Il trasportato non può esperire l’azione diretta ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo

Giovanni Gea
20 Dicembre 2019

Il trasportato che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava laddove non vi sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo?
Massima

Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro, può agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod.ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppur senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.

Il caso

La trasportata su di un motociclo, rovinato al suolo durante la circolazione, conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace, la proprietaria e la compagnia di assicurazione dello stesso per sentirli condannare, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., al risarcimento dei danni subiti nel sinistro.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda della trasportata ritenendola inammissibile stante l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. al sinistro in questione poiché avvenuto senza il coinvolgimento di altro veicolo.

Il Tribunale di Torre Annunziata, adito dalla trasportata, rigettava l'appello dalla stessa interposto avverso la sentenza del Giudice di Pace confermando, con identica motivazione, la decisione del giudice di prime cure.

La trasportata ricorreva in Cassazione avverso detta sentenza.

La questione

Il trasportato che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava laddove non vi sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, per quanto qui di interesse, conferma la decisione del Tribunale di inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo.

Ad avviso della S.C., poiché lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, rispetto all'art. 2054 c.c., al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, risparmiandogli, così, l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra «i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», è, pertanto, pur sempre entro tale cornice che è destinato ad operare l'art. 141 cod. ass.

Ne consegue che il presupposto per la sua applicabilità è che nel sinistro vi sia il “coinvolgimento”, quantomeno, di due veicoli senza che, per la integrazione della sua fattispecie, si sia verificata anche una “collisione” tra gli stessi poiché la ratio legis è quella di fornire al trasportato uno strumento di tutela anche in quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per assenza di collisione.

D'altra parte, evidenzia la S.C., è la stessa formulazione testuale dell'art. 141 cod. ass. a non lasciare dubbi sulla necessità del “coinvolgimento” di almeno due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso al comma 1, ove prevede la possibilità di esercizio dell'azione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», e nelle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 le quali, rispettivamente, stabiliscono che la «impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo» a bordo del quale viaggiava il trasportato, ovvero, che «l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

Nondimeno, prosegue la S.C., oltre all'argomento "letterale" appena illustrato se ne potrebbe aggiungersi uno ulteriore, di eguale natura, basato sul rilievo che la norma di cui all'art. 141 cod. ass. non fa semplicemente riferimento al trasportato, ma lo qualifica come "terzo", con formulazione che pare alludere alla sua "alterità" rispetto ad almeno altri due soggetti.

Inoltre, l'opzione ermeneutica secondo cui l'azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano "coinvolti" almeno due veicoli, trova conforto anche in un argomento di natura "teleologica".

Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell'onere probatorio, la posizione del terzo trasportato, sostanzialmente facendogli carico solo di provare l'esistenza del danno e la circostanza dell'avvenuto trasporto a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro - ferma restando la possibilità, per l'assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal caso fortuito, da intendersi anche come dimostrazione della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato (v. Cass. civ., sent. n. 4147/2019) – si giustifica, per l'appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due.

È, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti, rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico «vulneratus ante omnia reficiendus».

Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi, come quello oggetto del presente scrutinio, in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.

Infatti, per consolidato orientamento, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario.

Alla luce di quanto precede, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale circa l'inesperibilità dell'azione diretta del trasportato ex art. 141 cod. ass. per avere il sinistro visto coinvolto il solo veicolo a bordo del quale lo stesso viaggiava.

Osservazioni

Il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'art. 141 cod. ass. il quale prevede, al comma 1, che «Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro …. a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Da quanto precede, pare evidente che il Legislatore, con la norma in questione, abbia inteso rafforzare la posizione del trasportato attraverso l'”alleggerimento” dell'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine alla «responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» onerandolo, solamente, della prova della propria qualità di “terzo trasportato” e dell'entità del “danno subito” onde consentirgli di ottenere prontamente il relativo risarcimento senza, per contro, dover attendere l'esito dell'eventuale accertamento, talvolta complesso, della dinamica del sinistro e del contributo causale di ciascuno conducente nella sua causazione.

In tal senso, si è espressa di recente la S.C. secondo cui il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno da parte della compagnia di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente», a condizione, però, che lo stesso non sia dipeso da caso fortuito ovvero dall'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo antagonista (Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147).

Analogo principio, si rinviene in una risalente sentenza della S.C. secondo cui il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la «responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente», trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, sent. 30 luglio 2015, n. 16181).

Tale interpretazione giurisprudenziale è, certamente, coerente con la considerazione del terzo trasportato quale soggetto debole il cui interesse ad ottenere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento del danno subito, rivolgendo le proprie richieste risarcitorie all'impresa di assicurazione del vettore, più facilmente identificabile, è stato ritenuto dal Legislatore prevalente rispetto alla prova delle rispettive responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nell'incidente (il cui accertamento è funzionale, ai sensi del successivo comma 2, al «diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile»).

Tuttavia, il tenore letterale della norma non lascia dubbi in merito alla necessità che siano almeno due i veicoli coinvolti nel sinistro.

Infatti, una volta esclusa «l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» - ovvero che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile o che la condotta dell'altro/i conducente/i o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro -, «il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro … a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Ciò significa che «l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro» deve procedere al risarcimento dei danni subiti dal trasportato in una situazione che vede impegnata la responsabilità di almeno due conducenti ed «a prescindere dall'accertamento» del grado di ripartizione.

Del resto, è proprio quando vi sono due o più veicoli coinvolti in un sinistro che la ricostruzione della sua dinamica e l'accertamento delle differenti responsabilità dei conducenti rischia di ritardare il risarcimento del trasportato che, laddove la sua condotta non sia stata la causa esclusiva del sinistro, ha diritto di ottenere un celere soddisfo dell'interesse leso.

Nondimeno, l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» depone, ulteriormente, in tal senso sol che si consideri che se il Legislatore avesse voluto estendere l'esperibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass. anche ai sinistri che vedono coinvolto il solo veicolo del vettore avrebbe indicato «a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente».

Pertanto, nel caso di sinistro senza il coinvolgimento di almeno un altro veicolo oltre a quello del vettore, il trasportato non potrà esperire l'azione diretta di cui alla norma speciale ex art. 141 cod. ass. bensì l'azione ordinaria nei confronti del vettore e della propria compagnia di assicurazione beneficiando, in ogni caso, dell'”alleggerimento” dell'onere probatorio sullo stesso incombente in virtù della presunzione di responsabilità gravante sul conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.

Peraltro, tale interpretazione era già stata chiarita dalla S.C. la quale, nell'ammettere l'esercizio, da parte del terzo trasportato, dell'azione ex art. 141 cod. ass.nell'ipotesi di sinistri senza collisione tra veicoli, ma comunque sempre contraddistinti dal “coinvolgimento” di almeno due mezzi, aveva avuto modo di precisare che «scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela» rispetto all'art. 2054 c.c., «al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice» del vettore, «risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» (Cass. civ., sez. III, sent. 30 luglio 2015, n. 16181).

In conclusione, la ratio della norma speciale è quella di fornire al trasportato «uno strumento aggiuntivo di tutela» soprattutto in quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. per assenza di collisione tra due o più veicoli e che necessitano, sovente, tempi lunghi per l'accertamento della dinamica e del contributo causale di ciascuno conducente nella sua determinazione.