche le azioni umane imprevedibili, sembra non indebolire le ragioni del danneggiato, al quale sarà richiesto, prima di promuovere l'azione nei confronti dell'assicuratore del vettore, di valutare se la sua iniziativa processuale possa infrangersi nell'accertamento del fortuito. Né potrebbe ritenersi che la necessità di questa valutazione ex ante sia contraria all'esigenza di accordare al trasportato una più ampia tutela: la norma, interpretata in maniera restrittiva, preclude comunque la risarcibilità del danno da parte dell'assicuratore del vettore nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da un evento naturale che sfugga al controllo degli esseri umani. Dunque il danneggiato – se trasportato – potrà agire contro l'assicuratore del vettore solo dopo avere escluso che il nesso di causalità sia stato interrotto da un evento di origine puramente naturale o da una altrui condotta umana imprevedibile ed inevitabile: nel primo caso le conseguenze lesive rimarranno definitivamente prive di ristoro; nella seconda ipotesi, l'azione risarcitoria potrà essere utilmente rivolta nei confronti dell'effettivo responsabile civile. Dopo avere chiarito cosa debba intendersi per “caso fortuito” quando il trasportato agisce ai sensi dell'art. 141 cod. ass., la Corte di Cassazione passa ad affrontare il secondo profilo della questione, e cioè si fa carico di stabilire – una volta incluso nel fortuito anche le condotte umane - quali effetti abbia nel giudizio l'accertamento della responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista. Se l'assicuratore del vettore riesce a dimostrare che il sinistro stradale è stato provocato dalla esclusiva responsabilità dell'altro conducente, tale circostanza, costituendo caso fortuito nella accezione ampia preferita dalla Suprema Corte, libera l'assicuratore da qualsivoglia obbligo risarcitorio; se invece le emergenze istruttorie rivelano anche la responsabilità del vettore, l'assicuratore di quest'ultimo risarcirà l'intero danno, dovendosi «prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», che invece rileverà in sede di rivalsa ai sensi del quarto comma dell'art. 141 cod. ass. E poiché graverà sull'assicuratore del vettore, e non sul danneggiato, l'onere di provare il caso fortuito, questo effetto processuale si traduce in un evidente favor verso il trasportato, il quale «non è avvinto al paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., e neppure a quello dell'art. 2054, comma 2, c.c. non essendo tenuto a dimostrare le modalità cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno». E non può non condividersi l'iter argomentativo della Cassazione, la quale di fatto conferma la finalità della norma - e cioè rendere più spedita la liquidazione giudiziale del risarcimento quando il soggetto danneggiato viaggiava come trasportato su un veicolo a motore – affrancandosi però da quella lettura “oggettivizzante” della norma, la quale è stata enfatizzata dalla precedente giurisprudenza senza considerare che la posizione processuale del trasportato è certamente più agevole qualora scelga l'azione prevista dall'art. 141 cod. ass. in luogo dell'azione diretta disciplinata dall'art. 144 cod. ass. ovvero di quella ordinaria ai sensi dell'art. 2054 c.c. Premesso che per costante giurisprudenza «l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati» (Cass. civ., sez. III, sent. 21 maggio 2014 n. 11270), nelle azioni diverse da quella regolata dall'art. 141 cod. ass. è onere del trasportato allegare: a) il fatto illecito imputabile al responsabile quanto meno a titolo di colpa; b) il danno; c) il nesso di causalità tra l'evento ed il lamentato pregiudizio.
L'art. 2054 c.c. mitiga gli oneri probatori nella misura in cui presume la responsabilità del conducente, che però quanto meno deve essere stata allegata. Nell'azione di cui all'art. 141 cod. ass., questo sembra voler dire la Cassazione, sarà invece sufficiente che il trasportato alleghi e provi di trovarsi a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale – indipendentemente dalle modalità di accadimento – e che le lesioni siano una diretta conseguenza di detto evento. E questa posizione processuale di maggior favore non sarà indebolita dalla possibilità che l'assicuratore del vettore si liberi dall'obbligo risarcitorio dimostrando che il sinistro è stato causato da un evento naturale del tutto imprevedibile ovvero dalla colpa esclusiva del conducente alla guida del veicolo antagonista, ovvero dal fatto imputabile a terzi e/o al medesimo danneggiato. In definitiva, l'azione disciplinata dall'art. 141 cod. ass., se si interpreta la norma nel senso indicato da ultimo dalla Cassazione, soddisfa comunque l'esigenza di agevolare la posizione processuale del danneggiato perché richiede al trasportato un onere di allegazione e prova che è certamente più contenuto rispetto a quello “standard” richiesto laddove si agisca direttamente nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo. |