Il transito con un camion sul fondo costituisce normale utilizzo del diritto di passaggio

21 Febbraio 2020

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in commento, ha precisato come il diritto di passaggio che il proprietario di un fondo dominante realizza sul fondo servente è considerato validamente esercitato anche mediante il transito con un camion sulla proprietà e la conseguente sosta sul fondo servente.
Massima

Non costituisce aggravamento dell'esercizio del diritto di servitù, ai sensi dell'art. 1067 c.c., il passaggio e la sosta di camion carichi di materiale sulla strada oggetto dello stesso accordo di servitù. Tale attività, atteso che non danneggi la strada e gli altri veicoli, deve essere considerata legittima in quanto parte dell'originario patto costitutivo del relativo diritto reale minore.

Il caso

Un supercondominio conveniva in giudizio una società proprietaria di un magazzino sito al piano terreno dell'edificio e in particolare nel cortile interno del complesso edilizio.

L'attore era proprietario di un fondo servente il quale, giusto contratto di cessione, aveva l'onere di sopportare il passaggio dei veicoli della società convenuta.

La società convenuta, che svolgeva attività di vendita di piastrelle, compiva così diversi passaggi giornalieri e soste deputate al carico/scarico di materiale nei propri magazzini.

A detta del supercondominio attoreo, tuttavia, il passaggio e la sosta con camion carichi aveva cagionato dei danni alla strada ed era una attività che superava i limiti del diritto di passaggio invero vantato dalla parte convenuta.

In accordo a tali valutazioni, l'attore domandava la cessazione di tali attività e il risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, sostenendo la totale legittimità delle proprie condotte alla luce del contenuto della servitù di passaggio riportato nel contratto di compravendita del proprio fondo.

La questione

La sentenza in analisi ci pone dinnanzi una interessante questione giuridica: costituisce normale esercizio del diritto di passaggio il transito e la sosta con veicoli commerciali pesanti in quanto carichi di materiale? O, di contro, tale attività deve essere considerato un abuso del diritto di passaggio e come tale deve essere impedita in quanto eccedente il normale esercizio di tale diritto?

Al fine di comprendere la questione in commento, occorre fare un passo indietro e comprendere il contenuto e i limiti del diritto di passaggio.

Tale istituto afferisce al novero dei diritti reali e, in quanto tale, ha le medesime caratteristiche dei diritti appartenenti a tale gruppo.

In particolare, tutti i diritti reali sono contraddistinti da assolutezza (possono essere vantati verso tutti), immediatezza (non è necessaria la collaborazione di altri soggetti per legittimare il diritto stesso), tipicità (esiste un numero chiuso di diritti, sancito dalla legge) e da ultimo patrimonialità (ovvero il diritto può essere oggetto di una valutazione economica e può essere commerciato liberamente).

Il diritto di passaggio, in particolare, costituisce una servitù prediale, ossia un diritto reale minore di godimento che il proprietario di un fondo (detto fondo servente) deve subire nei confronti di un altro fondo (detto fondo dominante).

La servitù può essere costituita in svariati modi, ma - come nel caso in oggetto - risulta validamente costituita mediante la previsione volontaria della stessa nel contratto di alienazione del fondo servente il cui proprietario, al momento del rogito, accetta di acquistare il proprio bene gravato da un peso.

Nel caso della servitù di passaggio, tale peso è costituito dalla possibilità del soggetto proprietario del fondo dominante di transitare sul fondo servente con i propri mezzi e di sostarvi se necessario.

Tale diritto, chiaramente, non è incondizionato e incontra dei limiti, come ad esempio il primo comma dell'art. 1067 c.c. che afferma che “il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.

Tratteggiato l'istituto alla base della decisione in commento, occorre domandarsi se il passaggio e la sosta - seppure con mezzi pesanti - sul fondo servente, il quale ha cagionato dei danni al fondo stradale, possa essere considerato un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067 c.c. e, conseguentemente, possa essere vietato il passaggio ai camion della società convenuta e questa possa essere condannata al risarcimento dei danni.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in oggetto concludeva per il rigetto della domanda attorea, sancendo che - almeno nel caso in questione - il passaggio realizzato dalla società convenuta fosse legittimo e rispettoso dei limiti previsti nel contratto istitutivo dello stesso.

Sebbene, difatti, il passaggio dei mezzi avesse creato dei danni alle griglie di aerazione del fondo servente, questi erano solo parzialmente imputabili al transito dei mezzi della convenuta, dato che non era la sola ad usufruire del passaggio.

Tale attività di passaggio e sosta, poi, non integrava una innovazione passibili di risarcimento del danno ai sensi del citato art. 1067 c.c. dato che nessuna miglioria era stata realizzata e il comportamento non era vietato dall'accordo costitutivo.

Diverso sarebbe stato, infatti, se l'accordo istitutivo della servitù avesse previsto delle modalità di esercizio (ad esempio consentendo il solo passaggio a piedi); nel silenzio del contratto, però, il comportamento tenuto dalla convenuta era da considerarsi un uso legittimo e coerente con gli accordi presi.

L'atto di cessione degli immobili della convenuta, peraltro, risultava essere della categoria “D1”, ossia degli opifici, essendo costituito da un capannone industriale ed altri ampi locali ad uso commerciale.

In ragione di tale categoria e dall'utilizzo che ne sarebbe derivato, era corretto attendersi che le parti originarie del contratto di cessione del fondo intendessero che la servitù avrebbe potuto anche essere realizzata con il passaggio di camion e mezzi pesanti, dato che lo scopo della vendita del capannone era comunque di utilizzarlo a fini industriali.

L'art. 1064 c.c. prevede poi che “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”. In questa definizione, a parere del giudice, doveva essere considerata l'attività posta in essere dalla società convenuta.

Concludeva, quindi, la sentenza, rigettando la domanda attorea e condannando il supercondominio al rimborso delle spese legali della controparte.

Osservazioni

La sentenza tratta un tema non particolarmente innovativo, ma pare degna di attenzione per alcuni dettagli nella sua trattazione.

Come detto, il tema delle servitù prediali non costituisce una novità nel panorama del diritto, ma l'attenta trattazione dello stesso pare una ragione sufficiente per una analisi approfondita.

La decisione del Tribunale di Torino, poi, ha il merito di essere correttamente calibrata, anche con attenzione alle domande delle parti.

La domanda attorea, difatti, punta a considerare la convenuta responsabile dei danni causati (e questi erano esistenti, nulla quaestio) e ad inibire un futuro passaggio sul proprio fondo con mezzi pesanti.

Considerava, difatti, l'attore, il passaggio e la sosta con camion come una attività innovativa rispetto al diritto originario e quindi in violazione dell'art. 1067 c.c.

Il giudice, correttamente, ha adempiuto al proprio ruolo limitandosi a fornire una risposta giuridica alla domanda della parte, senza indagare e pronunciare ultra petita partium.

La sentenza afferma quindi, correttamente, come il mero passaggio e la sosta non avrebbero potuto essere considerate una attività innovativa sul fondo servente, venendo a mancare il necessario presupposto della nuova opera o nuova installazione.

Tali attività, invece, erano considerate un normale utilizzo del diritto di passaggio, coerente con il citato art. 1064 c.c.

La liceità del passaggio consentiva, quindi, di escludere una risarcibilità del danno cagionato, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Precisa, ancora, il giudice che il supercondominio avrebbe avuto diritto al rimborso dei danni cagionati dal passaggio sulle griglie di aerazione, ma che questo non era stato correttamente domandato negli atti del processo.

I danni cagionati, infatti, avrebbero dovuto essere considerati come parte delle opere conservative invero dovute dal proprietario del fondo dominate ai sensi dell'art. 1069 c.c.

Tale norma afferma che “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.

Non essendo stata tale domanda validamente avanzata dall'attore, tuttavia, il decidente aveva correttamente valutato l'impossibilità di una pronuncia sul punto, limitandosi a sancire la legittimità dell'esercizio del diritto di servitù della convenuta e la conseguente assenza dei presupposti limitatamente alla condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. domandata dall'attore.

Guida all'approfondimento

Musolino, Servitù prediali ed esigenze soggettive dei proprietari dei fondi dominante e servente, in Riv. notar., 2016, fasc. 3,

Musolino, Servitù prediali. Il passaggio coattivo per effetto di alienazione o di divisione e la portata dell'esenzione per case e cortili, in Riv. notar., 2012, fasc. 3

Valentino, La destinazione del padre di famiglia sulla corte comune, in dirittoegiustizia.it, 2017

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