Progresso scientifico e intangibilità del giudicato: la Cassazione sulla nozione di “prova nuova” ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione

22 Novembre 2019

Oggetto della sentenza in esame è il carattere di novità delle prove richiesto ai fini della ammissibilità dell'istanza di revisione. I giudici della Cassazione prendono in esame le due fonti di prova, pretese come nuove, allegate all'istanza: si tratta di una consulenza medico-legale e di un Decreto Ministeriale che sarebbe, in tesi difensiva, fonte dei doveri professionali della condannata. La Corte si occupa di valutare (escludendolo) il carattere di novità della prova tecnico-scientifica, nonché la deducibilità tout court del Decreto Ministeriale ai fini della revisione; indica, inoltre, con estrema brevità, i limiti del giudizio rescindente.
Massima

Ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove”, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., (anche) quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.

Il caso

Una donna, recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro a seguito di un'aggressione, veniva sottoposta a esami radiografici refertati dalla radiologa e visitata dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, ribaltando la sentenza di primo grado, condannava il medico in servizio presso il pronto soccorso per il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione con altri, in quanto l'imputata, confidando colposamente nella valutazione effettuata dal medico radiologo - che aveva erroneamente refertato gli esami radiografici a cui era stata sottoposta la paziente –, pur a fronte di una sintomatologia clinica caratterizzata da forti dolori e impossibilità di muoversi, non aveva diagnosticato la frattura del femore, così contribuendo causalmente alla morte della vittima, che, sottoposta a una tardiva operazione chirurgica di riduzione della frattura, decedeva a seguito del collasso degli alveoli polmonari. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello veniva confermata dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 1691 del 14 settembre 2016. L'imputata presentava alla Corte d'Appello di Salerno un'istanza di revisione della sentenza della Corte di Catanzaro, a supporto della quale venivano prodotte una consulenza medico-legale volta a dimostrare che l'imputata non aveva visionato – né sarebbe stata tenuta a farlo - i fotogrammi delle radiografie, e un Decreto del Ministero della Sanità, volto ad impedire, secondo la lettura della difesa, ai medici non specialisti in radiologia di refertare i relativi esami. L'istanza veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Salerno, in quanto i documenti portati a sostegno della istanza di revisione non avevano natura di prove nuove. La condannata ricorreva per Cassazione, deducendo due ordini di motivi: in primo luogo, contestava il mancato riconoscimento al D.M. e alla consulenza tecnica della natura di prove nuove, in quanto quei documenti avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputata; in secondo luogo, lamentava che la Corte aveva travalicato i limiti del giudizio rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta -, poiché non si era limitata a vagliare la sussistenza dei presupposti della revisione, ma si era spinta fino a svolgere un giudizio di merito. Come si vedrà, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua deduzione.

La questione

Quale nozione di “prova nuova” è rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione? Quale la differenza tra l'impugnazione straordinaria della revisione e quella ordinaria del ricorso in Cassazione? Quali sono i limiti del giudizio rescindente?

Le soluzioni giuridiche

Come anticipato, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto alla consulenza tecnica portata a sostegno dell'istanza, i giudici di legittimità ribadiscono il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2018 n. 10523, richiamata dalla sentenza), in base al quale possono costituire prove nuove quelle che “pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili”. La consulenza medico-legale allegata all'istanza di revisione, al contrario, incide su un tema – quello della responsabilità del medico per un errore sulla diagnosi di una frattura femorale, causato dall'affidamento riposto sulle risultanze di un esame radiologico viziato da errori grossolani, pur a fronte di elementi, quali il referto dei medici del servizio 118 e le stesse dichiarazioni della paziente, che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto dell'errore del radiologo – che costituisce l'oggetto stesso del giudizio di cognizione; inoltre, la consulenza non si basa affatto su acquisizioni scientifiche capaci di superare i criteri di valutazione precedentemente utilizzati, bensì si limita alla rilettura di un dato di fatto già accertato con sentenza irrevocabile. Quanto alla mancata valutazione del D.M. 21 febbraio 1997 – in base al quale si sostiene che la responsabilità per l'erronea refertazione degli esami radiologici potrebbe ricadere solo sul medico specializzato in radiologia –, la Corte afferma che tale censura si risolve in un errore di diritto, consistente nella erronea attribuzione alla ricorrente del dovere professionale di esaminare i referti radiologici: tale errore avrebbe dovuto costituire l'oggetto di un ricorso in Cassazione, non potendo, invece, essere fatto valere in sede di revisione. La Corte esclude, poi, il travalicamento dei limiti del giudizio rescindente: l'istanza di revisione è stata respinta sulla semplice evidenza, già prima facie, del carattere non nuovo delle prove ad essa allegate. Peraltro, soggiunge la Corte, in sede di giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, il giudice deve valutare l'idoneità delle prove nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza, e ciò “implica necessariamente una valutazione prognostica –anche nel merito – del successivo giudizio rescissorio”.

Osservazioni

Come è noto, mediante la previsione dell'impugnazione straordinaria della revisione, il legislatore ha ammesso il sacrificio dell'intangibilità del giudicato, nel caso in cui siano sopravvenute o si scoprano prove nuove che dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Dopo oscillazioni giurisprudenziali, la Cassazione ha riconosciuto che prova nuova è “non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa (noviter reperta), ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio (noviter producta) ovvero acquisita, ma non valutata neanche implicitamente (novita cognita), purché non si tratti di prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario” (Cass. pen., Sez. Un., 16 settembre 2001, n. 624). Per quanto riguarda, in particolare, la prova scientifica, la giurisprudenza dello scorso secolo la considerava nuova solo qualora essa ricadesse su elementi di fatto non esaminati dal giudice; tale interpretazione, che faceva leva sulla infallibilità e sulla certezza della scienza, sostenuta dal pensiero positivista, mirava a limitare al massimo il ricorso alla revisione, per preservare l'intangibilità del giudicato. Negli ultimi decenni la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente allargato i limiti di ammissibilità della revisione, al fine di consentire l'emersione della verità sostanziale, pur a discapito della certezza processuale; in quest'ottica, la giurisprudenza riconosce oggi la novità della prova scientifica non solo quando questa riguardi nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quando sia motivata dall'impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche (che siano, è ovvio, accreditate) su dati già acquisiti e valutati, qualora i nuovi metodi e tecniche consentano di giungere a risultati diversi da quelli ottenuti in precedenza; i nuovi risultati ottenuti devono consentire, da soli o unitamente agli altri elementi di prova, il ribaltamento del giudizio di colpevolezza, facendo sorgere al giudice almeno il dubbio sulla reità dell'imputato.

Ci sembra interessante dedicare poche righe al tema, non preso in esame nella sentenza qui in commento ma oggetto di accertamento durante la relativa vicenda processuale, della responsabilità del medico di pronto soccorso. Siamo qui di fronte a un'ipotesi di équipe diacronica: medici specialisti in discipline diverse si occupano in momenti successivi del medesimo caso clinico, avvicendandosi nella posizione di garanzia. Opera, anche in questo caso, il principio di affidamento “attenuato” applicabile nel caso di équipe sincronica: ciascun sanitario, assolti, al momento del passaggio di consegne, gli oneri informativi relativi alle attività espletate e alle condizioni cliniche del paziente, può legittimamente fare affidamento sulla correttezza dell'operato del medico che lo ha preceduto; rimane tuttavia responsabile per non aver posto rimedio agli errori del predecessore, qualora questi fossero evidenti e non settoriali, emendabili con le conoscenze del professionista medio.

Guida all'approfondimento

APRILE E., “Nuova” prova scientifica e revisione della sentenza di condanna, nella giurisprudenza di legittimità, nota a Cass., sez. I penale sentenza n. 15139 dell' 8 marzo 2011- 13 aprile 2011, Pres. Di Tomasi - Rel. Cassano, in Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario), 2011, fasc. 4/5, p. 1187;

CONTI C., Il processo si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento probatorio e sul giudizio di revisione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2010, fasc. 3, p. 1204;

FABBRETTI S., Progresso tecnologico e revisione: l'impiego di nuove tecniche quale novum, nota a Cass. pen., Sez. I, 8.3.2011 (dep. 13.4.2011), n. 15139, Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano, ric. Ghiro, in Diritto penale contemporaneo, 9 settembre 2011;

LOMBARDI F., Il principio di affidamento nel trattamento sanitario d'équipe, in Giurisprudenza penale, fasc. 7/2018;

GALATI – ZAPPALA', Le impugnazioni in SIRACUSANO – GALATI – TRANCHINI – ZAPPALA', Dir. PP, II 559.

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