Reati tributari: per la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca non basta la promessa del contribuente

14 Gennaio 2020

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 - secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, a seguito di condanna o applicazione della pena per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs...
Massima

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 - secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, a seguito di condanna o applicazione della pena per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs., «non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versareall'erario anche in presenza di sequestro» - va intesa nel senso che il raggiungimento dell'accordo con il Fisco non preclude l'adozione (ed il mantenimento) del sequestro preventivo funzionale alla successiva ablazione del profitto, da determinarsi nella misura concordata su base negoziale fra contribuente ed Agenzia delle entrate, ma nel senso che esso ne sospende la possibilità di esecuzione fino al verificarsi del mancato pagamento del debito; solo l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente, secondo i termini ed i modi convenuti, ha effetto impeditivo della confisca.

Il caso

I beni mobili ed immobili riferibili ad una società di capitale venivano sequestrati in forza di misura reale funzionale alla confisca per equivalente emessa dal locale Gip, fino alla concorrenza della somma di oltre un milione e trecentomila euro, nell'ambito di un procedimento penale iscritto, per reati fiscali, a carico del legale rappresentante.

Frattanto la società raggiungeva un accordo in adesione con l'Agenzia delle entrate, relativo alla somma da recuperare. Pertanto l'indagato chiedeva al Gip la revoca del sequestro preventivo, allegando l'avvenuto pagamento del primo rateo del piano di rientro, di circa 41.000 euro.

Al rigetto del Gip seguiva l'appello dinanzi al Tribunale del riesame che, a sua volta, respingeva l'impugnazione nel rilievo che l'invocato art. 12-bis del d.lgs n. 74/2000 non preclude di mantenere, od anche disporre ex novo, il sequestro preventivo propedeutico all'ablazione definitiva: esso semplicemente impedisce l'eventuale confisca del profitto del reato e solamente in esito al positivo assolvimento dell'impegno assunto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia. Il Collegio escludeva anche la riducibilità del sequestro, visto il pagamento della sola prima rata, a fronte di una somma concordata fra Fisco e contribuente pari ad oltre un milione e seicentomila euro, corrispondente all'Iva non corrisposta, dovendosi computare, in quanto previsti nell'atto di adesione, anche gli interessi per i pagamenti rateali e le sanzioni in caso di mancato adempimento.

Il legale rappresentante della società proponeva infine ricorso per cassazione, invocando a proprio favore un precedente (Cass. pen., sez. III, n. 32213/2018), a suo dire favorevole a qualificare l'accordo raggiunto con il Fisco ostativo al (mantenimento del) sequestro.

La Terza sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza annotata, ritenendo immuni da censure gli esiti rassegnati dal Tribunale territoriale, ha rigettato l'interposto ricorso, enunciando il principio di diritto sopra massimato.

La questione

La decisione in commento affronta la questione dell'incidenza delle transazioni fiscali sui provvedimenti di sequestro preventivo funzionali alla confisca (diretta o per equivalente, a questi fini d'analisi non rileva), soffermandosi sulla corretta esegesi della previsione di cui all'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, secondo la quale, anche in caso di condanna o di applicazione della pena concordata, la confisca, diretta o per equivalente «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro».

La disposizione fa riferimento alle assunzioni di impegno, nei termini conosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore, ivi compresi gli accertamenti con adesione, la conciliazione giudiziale, le transazioni fiscali ovvero l'attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda (Cass. pen., sez. terza, n. 28225/2016).

Si tratta di capire esattamente non tanto se la quantificazione operata in sede amministrativo-negoziale (ove diversa) incida sulla quantificazione accertata in sede penale, quanto se, in virtù di tale previsione, sia sufficiente l'«impegno» del contribuente (con la firma dell'accordo ovvero il pagamento della sola prima rata) - e non anche l'effettivo adempimento dell'obbligazione tributaria (comprensivo di interessi e sanzioni) - per richiedere (ed ottenere) il dissequestro dei beni.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte con la sentenza in commento intende fugare ogni dubbio in ordine a possibili ambiguità generate da un passaggio contenuto nel precedente di legittimità invocato dal contribuente a sostegno della propria tesi (Cass. pen., sez. terza, n. 32213/2018), sulla pretesa ostatività alla confisca per effetto del mero accordo con il Fisco. Invero detta pronuncia, ai fini dell'inconfiscabilità del profitto da reato tributario, aveva ritenuto rilevante l'«impegno ad adempiere all'obbligazione tributaria» valorizzando a fortiori l'effettivo adempimento, comprensivo di interessi e sanzioni, dimostrato in quel caso di specie, donde la conclusione - allora rassegnata dagli “ermellini” di Piazza Cavour - che se «non vi è [più] pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca e, di conseguenza, neanche la cautela ad essa finalizzata».

Oggi la Cassazione, pur ammettendo che, ad una lettura superficiale, quella sentenza potrebbe apparire equivoca - laddove si riferisce ad un principio operante anche in caso di mero intervenuto raggiungimento di un accordo - bene evidenzia che questo riferimento va inteso non nel senso che l'impegno assunto col Fisco sia di per sé ostativo alla futura confisca (ed al sequestro preventivo ad esso funzionale), ma nel senso che esso cristallizza la quantificazione nella misura concordata su base «sostanzialmente negoziale definita tra contribuente ed Agenzia, dell'eventuale profitto scaturito dall'avvenuta commissione del reato». Come a dire: se detta quantificazione fosse inferiore a quella ricostruita in sede penale, della differenza potrà giovarsene l'interessato, con istanza di revoca parziale al PM - e non al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, sprovvisto di poteri istruttori - previa dimostrazione del quantum corrisposto per i reati di imposta al netto di interessi e sanzioni: così Cass. pen., sez. terza, n. 33602/2015).

Per il resto l'effetto impeditivo della confisca - scandisce senza mezzi termini il Supremo Collegio - scatterà solo al momento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente, secondo i termini ed i modi convenuti nelle sedi negoziali, mentre fintanto che l'obbligazione non sia integralmente eseguita è, in linea di principio, adottabile (e mantenibile) il sequestro preventivo a fini di confisca.

A sostegno di tale ricostruzione per i giudici di legittimità milita il dato testuale della norma invocata («la confisca non opera […] anche in presenza di sequestro»), non avendo il legislatore specificato - come sarebbe stato logico ritenere ove l'accordo intervenuto fra contribuente ed Erario avesse avuto effetti preclusivi anche sul mantenimento del sequestro in corso - che esso andava revocato.

Inoltre, l'ultimo periodo dell'art. 12-bis del D.Lgs n. 74/2000 precisa che, in caso di mancato versamento delle somme che il contribuente si è impegnato a versare, la confisca è sempre disposta: «con il che risulta chiaro che l'accordo in discorso non estingue il potere di confisca, ma semplicemente ne sospende la possibilità di esecuzione» solo in occasione dell'avvenuto adempimento.

Osservazioni

La sentenza in commento offre importanti chiarimenti su una questione di rilevante impatto pratico nelle indagini per reati fiscali nel corso delle quali, spesso, è proprio la misura reale propedeutica all'ablazione che induce alla sottoscrizione di accordi tra contribuente-indagato e Fisco, aventi ad oggetto il debito tributario oggetto (anche) di contestazione penale.

Tuttavia - a definitiva smentita di certe letture speciose ed oltremodo lassiste dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 - non può essere il mero impegno (magari accompagnato dal pagamento della sola prima rata del piano di rientro, come nel caso di specie), a legittimare l'immediata revoca (parziale o addirittura totale) del sequestro preventivo in essere, la cui finalità è quella di assicurare l'effettività della successiva, possibile confisca del profitto del reato fiscale (articolo 321, comma 2, del c.p.p.).

La Cassazione fuga ogni dubbio sul punto: in caso di mancato versamento delle somme che il contribuente si è impegnato a versare all'erario, la confisca è sempre disposta. Come a dire: ben vengano gli accordi, ma nessuna strumentalizzazione.

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