TARSU/TIA: per la categoria dei Geometri non è consentito assistere in giudizio i contribuenti
02 Dicembre 2019
Massima
In tema di TARSU/TIA ai Geometri non è consentita l'assistenza tecnica dei Contribuenti in giudizio. L'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 nel regolamentare la difesa tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, infatti, abilita i Geometri, quali difensori dei contribuenti, soltanto per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell'estimo, la consistenza e l'attribuzione della rendita catastale. Ai fini della esenzione dal pagamento del tributo in questione non costituiscono elementi idonei l'assenza di arredi nell'abitazione e lo status di studente del contribuente. Il caso
Una Contribuente, con ricorso sottoscritto sia dalla stessa che da un Geometra quale assistente tecnico processuale, impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento un avviso di accertamento per TARSU/TIA periodo di imposta 2007 eccependo che l'immobile cui la richiesta di pagamento si riferiva era privo di immobili e pertanto risultava improduttivo di rifiuti, inoltre rilevava di essere priva di reddito in quanto studentessa. A sostegno della propria richiesta allegava perizia tecnica elaborata nel 2013 da un Geometra – la pretesa tributaria, come detto, era riferita al 2007 – attestante l'inidoneità a produrre rifiuti stante l'assenza di mobili all'interno dell'abitazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. La Società d'Ambito "xxx" si costituiva in giudizio, controdeduceva contestando gli assunti della ricorrente, ribadiva la fondatezza della propria pretesa e concludeva per il rigetto. La CTP di Agrigento, sezione VII, con sentenza del 12 giugno 2019, n. 664/2015 (depositata il successivo 29 agosto 2019) dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 12 D.Lgs. n. 546/1992 argomentando che a mente della disposizione richiamata i Geometri non possono prestare la propria assistenza in giudizi riguardanti la Tarsu/Tia.La Contribuente, dunque, impugnava la sentenza dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia “ripercorrendo senz'altro aggiungere, le difese proposte in prime cure” e concludendo per la riforma della sentenza gravata. Anche in sede di gravame la Società d'Ambito eccepiva la inammissibilità della difesa avversaria “… per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992”.
La CTR siciliana, con la sentenza in commento, pur confermando che la materia Tarsu/Tia è “esclusa dal novero delle attribuzioni riconosciute ai Geometri” ha rigettato l'eccezione di inammissibilità osservando che “il valore della controversia consente egualmente alla Contribuente di difendersi personalmente”. Nel merito, ha ritenuto infondato il gravame osservando che “lo status di studentessa della Contribuente e l'assenza di arredi dell'immobile costituiscono elementi ben lungi dal considerarsi idonei all'esenzione del tributo”. La questione
Le questioni sottoposte all'esame del Collegio di appello nella sostanza sono state due: la prima di natura processuale, la seconda afferente il merito della pretesa.
Per entrambe le questioni la risposta del Collegio territoriale di appello è stata negativa.
Le soluzioni giuridiche
Con riferimento alla prima questione i Giudici di appello hanno affermato che “ l'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 regolamenta la difesa tecnica nei giudizi dinnanzi alle Commissioni tributarie abilitando i Geometri, come il Difensore dell'Appellante, solo ed esclusivamente per le materia concernenti l'estensione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell'estimo, consistenza ed attribuzione della rendita catastale”. Ad avviso del Collegio, invece “nel presente si controverte in materia di applicazione della disciplina sulla tassa asporto rifiuti solidi urbani ed assoggettabilità del bene all'imposizione tributaria. Materia, la stessa, esclusa dal novero delle attribuzioni riconosciute ai Geometri”.
Nonostante ciò il collegio di appello non ha ravvisato alcuna causa di inammissibilità del gravame atteso che “il modestissimo valore della lite, consente comunque, egualmente di valutare ammissibile l'appello” evidenziando che la Contribuente (che unitamente al Geometra aveva sottoscritto il gravame) in relazione al valore della lite poteva stare in giudizio personalmente.
Con riferimento alla seconda questione, afferente il merito della pretesa, il Collegio ha rilevato che “la Contribuente appellante ha omesso di denunciare, né ha provato di averlo fatto, al Comune lo stato di inidoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti ed ha acquisito al fascicolo processuale perizia di parte acquisita nel 2013 dimenticando che la tassa pretesa dal Comune di Agrigento era ed è relativa al 2007 senza trascurare lo scarso valore probatorio di una consulenza di parte”. Ininfluente sono stati ritenuti lo “Status di studentessa della contribuente e l'assenza di arredi che costituiscono elementi ben lungi da considerai idonei all'esenzione del tributo”.
Il Collegio ha in fine considerato di “scarso valore probatorio” la consulenza tecnica prodotta in giudizio nel 2013 dalla Contribuente riguardante lo stato dell'immobile oggetto della pretesa nel 2007, osservando a tal proposito che “a mente dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Il successivo art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993, fa venire meno l'obbligazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sia stata presentata la denuncia di cessazione salvo diverso accertamento d'ufficio”.
Osservazioni
L'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 consente l'assistenza tecnica nel giudizio tributario oltre che agli Avvocati anche ad altre categorie di professionisti tra i quali (come nel caso in commento) anche ai Geometri. La norma in esame nella sostanza distingue due “categorie” di professionisti.
A queste ultime categorie è consentito difendere controversie limitatamente ad alcune materie.
L'art. art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 rubricato “Assistenza tecnica” dispone (per quanto di interesse) infatti che:
Il richiamato art. 2 comma 2 che delimita «l'oggetto della giurisdizione tributaria» dispone che “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.”.
Riferimenti bibliografici – Giurisprudenziali Sul tema in argomento la Corte di legittimità in ripetute occasioni ha statuito – a tutela del diritto alla difesa presidiato dall'art. 24 della Costituzione – l' “espresso divieto” per i Geometri di difendere in giudizio al di fuori dalle fattispecie rigorosamente previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, sanzionando eventuali inosservanze con la inammissibilità del ricorso.
La Corte nomofilattica ha infatti affermato che “Poiché la legge attribuisce al geometra il potere di difendere (assistere tecnicamente) le parti private nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie unicamente nelle cause aventi ad oggetto le materie specificamente e minuziosamente elencate nell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 546/1992 (correlate alla specifica abilitazione professionale dallo stesso ottenuta), ne consegue che l'eventuale esercizio della difesa, da parte di tale professionista, in controversie con oggetto esorbitante dalle materie medesime, deve ritenersi vietato dalla legge stessa, a garanzia del fondamentale diritto della parte privata ad una difesa tecnica (art. 24, comma 2, cost.). Da ciò discende ulteriormente che, in questi casi, ogni sua eventuale attività, risultando effettuata in assoluta carenza di potere, debba ritenersi radicalmente nulla e, pertanto, la eventualità dell'avvenuta sottoscrizione del ricorso introduttivo vada parificata alla fattispecie della mancanza di sottoscrizione, prevista dall'art. 18, comma 4, del D.L. cit., la quale comporta la sanzione dell'inammissibilità del ricorso, la quale non è suscettibile di sanatoria alcuna”. (Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2000, n. 3845). Con altro coevo arresto, di analogo segno e tenore, la Corte di legittimità ha inoltre chiarito che “L'esercizio della difesa del contribuente da parte di un professionista non abilitato per materia (nella specie geometra) in controversie tributarie con oggetto sconfinante dalle materie specificamente previste dall'art. 12 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 deve ritenersi assolutamente vietato dalla legge, a garanzia del fondamentale diritto della parte privata ad una difesa tecnica, ex art. 24 cost.; ne deriva, in tal caso, che ogni sua eventuale attività, risultando effettuata in assoluta carenza di potere, debba ritenersi radicalmente nulla, con la conseguenza che l'eventuale sottoscrizione del ricorso introduttivo deve essere parificata alla mancanza di sottoscrizione (prevista dall'art. 18 comma 4 D.Lgs. cit.), la quale comporta la sanzione della inammissibilità del ricorso, non suscettibile di sanatoria alcuna”. (Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2000, n. 5188).
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