Revoca dell'amministratore in relazione alla gravità della condotta
07 Agosto 2019
La condotta dell'amministratore non ne legittima la revoca nel caso in cui la stessa non sia connotata da rilevante gravità; il verificarsi delle astratte tipizzazioni legislative di gravi irregolarità non comporta, automaticamente, la revoca dell'amministratore, in quanto l'art. 1129, c.11,c.c. stabilisce che la revoca “può” essere disposta dal giudice, riconoscendo dunque in capo allo stesso un potere discrezionale, da esercitare in relazione alla gravità della violazione. |