Il bagaglio perduto dal vettore internazionale

03 Gennaio 2020

La limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore aereo internazionale opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero? Il concetto di lesione personale si riferisce a quella fisica? E' risarcibile il danno non patrimoniale subito dal passeggero? Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c.?
Massima

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma 1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Il caso

Alfa, a seguito dello smarrimento della valigia, che conteneva i rulli dell'opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare a un festival cinematografico internazionale da parte del vettore aereo internazionale cui l'aveva affidata, impugnava la sentenza della Corte di Appello, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la decisione del Tribunale, che aveva accolto parzialmente la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esperita nei confronti della società Beta.

Nella specie, il giudice di prime cure, ex art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con l. n. 12/2004, aveva rilevato il danno non patrimoniale o morale, condannando la società convenuta al pagamento di una somma pari a mille diritti speciali di prelievo per passeggero, poiché Alfa non aveva effettuato al momento della consegna del bagaglio al vettore la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata, pagando la tassa supplementare.

Il giudice di seconde cure aveva confermato l'applicazione della predetta disciplina.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, nonché al versamento del contributo unificato, rilevandone la sussistenza dei presupposti.

La questione

La limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore aereo internazionale opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero? Il concetto di lesione personale si riferisce a quella fisica? È risarcibile il danno non patrimoniale subito dal passeggero? Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c.?

Le soluzioni giuridiche

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, l. n. 12/2004, nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost., poiché la limitazione di responsabilità ivi disciplinata costituisce «un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri» in armonia con la norma costituzionale (Cass. civ., n. 14667/2015, Cass. civ., Sez. Un., n. 21850/2017).

In realtà, il passeggero può rimuovere tale limite, provando il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e/o incaricati, ovvero effettuando la dichiarazione di interesse alla consegna; le compagnie aeree godono di adeguata tutela dai rischi derivanti dalla previsione della possibilità in capo ai passeggeri di richiedere un risarcimento illimitato per il danno non patrimoniale subito a causa dello smarrimento dei bagagli.

Il concetto di lesione fisica

La Suprema Corte rileva l'infondatezza del motivo, con il quale parte attrice ha denunciato la violazione dell'art. 17 della Convenzione di Montreal, dell'art. 2, l. n. 247/1988, confermando quanto statuito dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto che la norma convenzionale fosse riferita soltanto alle lesioni fisiche e non a quelle personali subite dal passeggero a seguito dello smarrimento del bagaglio.

Invero, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 disciplina al Capitolo III la responsabilità del vettore, distinguendo le due fattispecie della morte e lesione dei passeggeri e dei danni ai bagagli. La prima sancita dall'art. 17, comma 1, la seconda dall'art. 17, comma 2, in correlazione con l'art. 22, comma 2.

La configurazione della responsabilità

Nel caso di specie non si applica l'art. 1229, comma 2, c.c., poiché la responsabilità del debitore, sia pure per obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, può soggiacere a limiti.

La Cassazione ribadisce il principio già enunciato con la sentenza n. 14667/2015, secondo il quale occorre applicare nella ipotesi di perdita del bagaglio l'art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, che prevede la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore.

La condotta del passeggero

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sancisce la disapplicazione del limite al risarcimento del danno, ove il passeggero abbia effettuato la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione al momento del recapito al vettore del bagaglio, pagando un'eventuale tassa supplementare.

Stabilisce, altresì, la non operabilità di tale limitazione nell'ipotesi in cui il passeggero fornisca la prova che il danno sia derivato «da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno» e, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, riesca a provare che essi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

La Cassazione conferma l'addebito al ricorrente della mancata dichiarazione di interesse, rilevato nella sentenza di primo grado, che il predetto avrebbe potuto rendere, seguendo le indicazioni riportate nel biglietto, sia nella schermata visibile al termine della procedura di prenotazione.

I profili risarcitori

La Suprema Corte evidenzia che l'art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo internazionale sancisce, nell'ipotesi si perdita del bagaglio del passeggero, la responsabilità del vettore aereo, fissando la misura del risarcimento in mille diritti speciali di prelievo per passeggero.

Il profilo risarcitorio ricorre con riguardo al danno subito, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale, che, ove si applichi il diritto interno, dovrà essere risarcito ex art. 2059 c.c., «quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati».

Osservazioni

L'Ordinanza della Cassazione analizza il sistema di tutele introdotto da un atto convenzionale internazionale, che sembra rivestire un carattere indennitario, più che risarcitorio, considerato l'esiguo importo massimo indicato dalla norma per la perdita del bagaglio e le difficoltà connesse all'onere della prova in capo al passeggero.

La pronuncia evidenzia che la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, ratificata con l. n. 12/2004, considera la responsabilità del vettore per danni ai bagagli, quale fattispecie autonoma e sottolinea la natura omnicomprensiva del danno risarcibile al passeggero.

Quest'ultimo comprende sia il danno materiale, sia quello morale, secondo la nozione di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale.

A tal proposito, si rileva che, nell'ordinamento interno, la fattispecie del danno non patrimoniale comprendeva tre voci: il danno biologico, quello esistenziale e quello morale (pretium doloris). Il recente dibattito giurisprudenziale ha delineato una categoria di danno non patrimoniale strutturalmente unitaria «non suscettiva di suddivisione in sottocategorie», poiché il «riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno». Tuttavia, nella liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi subiti, per provvedere alla riparazione integrale degli stessi.

Ordunque, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, strutturalmente unitaria, che pur sempre richiama la suddivisione nelle tre componenti sopra indicate. Invero, il giudice, pur liquidando il danno non patrimoniale in un'unica voce, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, provvedendo alla loro integrale riparazione. «In sintesi, natura unitaria del danno non patrimoniale sta a significare che non vi è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto» (Cass. civ., sez. lav., ord. 19 novembre 2018, n. 29784).

La giurisprudenza di merito (Trib. Marsala, 5 aprile 2007) ha definito il danno non patrimoniale da perdita del bagaglio, non riconducendolo a un danno esistenziale, poiché esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso, bensì a un danno morale, da violazione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost. a esplicare la propria personalità.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione rileva che la disciplina convenzionale non individua gli interessi non patrimoniali del passeggero meritevoli di tutela, che devono essere rilevati dall'ordinamento interno ex art. 2059 c.c.

Secondo la dottrina più recente, tale norma non ha natura autorizzatoria della risarcibilità del danno non patrimoniale, bensì «introduce limitazioni alla stessa» (C. Corbi, Il danno non patrimoniale: è davvero una categoria strutturalmente unitaria?, in G. Garofoli, Focus Magistratura, Neldiritto editore, n. 2/2019).

Nel caso di specie, il giudice di merito non aveva rilevato né una lesione penalmente rilevante, né una lesione di diritti inviolabili della persona.

Di talché, il risarcimento disposto dal giudice di seconde cure e confermato dalla Suprema Corte con il rigetto del ricorso non contempla tale categoria di danno.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.