Spese per il tetto ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà

Redazione scientifica
28 Novembre 2019

I tetti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e da infiltrazioni d'acqua rientrano fra le cose comuni.

I tetti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e da infiltrazioni d'acqua rientrano fra le cose comuni, le cui spese devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi dell'art. 1123 c.c. Nel caso di specie, il tetto dell'edificio condominiale è costituito da un unico lastrico solare, che va a coprire i singoli corpi di fabbrica di cui è composto l'edificio, pertanto la spesa deve essere ripartita fra tutti i condomini in misura proporzionale.

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