Nascita indesiderata: risarcimento del danno e garanzia assicurativa del medico
19 Giugno 2019
Massima
Il danno subito dalla coppia di genitori, derivante dalla nascita indesiderata, rientra nel concetto di lesione personale, perché tale è la gravidanza indesiderata rispetto al diritto sul proprio corpo. La gravidanza è un procedimento fisiologico, ma - se causata da un terzo contro la volontà della donna - costituisce una lesione personale in quanto incidente sull'integrità del corpo e sul diritto della personalità (art. 2 Cost.), violando anche l'art. 1, l. n. 194/1978 che tutela il diritto alla procreazione libera e responsabile. Una volta riconosciuto agli attori il danno per prescrizione medica, quindi, la gravidanza contro la volontà della donna e la nascita sono lesioni personali subite da quest'ultima, per il cui risarcimento da parte del medico l'assicurazione è tenuta alla manleva. Il caso
Tizia e Caio citano davanti al Tribunale di Milano il medico di base della prima per danni da nascita indesiderata derivanti dal fatto che il medico di base ha prescritto un farmaco non idoneo alla contraccezione, come invece gli aveva richiesto Tizia. Il medico convenuto chiama in garanzia la sua compagnia assicuratrice, chiedendo di essere manlevato. Il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificandolo in un importo pari a 116.237 euro, oltre interessi legali, e respinge, invece, la domanda di manleva formulata dal medico nei confronti della compagnia. Il medico propone appello, cui le controparti resistono, respinto della Corte d'Appello di Milano. Il medico decide, così, di proporre ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, verso i quali la compagnia assicurativa si difende con controricorso. Infine, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata dal medico e rinvia il giudizio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, stabilendo, come principio a cui riferirsi, che il Giudice, per una corretta interpretazione del contratto, deve prima individuare la comune intenzione delle parti, ovvero ricercare un'interpretazione di buona fede, statuendo, altresì, che l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. è un'operazione di diritto, non affidata a una potestà dispositiva delle parti coinvolte. La questione
La nascita indesiderata di un figlio può essere considerata come un rischio coperto dalla garanzia assicurativa del medico che ha prescritto alla paziente il farmaco anticoncezionale errato, anche qualora tale fattispecie non sia prevista esplicitamente nella polizza assicurativa? Le soluzioni giuridiche
In questo caso, nell'elaborare la sua conclusione, la Suprema Corte ha enunciato un principio interpretativo fondamentale, valido in ogni ambito del diritto civile, secondo il quale, come detto, l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. è un'operazione di diritto, non affidata ad una potestà dispositiva delle parti coinvolte, cioè non dipendente da specifiche argomentazioni della parte interessata, la quale è solo tenuta a portare il fatto all'esame del giudice – in questo caso, l'accordo negoziale stipulato tra le parti. Successivamente, esiste il potere-dovere dell'organo giudicante di inquadrare giuridicamente la fattispecie in modo corretto, anche in difetto ovvero in difformità rispetto alle norme richiamate dalle parti, richiamandosi al principio contenuto nell'art. 113 c.p.c., che sancisce la regola in base alla quale spetta al giudice l'individuazione delle norme di diritto al fine di decidere la controversia. La Suprema Corte, nella sua pronuncia, richiama la prima delle norme ermeneutiche (art. 1362, comma 1, c.c.), che prevede il superamento della lettera se questa si distacca dalla comune intenzione delle parti, che si deve comunque indagare (anche alla luce del comportamento complessivo delle parti), accertando compiutamente se sussista nel caso in esame, e di volta in volta, un'assoluta autosufficienza del tenore letterale del contratto in rapporto alla comune intenzione stessa, quale fondamentale parametro di interpretazione. La Corte di Cassazione osserva che l'interpretazione del contratto è sì vero che spetta al giudice di merito, ma deve in ogni caso rispettare i canoni legali di ermeneutica ed essere sempre illustrata con adeguata motivazione. Del resto, è nettamente prevalente in giurisprudenza l'orientamento in virtù del quale, se è vero che l'elemento letterale assume una funzione fondamentale, la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (Cass. civ. n. 14495/2004, Cass. civ. n. 7083/2006, Cass. civ. n. 12360/2014, Cass. civ. n. 24451/2015). Secondo la Cassazione, nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dovuto interpretare il contratto anche se «il convenuto nulla ha replicato alla difesa dell'assicurazione», considerato che il medico ricorrente aveva invocato l'applicazione del contratto, chiedendo la condanna in manleva della compagnia assicurativa. I giudici di primo e di secondo grado avrebbero dovuto individuare la concreta intenzione delle parti secondo i criteri dell'art. 1362 c.c. e non limitarsi ad una stretta interpretazione letterale del contratto inter partes, escludendo la responsabilità dell'assicurazione in base al «non univoco dato letterale» dell'articolo che stabilisce quando la compagnia deve tenere indenne l'assicurato per responsabilità civile a titolo di risarcimento «di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale». Tanto secondo il Tribunale quanto secondo la Corte d'Appello, in particolare, tale clausola, nel suo chiaro tenore letterale, avrebbe limitatoesplicitamente l'indennizzo alle ipotesi di danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti cagionate a terzi nell'esercizio della professione medica, non consentendo così interpretazioni estensive o ampliamenti dell'oggetto dell'assicurazione con esso in contrasto. Rifacendosi, poi, all'interpretazione del primo giudice, il giudice di seconde cure condivide con lui l'impossibilità, in assenza di specifiche allegazioni dell'assicurato, di interpretare il contratto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. «per verificare, per esempio, la comune intenzione delle parti, ovvero per ricercare una interpretazione secondo buona fede», applicando in questo modo un'interpretazione del contratto di assicurazione attraverso il dato letterale (in claris non fit interpretatio) e ispirandosi, così, al principio che stabilisce che, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti nel momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole e dalle espressioni del contratto (in questo senso, Cass. civ. n. 11609/2002, Cass. civ. n. 10106/2000). In questo modo, Tribunale e Corte d'Appello hanno aderito, in altre parole, a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso ove le parti indichino un contenuto sufficientemente preciso. Come detto, tali argomentazioni dedotte dai giudici di merito per suffragare il diniego della manleva non sono state ritenute condivisibili dalla Corte di Cassazione, con la diretta conseguenza che il medico deve essere garantito dalla propria compagnia assicurativa anche in caso di nascita indesiderata scaturente da sua erronea prescrizione del farmaco anticoncezionale. In particolare, la Corte ha ritenuto assorbito il concetto di danno da nascita indesiderata in quello più ampio e generale di danno da lesione personale previsto espressamente dalla clausola contrattuale in questione, e ciò sul presupposto che la nascita indesiderata costituisca di per sé una lesione del diritto di autodeterminazione della persona. Al riguardo – a chi scrive – non constano precedenti, o quantomeno non constano in riferimento a un caso così specifico quale quello del danno da nascita indesiderata a seguito di prescrizione del farmaco anticoncezionale errato, potendo così collocare questa pronuncia della Cassazione in uno scenario di innovazione giurisprudenziale – che sommessamente si condivide – e che pare essere connotato dalla volontà di orientarsi verso un'interpretazione estensiva del concetto di lesione personale, a favore di un'indagine più attenta alla specifica funzionalità della polizza di responsabilità medico-professionale. Osservazioni
Gli spunti di riflessione che offre questa pronuncia della Suprema Corte toccano diversi profili: un primo è quello riferibile alla problematica del danno derivante dalla violazione del c.d. «diritto alla procreazione cosciente e responsabile». Da tempo, ormai anche sul piano giuridico, il bene «salute» non viene più qualificato come mera assenza di conclamate patologie, quanto piuttosto come generale stato di benessere psicofisico della persona. In forza di tale assunto, questo bene viene posto in stretto collegamento con l'autodeterminazione del paziente: questo principio di base ha portato, come conseguenza, che il diritto alla procreazione cosciente e responsabile ha acquisito una propria autonomia concettuale che, a sua volta, ha portato al riconoscimento del c.d. «danno da nascita indesiderata». Si tratta di una fattispecie ampia che racchiude in sé diversi sottotipi, accomunati dal fatto che la presenza del bambino possa costituire per la donna (rectius, per entrambi i genitori) non solo la realizzazione di un desiderio, ma anche un avvenimento di cui dolersi in sede giudiziaria. Ed in effetti, partendo dallo stesso presupposto logico-argomentativo della violazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, si è formato, con l'andar del tempo, un variegato ventaglio di ipotesi rispetto alle quali è prevalso un orientamento giurisprudenziale positivo. Attualmente, infatti, non si discute più della possibilità di considerare la nascita di un figlio come un'ipotesi di danno risarcibile, ma semmai delle singole voci di danno (patrimoniale e non) che possono essere legittimamente liquidate in tali situazioni. Una seconda riflessione va effettuata in relazione all'operatività (o meno) della polizza assicurativa nel caso che ci occupa, vale a dire la nascita indesiderata derivante da un'erronea prescrizione medica del farmaco anticoncezionale. Come abbiamo visto, la Suprema Corte, dissociandosi dalle interpretazioni strettamente letterali effettuate in primo ed in secondo grado, ha optato per un'interpretazione estensiva della controversa clausola contrattuale (stabilente la sussistenza della responsabilità civile a titolo di risarcimento «di danni genericamente intesi») così collocando la nascita indesiderata nella categoria delle lesioni personali, in quanto direttamente incidente sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile e sul principio della libertà di autodeterminazione dell'individuo. Ma la Corte di Cassazione ha voluto evidenziare anche come sia operazione di fondamentale importanza l'esercizio da parte del giudice del suo potere-dovere di stabilire, attraverso una complessiva e approfondita indagine, se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, e ciò anche attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato di tutti i vari canoni ermeneutici, in connessione fra loro, senza che l'uno debba prevalere come tale, singolarmente, sugli altri. Alpa G., Volontà delle parti ed ermeneutica contrattuale. Casi e questioni, Vita not., 1983 Bigliazzi Geri L., Il Codice Civile - Commentario, Giuffrè, 2013 Corea N., Interpretazione ed integrazione del contratto: come opera la buona fede, Obbligazioni e contratti, n. 2/2007 Fonsi G., L'interpretazione del contratto in giurisprudenza e in dottrina (artt. 1362 e 1363 c.c.), vol. 61, Vita not., 1993 Guastini R., Filosofia del diritto positivo, Torino, 2017 Mancini C., In tema di in claris non fit interpretatio, Riv. dir. comm., 1997 Scalisi A., L'interpretazione del contratto. Il profilo della comune intenzione delle parti, Milano, 1996 Tarello G., Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1971
(Fonte: il familiarista.it) |