Revoca del patrocinio a spese dello Stato: quale rimedio?
14 Novembre 2019
Il caso. Veniva proposta opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia che dichiarava l'appello proposto ex art. 348-bis c.p.c. inammissibile. Il presidente della Corte d'appello dichiarava la richiesta inammissibile.
Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione.
Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il problema posto alla Corte di legittimità è che se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziché con separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda oppure ricorrendo al rimedio, di carattere generale, dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Rimedio. Il Collegio, nel ritenere preferibile la seconda alternativa, riafferma il seguente principio di diritto: «in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dal d.P.R. n. 115/2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione», (si tratta di soluzione che ha trovato ulteriore conferma da ultimo in Cass. civ., n. 3028/2018, nonché in Cass. civ., n. 32028/2018).
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello. |