Inammissibile la querela di falso se gli errori commessi non alterano la validità della delibera assembleare

Katia Mascia
23 Dicembre 2019

La giurisprudenza sostiene che il verbale redatto nel corso di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, abbia natura di scrittura privata, essendo il valore di prova legale limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non estendendosi al contenuto della scrittura medesima. La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione (falsità materiale) e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (falsità ideologica).
Massima

La querela di falso non può essere esperita per soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale, ma deve essere funzionale alla rimozione di un danno effettivo. Infatti, la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può giammai avvenire in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira, che è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta.

Il caso

Alcuni condomini convenivano in giudizio l'amministratore, il presidente dell'assemblea condominiale nonché il segretario, proponendo querela di falso, in via principale, avverso il verbale assembleare redatto, ritenendo che lo stesso non fosse corretto nella parte in cui alcuni condomini risultavamo aver votato in favore mentre, invece, si sarebbero astenuti o avrebbero espresso voto contrario.

I tre si costituivano in giudizio. L'amministratore - che in seguito all'introduzione del giudizio si era dimesso dall'incarico - eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo partecipato alla redazione dell'atto e non essendo stato citato nella qualità di amministratore; riteneva inammissibile la querela di falso proposta, avendo il verbale assembleare natura di scrittura privata e non facente fede in relazione allo svolgimento delle operazioni, nonché che gli attori - non avendo impugnato la delibera assembleare ed essendo stato, in ogni caso, raggiunto il quorum - fossero sprovvisti di legittimità ad agire. Gli altri due convenuti eccepivano l'inammissibilità della querela di falso e, pur avendo riconosciuto gli errori, ritenevano trattarsi di meri refusi che non avevano inficiato la validità della decisione assembleare, poichè il quorum deliberativo era stato comunque raggiunto, tanto che la delibera di assemblea non era stata impugnata. Fallito il tentativo di conciliazione esperito dal giudice istruttore, la causa veniva trattenuta in decisione.

La questione

Si trattava di individuare se fosse ammissibile l'azione di querela di falso, volta ad accertare la falsità ideologica delle dichiarazioni contenute nell'atto ovvero la veridicità del contenuto.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Modena accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'allora amministratore del condominio, in quanto la querela di falso può essere proposta soltanto nei confronti di coloro che sono stati gli autori della scrittura e che se ne assumono, con la sottoscrizione, la paternità. Il fatto che il testo del documento sia stato predisposto materialmente dall'amministratore - circostanza peraltro non provata nel caso in esame - non assume rilevanza.

Il giudice emiliano ritiene inammissibile la querela di falso proposta e condanna gli attori, in solido, a rifondere le spese di lite sostenute sia dall'amministratore che dagli altri due convenuti.

Osservazioni

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, il verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di semplice scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura stessa, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2018, n. 8766;Cass. civ., sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11375; Cass. civ., sez. VI, 16 novembre 2017, n. 27163; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903; v., per la giurisprudenza di merito, Trib. Catania 22 febbraio 2018; Trib. Bari 12 marzo 2010; Trib. Milano 31 marzo 2003), fatta eccezione per la prova testimoniale (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 1997, n. 2101).

Dunque, il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati: spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, provare il suo assunto (Cass. civ., sez. VI, 12 agosto 2015, n. 16774; Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11526; Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992, n. 12119; v. altresì Trib. Salerno 29 luglio 2008).

Il legislatore, a differenza di quanto avviene per l'atto pubblico, non fornisce una definizione di scrittura privata, la quale consiste in qualunque documento redatto per iscritto, non proveniente da un pubblico ufficiale, ma sottoscritto dalla parte. Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore, che non trova equipollenti né nella conclamata autografia del testo, né nel segno di croce apposto dal soggetto da cui il documento proviene (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2001, n. 9289).

Se il testo è composto da più fogli, è sufficiente che la sottoscrizione - che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene - sia apposta in calce (Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681; Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 1995, n. 9820; Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4886). In giurisprudenza, si ritiene che, ancorchè la sottoscrizione sia apposta non in calce al documento bensì al margine dello stesso, non è esclusa la volontà del sottoscrittore di approvarne il contenuto, dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria, che essa sia l'espressione di siffatta volontà della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 1991, n. 7764). È ritenuta valida anche la firma abbreviata o la sigla, purchè abbia un'individualità grafica che non ne consenta l'automatica riproducibilità, e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto (Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510).

Si distingue tra scrittura privata autenticata - qualora la sottoscrizione sia apposta alla presenza di un pubblico ufficiale - e scrittura privata semplice, se sottoscritta dalla parte liberamente, in maniera autonoma e senza alcuna attestazione.

Tornando al caso sottoposto al nostro esame, anche ammesso per astratto che la querela di falso fosse ammissibile, l'azione sarebbe concretamente preclusa per carenza di interesse ad agire. Tale interesse, infatti, difetta in quanto l'erroneo calcolo dei voti comunque non inficia la validità della deliberazione assembleare. Inoltre, gli attori non hanno provveduto ad impugnare la delibera e pertanto, l'eventuale accertamento della falsità della stessa non priverebbe di validità ed efficacia la decisione assembleare.

Ad avviso dei supremi giudici, la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale), al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico attribuito. In altre parole, la querela principale tende a sottrarre al documento impugnato l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in (un futuro e distinto) processo. L'interesse ad agire, dunque, non può che essere quello di conseguire una certezza della falsità o genuinità dello scritto, nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospetto di falsità (Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1992, n. 9013).

In definitiva, il procedimento per querela di falso ha il fine di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della intrinseca idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti, avendo come effetto la completa rimozione del documento, eliminandone in tal modo, oltre l'efficacia propria, anche ogni ulteriore effetto che la legge dovesse avergli attribuito (Trib. Caltanissetta 8 gennaio 2019; Trib. Sassari 4 novembre 2017; Trib. Pisa 17 febbraio 2017).

Nel caso in cui, poi, la querela attiene a un documento che si inserisce - come momento imprescindibile - in una sequenza processuale, la valutazione circa la sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudizio non può mai avvenire in via astratta, ma va sempre considerato il risultato concreto al quale mira la proposizione della querela di falso, ossia quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta (Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2018, n. 8483).

Guida all'approfondimento

Celeste - Terzago, Il condominio. Percorsi giurisprudenziali, Milano, 2008, 213

De Gioia, Condominio. Diritti, obblighi, gestione, tutela processuale e mediazione, Torino, 2010, 880

Triola, Il condominio, Milano, 2007, 528

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