Mancato pagamento delle retribuzioni: il condominio committente non è obbligato in solido con l'appaltatore

Redazione scientifica
10 Gennaio 2020

Nel caso in cui l'impresa non paga le retribuzioni nei confronti dei propri lavoratori, questi possono recuperare il dovuto nei confronti del condominio-committente?

Nel caso in cui l'impresa non paga le retribuzioni nei confronti dei propri lavoratori, questi possono recuperare il dovuto nei confronti del condominio-committente?

Ai fini della soluzione del problema esposto, si osserva che in base all'art. 29, commi 2 e 3 ter, d.lgs. n. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Premesso ciò, in risposta al quesito in esame, si osserva che secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, ord. 22 maggio 2015, n. 10679), il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.

Di conseguenza, il condominio quale ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica è escluso dal campo applicativo dell'art. 29,d.lgs.n. 276/2003 (Trib. Torino,19 gennaio 2018, n. 98. In tal vicenda, due operai specializzati nel settore edile, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di due imprese del settore nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 per un appalto conferito dal Condominio, avevano chiesto la condanna in solido delle imprese e del condominio al pagamento delle rispettive spettanze lavorative. Il giudice adito, dalla ricostruzione dei titoli di responsabilità, per legittimare una condanna pecuniaria, aveva, tuttavia, escluso il Condominio, quale committente dei lavori. Difatti, secondo tale ragionamento, conformemente al d.lgs. n. 276/2003, il Condominio non è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto).

In conclusione, nell'eventualità di stipendi non pagati in caso di appalto, il lavoratore non può recuperare le somme dal condominio-committente, poiché trattasi di soggetto che non esercita attività di impresa o professionale.

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