Colloquio difensivo in carcere: nessun divieto all'accesso degli strumenti informatici dell'avvocato
01 Ottobre 2019
Con la sent. n. 38609/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha preso un'importante posizione circa l'ammissibilità teorica e astratta dell'accesso di strumenti informatici, dal personal computer alla pen-drive, da parte dell'avvocato, quale strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento del colloquio difensivo con l'assistito detenuto. Secondo la Cassazione, infatti, non esistono norme giuridiche, né nel codice di rito, né nell'ordinamento penitenziario che escludono espressamente l'accesso in carcere di strumenti informatici: il fisiologico bilanciamento tra esigenze di sicurezza, da una parte, e, istanze difensive, dall'altra, porta ovviamente a verificare nel caso concreto la stretta necessità del ricorso a tale mezzo difensivo, specie se funzionale all'esercizio del diritto di difesa (anche in relazione ad altri strumenti informatici, quali la pen-drive, sottoposta ad un preventivo controllo, il ricorso ad un computer dell'amministrazione penitenziaria, ecc.). |