Quorum deliberativo per la nomina dell’amministratore di condominio
08 Ottobre 2019
Ai sensi dell'art. 1136, c. 2 e 4, c.c., la nomina dell'amministratore di condominio deve essere deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio; nel caso di specie la delibera deve essere annullata in quanto non è stato raggiunto il quorum deliberativo, né della maggioranza degli intervenuti, né della metà del valore dell'edificio. |