L'attrazione della competenza territoriale cautelare in tema di riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere con la finalità di reati tributari

06 Agosto 2019

La questione affrontata con la sentenza in esame involge il tema della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della determinazione...
Massima

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. La formulazione dell'art. 12, lett. c), c.p.p., sposta, e concentra, l'attenzione, a differenza delle due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l'autore - o gli autori - di quello strumentale all'altro o agli altri debba - o debbano - necessariamente prendere parte a quest'ultimo, che può essere commesso da terzi. Il principio è contemperato dalla provvisorietà delle imputazioni, sicché un materiale magmatico è tale da poter radicare la competenza territoriale.

Vedi anche Cass. pen., Sez. Unite, 28 febbraio 2013, n. 27343

Fonte: ilpenalista.it

Il caso

Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza dell'11/9/2018, rigettava l'istanza ex art. 324 c.p.p. e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 17/8/2018 in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., contestato come commesso al fine di realizzare molteplici reati di natura tributaria e di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo, tra gli altri motivi, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12 e 16 c.p.p.

Assume il Collegio difensivo che il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per esser competente il Tribunale di Bari, con argomento palesemente errato.

Va invero premesso che per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti (ad eccezione del ricorrente), pendeva procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Bari, laddove si contestava - tra l'altro - il delitto di cui all'art. 416 c.p.

L'associazione criminosa era nata al fine di operare riciclaggio e autoriciclaggio proprio dei proventi che si assumono derivati dai reati-fine dell'associazione per delinquere per la quale si procedeva a Milano, sì da risultare - questi ultimi - strumentali rispetto a quelli contestati a Bari, e da inverare una connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c),c.p.p.

L'ordinanza avrebbe quindi confermato la competenza del Tribunale di Milano in forza di due criteri contrari a legge, segnatamente:

  1. per un verso, infatti, avrebbe richiamato una non perfetta sovrapponibilità delle condotte di reato, che emergerebbe dalla non piena coincidenza degli indagati e dal diverso importo individuato come provento della frode fiscale; elemento, in realtà, non necessario per individuare un medesimo disegno criminoso, a fondamento della competenza per connessione ex lett. c) citata, e comunque presente nel caso di specie, data palese l'unicità del programma criminoso sotteso a tutte le condotte (riciclare a Bari il provento delle frodi fiscali milanesi);
  2. per altro verso, e soprattutto, il Tribunale avrebbe valorizzato che il ricorrente non risponderebbe di nessun reato contestato dalla Procura di Bari e, quindi, neppure delle fattispecie più gravi tra quelle in esame, ossia il riciclaggio e l'autoriciclaggio (ascritte ad altri soggetti), sicché un criterio di connessione fondato proprio su questi reati giammai potrebbe sottrarre il ricorrente al proprio giudice naturale, quale il Tribunale di Milano; tale argomento, tuttavia, sarebbe espressamente contraddetto dal dictum delle Sezioni Unite n. 53390 del 26 ottobre 2017, a mente del quale, per la configurabilità della connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), non sarebbe richiesta l'identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Seguendo tali cadenze argomentative, ne derivava a parere dei ricorrenti la competenza del Tribunale di Bari ex art. 16 c.p.p.

La questione

La questione involge il tema della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della determinazione dello spostamento della competenza per territorio, pur in difetto della identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento parte da elementi di fatto non contestati, in particolare:

1) nel procedimento cui afferisce l'ordinanza impugnata, pendente in sede di indagini preliminari innanzi al Tribunale di Milano, il ricorrente era indagato per il reato di cui all'art. 416 c.p. (che si assume finalizzato a "commettere molteplici delitti di diritto tributario e di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali"), per i reati-fine di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 8 e 10, e per il delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356;

2) presso il Tribunale di Bari, sempre in fase di indagini preliminari, pendeva un procedimento penale nel quale si contesta a numerosi soggetti (in gran parte coincidenti con quelli indagati a Milano, ma con esclusione di altri, tra i quali il ricorrente) il delitto di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed all'autoriciclaggio (anche) dei proventi illeciti derivanti dalle stesse frodi fiscali oggetto di indagine a Milano, oltre a reati-fine di cui al d.lgs. del 2000, artt. 4, 10-ter e 10-quater, riferiti alle medesime società consorziate coinvolte in entrambi i procedimenti.

I delitti più gravi nel contesto di entrambi i procedimenti sono quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.

Su queste basi, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovrebbero trovare applicazione i criteri di cui all'art. 16 c.p.p., radicando la competenza del Tribunale di Bari, innanzi al quale pende procedimento anche per i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.

Ciò posto, osserva la sentenza in commento che l'argomento della non coincidenza dei soggetti indagati e degli importi individuati come provento della frode fiscale appare invero del tutto irrilevante, non essendo evocato da alcuna disposizione in materia.

L'argomento secondo cui i reati più gravi non sarebbero contestati al ricorrente, non indagato a Bari, ma solo ad altri soggetti, si appalesa come errato.

Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 53390 del 26 ottobre 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. c), e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Nella parte motiva, in particolare, e in esito ad ampia ricostruzione normativa della questione, il Supremo Collegio ha precisato che «la formulazione dell'art. 12 c.p.p., lett. c), sposta, e concentra, l'attenzione, a differenza delle due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l'autore - o gli autori - di quello strumentale all'altro o agli altri debba - o debbano - necessariamente prendere parte a quest'ultimo, che può essere commesso da terzi. L'esattezza di tale conclusione risulta del resto avvalorata dalla considerazione che il caso di nesso strumentale per occultamento, il quale rappresenta la seconda ipotesi di connessione di cui alla lett. c) della norma in esame, accomunata alla prima dall'unico esordio ("se dei reati per cui si procede"), esprime con tutta evidenza la possibilità che l'autore del secondo reato, ispirato alla finalità di occultamento del precedente, sia diverso dall'autore del primo - ben potendo il reato finalizzato all'occultamento di un fatto criminoso già commesso essere realizzato, per le più svariate ragioni, da persona diversa -, risultando così l'unità del processo volitivo del tutto estranea, o comunque meramente eventuale, a tale fattispecie di collegamento tra reati».

La sentenza precisa tuttavia che «pur rilevata l'erronea considerazione di cui all'ordinanza impugnata [...] ciò non appare comunque sufficiente per censurare la conclusione raggiunta dal Giudice del merito, atteso il seguente, decisivo passaggio rinvenibile sul punto nella motivazione in esame: con il quale, in particolare, il Tribunale della cautela ha sottolineato che "le incolpazioni”, baresi e milanesi, sono provvisorie e che il materiale di indagine appare "magmatico". In tale situazione - si precisa - non appaiono esservi neppure elementi univoci nel senso che per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio [...] non possa sussistere la competenza del Tribunale di Milano.

Si rammenta ancora che i suddetti reati che sono integrati da plurime e differenti condotte, fra cui quelle di trasferimento - sono appunto a forma libera, attuabili anche con modalità frammentarie e progressive, per cui integrano condotte consumate di riciclaggio già i trasferimenti, con bonifici, disposti in favore delle società baresi dai conti correnti delle società sopra indicate, operanti nel Milanese».

Osservazioni

Esaminate le scansioni motivazionali della sentenza in esame, va ricordato che il tenore letterale dell'art. 12, lett. c) , c.p.p. lascia aperto il problema della sua applicabilità ai soli casi in cui i diversi reati siano commessi dallo (o dagli) stesso(i) autore(i) (connessione teleologica monosoggettiva) ovvero anche a quelli in cui i reati siano commessi da più autori tra loro diversi (connessione teleologica plurisoggettiva).

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritarioritiene fondata la prima ipotesi; l'indirizzo minoritario sostiene che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), non fosse richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Il contrasto è stato risolto da Cass. pen., Sez.Unite, n. 53390/2017 che, facendo leva sul tenore letterale della norma e sulla ratio della modifica della lettera c) a opera del d.l. 367/1991, convertito con modificazioni dalla legge 8/1992, ha affermato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

In ogni caso se uno dei reati teleologicamente connessi è stato commesso da (o in danno di) un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di corte di appello del giudice competente (o le esercitava al momento del fatto) la competenza appartiene per tutti gli imputati al giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi degli artt. 11 e 11-bis c.p.p. In questi casi, dunque, opera il criterio della connessione teleologica plurisoggettiva (art. 11, comma 3; Cass. pen., Sez. VI, n. 3606/2017; Cass. pen., Sez. VI, n. 46244/2012).

In quanto causa originaria di attribuzione della competenza, la connessione produce i suoi effetti sin dalla fase delle indagini preliminari, in particolare nella individuazione dell'ufficio del pubblico ministero competente a procedere (art. 51, commi 3 e ss., c.p.p.) e del giudice per le indagini preliminari (artt. 279 e 328 c.p.p.).

Fino a quando non venga esercitata l'azione penale, la competenza del pubblico ministero non può che essere valutata rebus sic stantibus e risentire della necessaria fluidità e dinamicità delle acquisizioni investigative e delle determinazioni conseguenti.

La natura oggettiva e predeterminata delle regole che disciplinano la connessione fra procedimenti ne consente una costante verifica sia da parte degli stessi organi requirenti (artt. 54 e ss. c.p.p.), sia da parte della persona sottoposta alle indagini (art. 54-quater c.p.p.), che da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 22 c.p.p..

La citata fluidità e dinamicità delle acquisizioni investigative ha consentito alla Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, argomentando che "le incolpazioni, baresi e milanesi sono provvisorie e che il materiale di indagine appare «magmatico [...] in tale situazione non appaiono esservi neppure elementi univoci nel senso che per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio […] non possa sussistere la competenza del Tribunale di Milano».

Orbene, pare sul punto opportuno precisare che, pur considerata flessibilità delle evidenze investigative, è possibile affermare la competenza per il reato più grave laddove le imputazioni provvisorie siano concrete e circoscritte, e non potenziali ed astratte, come quelle dedotte sulla base di una materiale “magmatico”.

La Suprema Corte per contro valorizza delle imputazioni potenziali, quali potrebbero emergere da un ampio materiale investigativo, precisando che i reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono integrati da plurime e differenti condotte, fra cui quelle di trasferimento, trattandosi di reati a forma libera, attuabili anche con «modalità frammentarie e progressive, per cui integrano condotte consumate di riciclaggio già i trasferimenti, con bonifici, disposti in favore delle società baresi dai conti correnti delle società sopra indicate, operanti nel Milanese».

Su tale aspetto, pare necessario ricordare che, in relazione al perfezionamento delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, l'agente deve porre in essere le condotte di sostituzione, trasferimento, o le altre operazioni, le quali — a loro volta — devono concretizzare un effettivo ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della cosa. Così, ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o alle altre operazioni di “travestimento” consegua il verificarsi di un effettivo e concreto occultamento della provenienza illecita (sia consentito il rinvio a DELLA RAGIONE, La struttura della fattispecie, in Maiello- Della Ragione (a cura di), Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, Milano, 55 ss.).

Si osserva ancora in giurisprudenza che «integra un autonomo reato di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato» (Cass. pen., Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 43881).

Più di recente è stato affermato che «il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, comma 1, c.p. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio «ripulito” sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria» (Cass. pen., Sez. II, 30 giugno 2015, n. 32491).

Pertanto, qualificando le fattispecie in esame come reati di pericolo concreto, esse si consumano nel tempo e nel luogo in cui l'operazione compiuta risulta oggettivamente idonea a ostacolare le indagini (DELLA RAGIONE, La struttura della fattispecie, cit., 55 ss.).

Il delitto di cui all'art. 648-bis c.p., pur consumandosi già nel momento in cui sia compiuta anche una singola operazione purché idonea ad ostacolare l'identificazione del bene proveniente da delitto, può comunque atteggiarsi anche come un insieme di operazioni dirette allo stesso fine (DELLA RAGIONE, La struttura della fattispecie, cit., 55 ss.).

Le pluralità di condotte non comportano un concorso di reati, sempreché si realizzino nel medesimo contesto e riguardino lo stesso oggetto ed in tal caso una volta concluse tutte le fasi di ripulitura, essa potrà dirsi consumata nel momento e nel luogo dell'ultima azione (DELLA RAGIONE, La struttura della fattispecie, cit., 55 ss.).

A questi principi, pare necessario attingere per l'individuazione del Tribunale territorialmente competente per i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.

Guida all'approfondimento

ASTARITA, GAITO, Competenza ed incompetenza del giudice penale, in Dig. disc. pen., 2005, 130 ss.

BACCARI, Le modifiche in tema di connessione, riunione e collegamento investigativo: la disciplina a regime e quella transitoria, in Tonini (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63), Padova, 2001;

ID., La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011;

DELLA RAGIONE, La struttura della fattispecie, in Maiello- Della Ragione (a cura di), Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, Milano, 55 ss.

GARAVELLI, Riunione e separazione dei processi, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 1997, 378;

KALB, Il processo per le imputazioni connesse, Torino, 1995;

ORLANDI, La competenza a conoscere dei reati associativi, in Dir. pen. proc., 1996, 209.

TRANCHINA, Di Chiara, I soggetti, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2018.

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