Quando l'impugnazione della delibera assembleare è tempestiva
27 Settembre 2019
Massima
A seguito della legge di riforma del condominio e della riformulazione dell'art. 1137 c.c. da essa operata, l'accertamento della tempestività dell'impugnativa deve avere ad oggetto la data di notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delle parti, e, non già quella di deposito del ricorso. Il caso
Le deliberazioni assembleari di un condominio romano di approvazione dei bilanci e del rendiconto relativo alla gestione dei lavori della terrazza con annesso riparto delle spese sostenute, vengono impugnate con ricorso da un condomino, il quale contesta altresì i criteri di riparto della spesa concernente il consumo dell'acqua. Il condominio costituitosi eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo rilevando che la controparte aveva proposto l'azione con ricorso exart. 1137 c.c. e non mediante atto di citazione, unitamente all'improcedibilità della domanda e del relativo giudizio per intervenuta scadenza del termine perentorio di 30 giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 1137 c.c. La questione
L'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 1137 c.c. del deliberato assembleare condominiale può ritenersi validamente introdotta anche con ricorso depositato nel rispetto dei termini stabiliti ex lege? La soluzione giuridica
Il Tribunale romano rigetta l'opposizione, rilevando che al momento della sua proposizione, erano già spirati i termini di legge per effetto della maturata decadenza all'impugnazione proposta avverso la delibera assembleare. A tale riguardo, il giudice adito osserva che la nuova formulazione dell'art. 1137 c.c. non prevede più lo strumento del ricorso per l'impugnazione delle delibere assembleari, e ciò nonostante, il ricorrente ha ugualmente introdotto il giudizio di opposizione con ricorso depositato in cancelleria, il quale risultava essere stato successivamente notificato, insieme al decreto di fissazione di udienza, quando ormai il termine di trenta giorni era già spirato. Lo stesso giudice romano tiene a precisare che, in tale contesto, non rileva la circostanza che l'udienza di comparizione era stata fissata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con assegnazione del termine per la notifica, dovendo al riguardo essere considerato che, oltre all'applicabilità del principio di conservazione degli atti che legittima l'emissione del successivo decreto di comparizione parti e la concessione di termine a comparire in favore del Condominio convenuto, il ricorrente ha proposto l'opposizione nelle forme del ricorso ai sensi dell'art. 1137 c.c., dunque senza operare alcun riferimento alla procedura di cui all'art. 702 bis c.p.c. avendo altresì omesso le indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, n. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), c.p.c. nonché l'avvertimento di cui al n. 7). Osservazioni
Il Tribunale romano rigetta l'opposizione al deliberato assembleare sulla scorta del mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. che non prevede più la modalità introduttiva del giudizio con la forma del ricorso ma dell'atto di citazione - come del resto si evince dall'eliminazione nel testo dell'articolato, del riferimento al “ricorso” che invece era presente nella sua previgente formulazione - in ossequio alla ratio della riforma attuata nel 2012, consistente nella necessità di consentire, all'ente di gestione condominiale, di conseguire in tempi più celeri contezza della sorte dei propri deliberati, quanto meno quelli affetti da possibili cause di mera annullabilità. Tuttavia, è opportuno precisare come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, già prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio ex l. n. 220/2012, che l'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali (Trib. Cagliari 24 luglio 2015), che- sulla scorta dell'opzione di interpretazione strettamente giurisprudenziale - vanno pertanto proposte con atto di citazione, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c. (Cass. civ., sez. un.,14 aprile 2011, n. 8491), e che nessuna disposizione normativa esclude che l'impugnazione della delibera condominiale possa essere proposta anche con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (App. Milano 26 marzo 2019), come peraltro verificatosi nella fattispecie scrutinata dal Tribunale nella sentenza in epigrafe, ove l'attore opti per il rito sommario di cognizione trattandosi, tra l'altro, di cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica). Ciò premesso, sulla quaestio juris sono intervenute le Sezioni unite - Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491, in cui, premesso che in ordine alla sollevata quaestio si trattava di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, potesse essere ritenuta valida e se a questo fine poteva ritenersi sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato, ad entrambi i quesiti dava risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, gravandosi l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario adito per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), che in materia di impugnazione delle delibere condominiali, confortate dai propri precedenti, individuano, infatti, un'eccezione a quella che sarebbe da considerare la regola generale, di talchè, precisato che l'impugnazione delle delibere condominiali deve proporsi con atto di citazione, e non con ricorso - contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente giurisprudenza - qualora la suddetta impugnativa venga spiegata erroneamente con ricorso, questa può essere considerata tempestiva già con il solo deposito in cancelleria nel termine previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Trib. Catania 13 dicembre 2017; App. Lecce 12 gennaio 2016), restando assolutamente irrilevante il “tempo” della notificazione dell'atto, quand'anche avvenuta decorso il suddetto termine. Ciò dovrebbe valere anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione di una sentenza relativa alla validità della delibera assembleare sia stata effettuata con la forma del ricorso, poiché, ricorrendo tale eventualità, il termine per l'impugnazione è rispettato con il deposito in cancelleria del ricorso e non, invece, con la notificazione del ricorso stesso (Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2014, n.18573; Cass, civ., sez. II, 26 luglio 2013, n.18117). Tuttavia, su tale quaestio, la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità non è uniforme, in quanto si è anche affermato il diverso principio che nella stessa ipotesi sopra considerata, l'appello va proposto con atto di citazione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 c.p.c., e la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. civ., sez. VI, 5 aprile 2017, n.8839, in cui si è affermato che l'avverso orientamento, deve intendersi superato a seguito di Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907, la quale ha ritenuto di portata generale il principio per cui un appello erroneamente introdotto con ricorso, anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, mentre la deroga, nel senso di un'assoluta equipollenza od indifferenza delle forme, delineata da Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491, trovava giustificazione soltanto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, stante la formulazione dell'art. 1137 c.c., ante riforma del 2012; Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n.23692). La stessa riforma del condominio va letta ed inserita nell'ambito della legislazione vigente all'epoca della sua introduzione, considerando che all'atto della formulazione del nuovo art. 1137 c.c. risultava già vigente sia il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., sia il d. lgs. n. 150/2011 di semplificazione dei riti, posto che nulla osta all'applicazione dello speciale procedimento in parola in caso di impugnativa a delibera condominiale, la quale, conseguentemente, potrebbe essere correttamente introdotta anche con il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c. (Trib. Ancona 20 febbraio 2018). In ordine agli effetti sulla decorrenza del termine ad impugnare la delibera assembleare derivanti dalla proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria, si è affermato che si determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Trib. Roma 12 marzo 2019; Trib. Messina 11 gennaio 2018; App. Palermo 27 giugno 2017; Trib. Milano 2 dicembre 2016; Trib. Monza 12 gennaio 2016). Ovviamente, posto che il ricorso alla mediazione non deve ostacolare o vanificare la tutela dei diritti dei cittadini nella naturale sede giurisdizionale, realizzando un bilanciamento degli interessi delle parti, il soggetto onerato dell'obbligo di iniziare il procedimento di mediazione entro il trentesimo giorno dalla adozione della delibera assembleare impugnata ha l'onere di depositare la domanda di mediazione, segnando tale adempimento, il momento nel quale valutare se è stato rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. (App. Brescia 30 luglio 2018). Amendolagine, L'impugnazione della delibera condominiale è tempestiva se rispetta il termine previsto dall'art. 1137 c.c., in www.condominioelocazione.it Id., L'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. si propone con atto di citazione, in Giur. it., 2015, 1621 Celeste, Impugnazione della delibera (modalità e termini), in www.condominioelocazione.it Id., Anche l'appello avverso la sentenza che decide sull'impugnazione della delibera condominiale va proposto con citazione, in www.condominioelocazione.it Id., A piazza Cavour regna ancora suprema la confusione sulle impugnazioni (di delibere condominiali e di sentenze), in Immob. & proprietà, 2014, 726 Cirla, L'impugnazione della delibera condominiale si propone con citazione, in Immob. & proprietà, 2011, 580 Costabile, L'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c.: i problemi processuali connessi alla scelta del ricorso, in Giur. merito, 2008, 2459 Descrilli, Forma e tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, in Vita notar., 2007, 593 Gallucci, Forma dell'atto di impugnazione delle delibere condominiali, in Immob. & proprietà, 2014, 355 Izzo, L'impugnativa della delibera deve essere fatta con citazione, in Immob. & diritto, 2006, 33 Lisella, Note sull'appello nel procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2017, 718 Nicoletti, Impugnativa di delibera assembleare: giudizio ordinario o anche procedimento sommario di cognizione?, in www.condominioelocazione.it Tedeschi, La decadenza dall'impugnazione della delibera è impedita con il deposito della domanda di mediazione presso il competente organismo, in www.condominioelocazione.it Terzago, L'impugnativa delle delibere assembleari: ricorso o citazione?, in Arch. loc. e cond., 1998, 568 |