Risponde del reato di diffamazione l’amministratore di condominio che rende noto a soggetti terzi lo stato di morosità di un condomino

Ilenia Alagna
27 Gennaio 2020

Commette il reato di diffamazione l'amministratore di condominio che comunica a soggetti terzi le informazioni sulla morosità dei condomini da cui ha ricevuto incarico professionale.
Massima

L'amministratore di condominio deve garantire la tutela della protezione dei dati personali dei condòmini con riferimento ai pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. Se non rispetta tale obbligo, comunicando a soggetti terzi lo stato di morosità altrui, commette il reato di diffamazione.

Il caso

Un amministratore di condominio è stato condannato a risarcire i danni al proprio condomino (una società di diagnostica), poiché aveva acconsentito all'invio, da parte del suo avvocato, di lettere di sollecito indirizzate a diversi destinatari nelle quali si dava comunicazione che il condomino era inadempiente al pagamento delle spese condominiali. Tali missive, inviate al di fuori della controversia giudiziale, poi intentata, sono state giudicate lesive della protezione dei dati personali del condomino, il quale ha lamentato un danno, più che alla propria reputazione, al proprio patrimonio.

Per i Giudici di seconde cure, benché il contenuto corrispondesse al vero, risultava essere diffamatorio in quanto violava il diritto alla riservatezza del condomino, raffigurandolo “come soggetto inadempiente alle suddette obbligazioni pecuniarie, ledendo il proprio grado di affidabilità commerciale". I convenuti (l'amministratore di condominio e il proprio legale), costituitisi in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

La questione

Commette il reato di diffamazione l'amministratore di condominio che riferisce a soggetti terzi la morosità di un condomino?

Le soluzioni giuridiche

Con la Sentenza n. 22184 del 5 settembre 2019 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'amministratore di condominio e del suo legale contro la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili in solido, condannandoli al pagamento del risarcimento del danno ad un condomino. Tale Provvedimento ha stabilito che rendere noto a terzi lo stato di morosità altrui integra il reato di diffamazione; in particolare, l'amministratore di condominio deve tutelare la privacy dei condòmini con riferimento ai dati personali relativi ai pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, diversamente da quanto addotto dal ricorrente, circa la libera manifestazione del pensiero, «non risulta accertata l'esistenza di una manifestazione di opinione, ma solo di missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto», indirizzate al legale del condomino.

La sentenza de qua ha confermato la sentenza d'appello, affermando «l'inesistenza delle scriminanti, di cui all'art. 598 c.p., poiché gli scritti non si riferivano ad una controversia giudiziale o amministrativa del diritto di libera espressione del pensiero e dell'esercizio del diritto di difesa, bensì costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali, non giustificando, altresì, l'applicazione dell'esimente in riferimento ad alcune lettere relative a vicende giudiziali intercorse. Tra la documentazione allegata, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio tanto più che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco del comune ed il Presidente della Regione (di cui i soggetti interessati facevano parte), che nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza. In una lettera, in particolare, personalità pubbliche sono state messe al corrente del fatto che il condomino, ovvero la società di diagnostica, «adducendo giustificazioni pretestuose, quest'anno non ha versato neppure un centesimo di spese condominiali», aggiunta che, quand'anche vera, integrava diffamazione lesiva della privacy poiché non costituente atto difensivo nell'ambito di controversia e volta esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie».

La Corte di Cassazione osserva, infine, come il danno lamentato dal condomino non si è tradotto in una perdita economica, quanto piuttosto in un detrimento morale, rientrante quindi «nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla campagna denigratoria per una società, come quella del caso analizzato, coinvolta in affari (con enti pubblici del proprio capoluogo) per l'allocazione di strutture sanitarie».

In riferimento ai ruoli data protection rilevabili dal GDPR, ripresi dall'indirizzo del Garante nel 2006, il condominio è il soggetto titolare del trattamento e l'Amministratore riveste rispettivamente sia il ruolo di titolare del trattamento dei dati, quale rappresentante legale del condominio, cioè colui che assume «le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati», che il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, in relazione a tutte le attività svolte per la gestione condominiale presso il suo studio, attività nelle quali «tratta i dati personali (ed eventualmente particolari) per conto del titolare del trattamento».

La decisione de qua risulta in linea con la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e con il Vademecum “Il Condominio e la Privacy” pubblicato dal Garante Privacy poco prima dell'entrata in vigore del Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (GDPR). La predetta normativa prevede che l'Amministratore di un condominio, non deve esporre avvisi di mora o sollecitazioni al pagamento negli spazi condominiali accessibili a terzi (ad esempio all'ingresso del palazzo), bensì è obbligato (in base alla legge n. 220/2012 che ha modificato il capo del Codice Civile relativo al condominio negli edifici) a comunicare solamente ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condòmini morosi. L'art. 63 disp. att.ve c.c. prevede, infatti, che «i creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini». I creditori dei condomini, ottenuto il decreto ingiuntivo, dovranno agire esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti. Se uno dei creditori interpella l'amministratore di condominio sul punto, quest'ultimo dovrà fornire, tempestivamente, i dati dei condomini morosi, affinché il richiedente possa procedere verso tali soggetti.

Le informazioni divulgate tramite la bacheca condominiale devono essere di carattere generale, ovvero avere ad oggetto informazioni e comunicazioni inerenti i beni e i servizi comuni, quale ad esempio, la comunicazione relativa ad interventi di manutenzione degli impianti. Le bacheche condominiali non possono essere utilizzate per comunicazioni riferite a singoli condomini e ciò sia in merito a dati personali, sia per beni ad essi riferibili (ad es. posti auto o targhe di veicoli).

Le comunicazioni individuali potranno invece essere lasciate in busta chiusa nelle cassette delle lettere di ciascun condomino.

Il su richiamato Vademecum fornisce una risposta all'interrogativo relativo alla possibilità che l'amministratore di condominio può o meno riferire l'identità dei condomini morosi. La risposta è parzialmente positiva: seppur

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l'amministratore di un condominio non possa indicare il ritardo nei pagamenti, da parte di uno o più condomini, affiggendo un avviso nella bacheca condominiale, tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate agli altri condomini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo. Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell'assemblea.

Il Garante Privacy, ha inoltre precisato che, non è necessario il consenso dei condomini interessati per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio; tale disciplina, contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice civile, non è stata modificata dal GDPR. Per il Garante, infatti, a legittimare tale finalità è l'adempimento di un obbligo di legge che sostituisce la necessità della manifestazione del consenso. Il consenso informato, viceversa, è richiesto da tutti i partecipanti all'assemblea condominiale qualora la stessa è videoregistrata.

Osservazioni

Con il provvedimento esaminato la Corte di Cassazione si è trovata ad analizzare il diritto alla protezione dei dati personali dei condomini contro la diffusione di notizie riguardanti questioni puramente condominiali, come i casi, frequenti di questioni legate al pagamento delle spese. Alla luce di tale provvedimento, chi non vede rispettato il proprio diritto alla riservatezza, può proporre una denuncia nei confronti dell'amministratore condominiale che “spiffera” ad altri soggetti la propria morosità, pretendendo, quindi, il risarcimento danni per lesione alla propria immagine e reputazione.

Pare opportuno fare un riferimento allaregola generale sul tema, la quale prevede che possono essere trattati solo i dati pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni, per le quali i dati sono raccolti. L'amministratore può, quindi, utilizzare i dati anagrafici e gli indirizzi di condomini e conduttori per le convocazioni di condominio, mentre non potranno essere utilizzati e divulgati altri dati, quali lo stato civile o le abitudini personali. Il trattamento dei dati particolari (denominati “dati sensibili” dalla normativa previgente) come quello sullo stato di salute, potrà essere usato per motivi strettamente attinenti la proprietà comune, ad es. se si dovesse deliberare l'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche per i dati pubblici che riguardano l'amministratore vige il principio della divulgazione dei dati pertinenti e non eccedenti, e ciò a proposito dell'indicazione che deve darsi nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune e quindi visibile a chiunque, di generalità, domicilio e recapiti anche telefonici dell'amministratore.

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