Danni da cose in custodia e visibilità del pericolo: quando la condotta del danneggiato esclude il nesso di causalità

04 Dicembre 2019

In tema di danni da cose in custodia, la visibilità del pericolo esclude la responsabilità del custode?
Massima

In tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (esclusa, nella specie, la responsabilità del condominio per la caduta su una macchia scivolosa ben visibile).

Il caso

Un condominio citava in giudizio il condominio chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta dalle scale, causata dalla presenza di una macchia scivolosa. Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la domanda del danneggiato per mancanza della prova relativa alla adozione della normale diligenza nello scendere le scale. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione che è rigettato. In particolare, i giudici di legittimità rilevano che la macchia scivolosa presente sulle scale era ben visibile e dunque il danneggiato non aveva usato l'ordinaria diligenza. Pertanto, la condotta della vittima è stata l'unica causa del danno e questo è valso ad esonerare il condominio dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di danni da cose in custodia la visibilità del pericolo esclude la responsabilità del custode?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, per lungo tempo la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'art. 2051 c.c. configurasse un'ipotesi di colpa presunta e non già di responsabilità oggettiva (Cass. civ., n. 2308/2007).

Si trattava di una differenza di non poco momento, giacché, se si tratta di colpa presunta, il custode si libera dimostrando di non essere incorso in colpa e, cioè, di essere stato diligente; se si tratta di responsabilità oggettiva, il custode si libera dando la prova del caso fortuito, ossia, in prima approssimazione, di un evento che interviene ab externo, sia pure anche sotto specie di fatto del terzo o del danneggiato, recidendo il nesso di causalità.

Ma tale prospettiva può ormai ritenersi superata, avendo optato il giudice di legittimità per una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata come tale sulla sola sussistenza del nesso di causalità materiale (Cass. civ., n. 5031/1998, che costituisce leading case della mutata sensibilità di legittimità; Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ., n. 6306/2013).

In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è responsabilità oggettiva, che discende dal rapporto di custodia, in ragione del quale il custode, sulla base di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, ha il potere di controllare la cosa e di eliminare le situazioni di pericolo, sicché è irrilevante accertare se il custode sia o meno incorso in colpa nell'esercitare il proprio potere di vigilanza. Ne discende che la responsabilità sussiste in presenza del solo nesso di causalità tra la cosa e il danno. Viceversa, la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini della prova del rapporto causale tra l'una e l'altro.

Attualmente costituisce ius receptum l'affermazione a mente della quale è prevalente in dottrina e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità in esame come responsabilità oggettiva, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode purché si tratti di un danno cagionato da una cosa e che questa sia una cosa che si ha in custodia. Null'altro è richiesto: basti allora in questa sede, per l'impossibilità di altri approfondimenti dogmatici, da un lato accettare quale ragione giustificatrice di tale peculiare responsabilità la sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la "custodia", sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati, signoria che l'ordinamento riconosce ad un soggetto evidentemente affinché egli ne tragga o possa trarre beneficio o in dipendenza di peculiari situazioni doverose; e, dall'altro lato, rilevare come il danno, di cui si è chiamati a rispondere, deve essere causato dalla cosa, per il code civil, ancora più icasticamente e stando alla lettera della disposizione, dal "fatto della cosa": dommage ... qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde (Cass. civ., n. 2482/2018).

Dall'affermazione della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia discende che la relativa imputazione prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. civ., n. 10860/2012).

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 2051 c.c., inoltre, perché rilevi il nesso di causalità deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che la cosa di ponga quale antecedente necessario del sinistro e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso, caso fortuito (Cass. civ., n. 23915/2013).

In quest'ottica, il caso fortuito perde evidentemente il proprio legame con l'elemento psicologico dell'illecito - ovvero la connotazione di esimente della colpevolezza attribuitagli in forza della meno recente teoria che rinveniva nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. una presunzione di colpa - per acquistare, invece, una qualificazione incidente sul nesso eziologico, quale fattore riconducibile ad un elemento esterno, con caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità (Cass. civ.n. 16029/2010; Cass. civ., n. 4279/2008).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la considerazione oggettiva del fortuito, inteso come avvenimento obbiettivamente non prevedibile come verosimile, è l'unica compatibile con la teoria della causalità adeguata, per cui anche l'imprevedibilità dell'evento va osservata oggettivamente, sul piano causale, e serve a porre in relazione tra loro accadimenti sulla base del calcolo delle probabilità e della regolarità causale.

Ne consegue che non si tratta di stabilire se il custode potesse o meno prevedere il fatto lesivo con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, ma di valutare se verosimilmente, in quelle circostanze di tempo e di luogo, l'evento fosse da mettere in relazione alla custodia ed in quale misura.

Peraltro, vi sono casi in cui la cosa cagiona il danno indipendentemente dalla condotta del danneggiato e casi in cui lo cagiona per l'interazione con la condotta del danneggiato. Nel caso di compresenza di una condotta del danneggiato, questa può rilevare, sul piano eziologico, sotto due aspetti: sia al fine di escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, ove tale condotta integri gli estremi del fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; sia al fine del concorso del fatto colposo del danneggiato, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., concorso che va verificato dal giudice anche di ufficio.

Peraltro, il caso fortuito, atto a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è inteso dalla Corte di Cassazione come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno ed è comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 9726/2013).

Il caso fortuito, quindi, può definirsi come quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva e caratterizzato dall'imprevedibilità e dall'eccezionalità (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato).

In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.

Tuttavia, accanto a tali dati oggettivi, acquista rilevanza anche il comportamento dell'utente medio, il quale deve rapportarsi a precisi doveri di prudenza.

La prevedibilità dell'evento consiste nella concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Ove poi tale pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, in quanto la situazione di pericolo appare del tutto percettibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 999/2014; Cass. civ., n. 23919/2013).

Poiché, infatti, la funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di “imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. civ., n. 4279/2008; Cass. civ., n. 20317/2005) - e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ., n. 20334/2004).

Osservazioni

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte rileva che in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo è prevedibile ed evitabile.

È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento.

Invero, è certamente onere del danneggiato di effettuare una preventiva valutazione della situazione potenzialmente pericolosa che la cosa potrebbe ingenerare, indipendentemente dai doveri, di altro tipo, che competono al custode della cosa e, in ogni caso, di porre in essere un'attenzione rapportata alla situazione concreta.

Più la situazione di potenziale pericolo è palese, più l'utilizzatore deve prestare attenzione e, se del caso, anche astenersi dall'utilizzare la cosa. Qualora, invece, non emerga nessuna situazione pericolosa, ovvero questa non sia percettibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, torna ad applicarsi prepotentemente il carattere di responsabilità oggettiva connesso all'art. 2051 c.c.

Peraltro, la violazione del dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa, finisce per relegare quest'ultima a mera occasione dell'evento, così privandola anche della necessaria efficienza causale.

Vi sono casi in cui la cosa cagiona il danno indipendentemente dalla condotta del danneggiato e casi in cui lo cagiona per l'interazione con la condotta del danneggiato. Nel caso di compresenza di una condotta del danneggiato, questa può rilevare, sul piano eziologico, sotto due aspetti: sia al fine di escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, ove tale condotta integri gli estremi del fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; sia al fine del concorso del fatto colposo del danneggiato, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., concorso che va verificato dal giudice anche di ufficio.

In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

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