Quorum deliberativo per la nomina dell’amministratore di condominio

Redazione scientifica
08 Ottobre 2019

La nomina dell'amministratore di condominio deve essere deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Ai sensi dell'art. 1136, c. 2 e 4, c.c., la nomina dell'amministratore di condominio deve essere deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio; nel caso di specie la delibera deve essere annullata in quanto non è stato raggiunto il quorum deliberativo, né della maggioranza degli intervenuti, né della metà del valore dell'edificio.

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