L'amministratore revocato giudizialmente può essere rinominato nell'esercizio successivo alla sua revoca?
20 Giugno 2019
Massima
In caso di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, l'avverbio “nuovamente” che, ai sensi del novellato comma 13 dell'art. 1129 c.c., impedisce la nomina, da parte dell'assemblea, dell'amministratore revocato, va riferito all'immediata rinnovazione della nomina e non può trasformarsi, per l'assemblea, in una limitazione sine die della libertà decisionale e, per l'amministratore di condominio, in una sanzione a tempo indeterminato, in palese violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano condotto alla revoca. Il caso
Per quanto di specifico interesse una condomina, conveniva in giudizio il proprio condominio (amministrato da una s.r.l. ed evocato in persona del proprio legale rappresentante pro tempore) chiedendo che venisse annullata la deliberazione conseguente all'assemblea che era stata convocata nel 2015 dall'attuale amministratore e già revocato dalla Corte d'Appello con decreto emesso nel 2011. Lamentava l'attrice che l'amministratore del condominio era privo di qualsivoglia potere, in quanto nel corso dell'assemblea del 2015 il soggetto era stato nuovamente incaricato di rappresentare il condominio ed erano stati posti in votazione ed approvati il bilancio consuntivo del 2014 ed il preventivo 2015 dallo stesso redatti e sottoscritti. Si costituiva il condominio eccependo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di impugnazione per avere l'attrice desistito dalla propria domanda di mediazione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda stante la qualità di amministratore del condominio assunta dalla società con delibera assembleare risalente al 2014. Il Tribunale respingeva eccezione e domanda. La questione
Nel caso concreto, le questioni sulle quali il giudicante è stato chiamato a decidere sono sostanzialmente due: da un lato ed in via preliminare, se una volta attivata la mediazione obbligatoria la mancata presentazione della parte al prosieguo della procedura possa determinare l'improcedibilità della domanda e, dall'altro e nel merito, quale sia l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la revoca giudiziaria dell'amministratore ed il conferimento di nuovo mandato allo stesso soggetto da parte dell'assemblea. Le soluzioni giuridiche
Quanto all'eccezione preliminare, è stato ribadito il legame che sussiste tra il regolare avvio del procedimento di mediazione obbligatoria e la condizione di procedibilità della domanda giudiziale che si intende avverata allorchè il primo incontro di mediazione dinanzi al mediatore si conclude senza accordo (art. 5, comma 2-bis,d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni). Nel caso di specie tale condizione si era realizzata, mentre il fatto che la parte, successivamente, non aveva coltivato la mediazione era irrilevante ai fini della procedibilità della domanda, valendo solo come elemento che il giudice avrebbe dovuto valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (art. 8, comma 4-bis). Per quanto concerne il merito il giudice, richiamando l'art. 1129, comma 13, c.c., secondo cui in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato, ha posto l'attenzione su tale avverbio, che - afferma - potrebbe essere interpretato in senso assoluto oppure solo con riferimento all'esercizio immediatamente successivo alla revoca. Tra le due interpretazioni, il Tribunale ha scartato la prima, in quanto rappresenterebbe una eccessiva ed ingiustificata compromissione della libertà di determinazione dell'assemblea condominiale ed un'altrettanto eccessiva sanzione a carico dell'amministratore, se inflitta a tempo indeterminato. Il giudicante ha, invece, optato per la seconda interpretazione per la quale avrebbe individuato un precedente giurisprudenziale conforme. Osservazioni
Premesso che, a quanto risulta vi sarebbe un solo precedente negli stessi termini, per comprendere la portata dell'art. 1129, comma 13, c.c., occorre porre l'accento sulla peculiarità della revoca assembleare rispetto alla revoca giudiziaria dell'amministratore. Allorché i condomini stabiliscono (con delibera assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. o con ricorso) di sollevare l'amministratore dall'incarico a lui conferito la decisione è determinata da un arresto del rapporto di fiducia tra le parti, conseguenza non solo di semplici incompatibilità sopravvenute ma anche della sussistenza, in capo al rappresentante, di gravi irregolarità ed omissioni. Se sussiste l'accordo tra i condomini l'assemblea opera nella pienezza dei suoi poteri, vista l'ampia discrezionalità, anche temporale, alla stessa riconosciuta dal legislatore. In caso contrario anche un solo condomino si può rivolgere all'autorità giudiziaria, indicando le gravi irregolarità commesse dall'amministratore al fine di ottenere un provvedimento di revoca nei confronti dello stesso. In questo caso all'assemblea, che non ha ritenuto di decidere, si sostituisce il/i condomini i quali promuovono l'azione di revoca che si conclude con un provvedimento di rigetto o di accoglimento. Il decreto motivato, con il quale l'amministratore viene sollevato dal suo incarico, assume così un carattere coercitivo e vincolante in quanto proviene da autorità giudiziaria ed i suoi effetti si discostano totalmente da quelli conseguenti ad una delibera assembleare di revoca dell'amministratore. E', infatti, pacifico che le delibere sono sempre essere suscettibili di essere successivamente modificate anche nel caso in cui siano affette da vizi (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2013, n. 21742), talché anche nel caso di specie l'amministratore revocato dall'assemblea può essere nuovamente nominato. Appare verosimile ritenere che il legislatore, nel formulare ex novo l'art. 1129 c.c., abbia voluto tutelare quella minoranza, costituita anche da un solo condomino il quale, sussistendo i presupposti di legge per la revoca dell'amministratore, a fronte dell'obiettiva inerzia dell'assemblea o dell'impossibilità di raggiungere la maggioranza necessaria, si sia vista costretta a scegliere la via giudiziaria. Detto questo non si può fare a meno di rilevare che il termine “nuovamente” citato nella norma non ha alcun riferimento temporale, quanto piuttosto sostanziale, nel senso che l'amministratore al quale è stato tolto il mandato non può più amministrare quel condominio. Del resto se il legislatore avesse voluto porre dei limiti, nel senso inteso dalla decisione in commento, li avrebbe indicati nella stessa disposizione di legge. Tale osservazione ci riporta all'esame della sentenza del Tribunale di Trieste il quale, nell'affermare che in caso di revoca giudiziale l'amministratore non può essere nominato “immediatamente”, ha richiamato come precedente conforme altra sentenza di merito, nella quale si afferma che “la norma di cui all'art. 1129, comma13, c.c. impedisce la riconferma immediata dell'amministratore rimosso dal Tribunale. Il divieto di nomina opera con riguardo all'esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca come previsto dall'art. 71-bisdisp. att. c.c.” (Trib. Velletri 30 ottobre 2017, n. 3061). Tale impostazione non appare convincente per più profili. Innanzitutto, per quanto osservato in merito alla presumibile ratio dell'art. 1129, comma 13, c.c. In secondo luogo, perché, una volta che l'amministratore è stato revocato giudizialmente è verosimile che l'assemblea nomini, in tempi brevi, un nuovo amministratore per cui si dovrebbe ipotizzare che questi sia a sua volta revocato per cedere nuovamente il posto all'ex amministratore gravemente inadempiente. Dal punto di vista dell'amministratore sollevato dal mandato non si vede quale danno potrebbe subire, considerato che la così detta sanzione sarebbe limitata a quel solo condominio. Mentre ancora più evidente sembra che vietare il nuovo conferimento dell'incarico solo per l'anno di gestione successivo a quello in cui è stata pronunciata la revoca costituirebbe un modo per aggirare la legge e porre nel nulla il provvedimento del giudice. Il tutto con buona pace di quanto osservato dal giudice triestino, secondo il quale prima di addivenire ad una nuova nomina del soggetto revocato alla stessa carica di amministratore occorre tenere conto del criterio di proporzionalità della c.d. sanzione con gli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano determinato la revoca. Scarpa, L'“invenzione” della sussidiarietà della revoca giudiziale dell'amministratore rispetto all'inerzia dell'assemblea, in Amministr. immobili, 2018, fasc. 220, 6; Tortorici, Gli atti dell'amministratore in costanza di un procedimento di revoca, in Amministr. immobili, 2018, fasc. 221, 15; Amendolagine, La revoca dell'amministratore di condominio - Profili sostanziali e processuali, in Corr. giur., 2018, 1432; Celeste, È “improcedibile” l'istanza di revoca dell'amministratore presentata dal condomino direttamente al giudice by-passando l'assemblea?, in Immob. & proprietà, 2018,145; Zuddas, Revoca giudiziale dell'amministratore di un condominio per gravi irregolarità nella gestione, in Riv. giur. sarda, 2016, I, 518; Saraz, Revoca assembleare e giudiziaria dell'amministratore di condominio, Milano, 2015, 94. |