Trasferimenti immobiliari: società di mutuo soccorso e ONLUS equiparate ai fini delle agevolazioni fiscali

28 Ottobre 2019

Le società di mutuo soccorso che perseguono fini mutualistici finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sono equiparabili alle Onlus di diritto e, per tale motivo, possono godere delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari.
Massima

Le società di mutuo soccorso che perseguono fini mutualistici finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sono equiparabili alle Onlus di diritto e, per tale motivo, possono godere delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari.

Il caso

Una società di mutuo soccorso, avente il fine statutario di assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro e vecchiaia, nonché di venire in aiuto delle famiglie dei soci defunti, ha acquistato dei terreni e dei fabbricati per destinarli ai propri scopi istituzionali, assoggettando l'atto di compravendita a registrazione con imposta fissa, pari ad € 168,00.

La competente Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione con cui ha assoggettato detta compravendita ad imposta proporzionale, determinando il tributo in base al valore di cessione.

Il giudizio di primo grado si è concluso col rigetto del ricorso di parte contribuente perché, per la CTP:

i) l'imposta di registro fissa si applica solo ai trasferimenti in favore di Onlus, peraltro a condizione che, da un lato, l'acquirente (Onlus) dichiari, nell'atto di acquisto, l'intenzione di usare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e, dall'altro lato, che i beni acquistati siano poi effettivamente destinati allo svolgimento della propria attività entro i successivi due anni dall'acquisto;

ii) il regime agevolato applicato in atti non può essere esteso ai casi diversi da quelli contemplati nell'art. 1, D.Lgs. n. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

iii) la Società ricorrente non era iscritta al registro delle Onlus.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Contribuente e la CTR, in riforma della decisione di prime cure, ha annullato la pretesa erariale affermando - in sostanza - che la Contribuente era da assimilare ad una Onlus di diritto.

La questione

La questione di diritto sottoposta al vaglio della Suprema Corte attiene alla “equiparabilità di una società di mutuo soccorso ad una Onlus di diritto, ai fini dell'applicabilità delle aliquote agevolate per imposta di registro, ipotecaria e catastale (a seguito dell'acquisto di alcuni terreni e fabbricati)”.

La questione è sorta perché, secondo la tesi erariale:

  • le società di mutuo soccorso non possono essere equiparate alle Onlus, perché non sono inquadrabili tra le ipotesi disciplinate dall'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997 (rubricato “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”);
  • ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 460/1997 (“Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni”), i soggetti che intendono intraprendere le attività di cui al richiamato art. 10 devono darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, comunicazione che è anche condizione necessaria per l'iscrizione nel registro delle Onlus;
  • il regime agevolato previsto per le Onlus non poteva essere applicato alle società di mutuo soccorso perché, in quanto normativa eccezionale, era di stretta interpretazione;
  • l'art. 42, d.P.R. n. 601/1973 (dettato in tema di abrogazione delle agevolazioni tributarie) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie diverse da quelle contemplate nel decreto medesimo;
  • inoltre, detta tesi era confermata avendo riguardo al D.Lgs. n. 179/2009 (“Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”), il cui all. 1 ha stabilito quali disposizioni legislative dovevano rimanere in vigore e, tra queste, era menzionata la Legge n. 3818/1886, il cui art. 9 prevedeva le particolari esenzioni da imposta per le società di mutuo soccorso; per l'Erario, dunque, il richiamo contenuto nell'all. 1 della novella del 2009 andava inteso alle sole disposizioni ancora vigenti all'epoca e quindi, siccome detto art. 9 era già stato abrogato, allora sicuramente l'agevolazione ivi contenuta non era “tornata in vigore”;
  • da ultimo, sempre con riguardo all'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 9, Legge n. 3818/1886, secondo la tesi pubblica la Contribuente non poteva beneficiare di tale agevolazione perché non era registrata in conformità con la Legge n. 3818/1886.
Soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Ufficio ed ha stabilito quanto segue.

Anzitutto, effettuata una ricostruzione sistematica e logico-temporale della normativa di riferimento, la Corte ha stabilito che l'art. 42, d.P.R. n. 601/1973 non aveva abrogato le agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro ed ipo-catastali, perché l'abrogazione delle agevolazioni riguardava l'ambito Irpef, Irpeg e Ilor; oltre a ciò, detto art. 42 aveva sì operato abrogazioni di carattere soggettivo e territoriale, però in specifici settori dell'ordinamento, tra cui l'agricoltura, la cooperazione e l'esercizio del credito.

A conferma di ciò, secondo la Cassazione, vi era il fatto che l'all. 1 al D.Lgs. n. 179/2009 indica proprio la Legge n. 3818/1886 tra le disposizioni legislative delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, senza distinzioni di sorta, laddove per altri testi normativi il richiamo era espressamente limitato a determinati articoli.

Se ciò non fosse sufficiente, secondo la Suprema Corte, “per mera completezza espositiva”, le società di mutuo soccorso sono, comunque, riconducibili alle società cooperative a mutualità prevalente, così come già stabilito in Cass. Civ., n. 22201/2008, perseguendo scopi soprattutto verso i soci: il legislatore della riforma societaria (art. 111-septies, disp. att. cod civ.) ha stabilito che le cooperative sociali, viste le particolari situazioni operano, si considerano a mutualità prevalente se rispettano le previsioni di cui alla Legge n. 381/1991.

Per la Corte, infatti, è proprio l'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997 a prevedere che le cooperative sociali acquisiscano automaticamente lo status di Onlus, senza quindi essere onerate degli adempimenti a tale scopo previsti per quei soggetti che vogliano iscriversi al registro delle Onlus.

Altra conferma la si ritrova, secondo il giudice di legittimità, nel fatto che il D.Lgs. n. 155/2006 - attuativo della legge delega n. 119/2005 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale - le cooperative sociali possono valutare la necessità di acquisire tale qualifica, la cui adozione è, dunque, facoltativa.

In definitiva, visti i fini statutari della Contribuente come sopra enucleati, per la Corte non era revocabile in dubbio che l'attività esercitata rientrasse tra quelle di gestione di servizi sociosanitari ed educativi tipici dello scopo mutualistico, avuto riguardo anche al fatto che la giurisprudenza di legittimità già aveva chiarito che le cooperative sociali di servizio di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lett. a), perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, persino qualora si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, perché mirano a realizzare, nella forma tipizzata della gestione di servizi sociosanitari od educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Per questo motivo, visto che la gestione di servizi sociosanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, la Contribuente avrebbe potuto essere qualificata come impresa sociale, id est come cooperativa sociale, già prima della stipula dell'atto notarile di compravendita oggetto delle agevolazioni fiscali.

Osservazioni

La sentenza in commento, oltre all'interesse che suscita per l'assimilazione della società mutualistica alla Onlus di diritto, apre la strada ad un'ulteriore considerazione, questa di interesse “più pratico”.

In passato, su questa rivista è stata commentata una sentenza di merito (C.T.R. Milano, Sez. XIX, 22 febbraio 2016, n. 987, vedi L'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le Onlus di J. Lorenzi) che aveva stabilito l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le Onlus relativamente ai processi in cui si discutono gli interessi di cui sono portatrici.

Detta giurisprudenza di merito (in linea con C.T.R. Roma, Sez. I, 22 luglio 2015, n. 4352), si pone però in contrasto con l'indirizzo di legittimità espresso, tra l'altro, da Cass. Civ. , nn. 21522/2013 e 27331/2016, a mente del quale, in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sarebbero esenti dal pagamento del contributo unificato perché, tra l'altro, l'esenzione prevista dall'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 è giustificabile solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale o dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione.

Appare quindi di un certo interesse il rapporto che intercorre tra l'equiparazione di Onlus e società di mutuo soccorso da un lato e l'esenzione dal contributo unificato per le Onlus che perseguono fini di solidarietà sociale dall'altro, per la cui soluzione non si può che attendere lo sviluppo della giurisprudenza in materia.

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