Quando si perfeziona la comunicazione del verbale dell'assemblea per il condomino assente?
24 Febbraio 2020
Massima
Quando il plico contenente il verbale dell'assemblea condominiale non viene consegnato all'indirizzo del destinatario, perché assente, ma depositato presso l'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, manca il presupposto per l'applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. In tali ipotesi, mancando nel regolamento postale una disciplina analoga a quella dell'art.8, l. n. 890/1982, deve farsi applicazione analogica delle suddette disposizioni, adattate tenendo conto del fatto che, non trattandosi di una notifica di un atto giudiziario, il servizio postale non prevede, per gli invii ordinari, la spedizione di una raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito, ma solo il rilascio di avviso di giacenza, con la conseguenza che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario, è quella secondo cui la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dalla data del ritiro del plico se anteriore. Il caso
Un condomino aveva impugnato una delibera condominiale. Costituendosi in giudizio, il Condominio ha eccepito la tardività dell'impugnazione. Il primo giudice rigettò l'impugnazione ritenendola tardiva facendo decorrere il termine di impugnazione dal tentativo di recapito della raccomandata con la quale era stato spedito il verbale dell'assemblea e non dal momento in cui il plico era stato ritirato presso l'ufficio postale. Tale decisione veniva confermata dal giudice di secondo grado. La decisione della Corte d'Appello venne, però, cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25791/2016 affermando che, “ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli”. Nel giudizio di rinvio, il nuovo giudice di secondo grado ha ritenuto l'impugnazione tempestiva in quanto il termine decorreva dal giorno del ritiro del plico dall'ufficio postale. La questione
Nel caso in cui il verbale dell'assemblea sia comunicato ai condomini assenti a mezzo raccomandata, il termine di impugnazione in ipotesi in cui il plico raccomandato non sia consegnato per assenza del destinatario e sia depositato presso l'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata alla ricezione, ex art. 1135 c.c. decorre dal tentativo di recapito e, quindi, dal rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero decorso il termine di giorni dieci dalla data di rilascio del suddetto avviso o dalla data di ritiro del plico se anteriore? Le soluzioni giuridiche
Sul punto, la Corte d'Appello di Catania, nel giudizio di rimessione, vincolata al principio espresso dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto l'impugnazione del condomino tempestiva poiché la comunicazione del verbale si era perfezionata il 27 luglio 2010, data in cui il plico era stato ritirato dall'ufficio postale, e l'impugnazione era stata proposta con ricorso depositato l'11 ottobre 2010, precisamente, il ventinovesimo giorno dal 27 luglio 2010, dovendosi considerare la sospensione dei termini del periodo feriale in esito alla sentenza n. 49/1990 della Corte Costituzionale. Osservazioni
La questione esaminata dalla Corte d'Appello di Catania o meglio dalla Corte di Cassazione del 2016 è stata al centro di un vasto dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto il seguente quesito di diritto: “l'individuazione del momento di cui si debba ritenere eseguita la comunicazione del verbale al condominio assente all'assemblea nelle ipotesi di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale”. In giurisprudenza, sul tema si riscontrano due orientamenti. Secondo un primo orientamento (minoritario), espresso dalla citata sentenza della Cassazione del 2016, la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario, in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli (Cass. civ.,sez. II, 14dicembre 2016, n. 25791; Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 2047; Trib. Reggio Calabria 13 settembre 2018; App. Reggio Calabria 7 febbraio 2019, n.100; Trib. Grosseto 13 novembre 2018, n. 958, in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea). Tale orientamento - precisato che risulta condivisibile il principio secondo cui la prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza posta dall'art. 1335 c.c. della presunzione iuris tantum di conoscenza, in capo al destinatario, nonché, con essa, dalla decorrenza del dies a quo per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c. - ha dall'altro evidenziato che per l'interprete sorge comunque il problema di stabilire il sorgere di tale presunzione di conoscenza quando l'atto non venga di fatto recapitato all'indirizzo, ma venga compiuto solo un tentativo di recapito stante l'assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione. In tale ipotesi (di sorgenza della presunzione di conoscenza con il rilascio dell'avviso di giacenza) si è ritenuto difficile estendere il suddetto principio essendo diverso il presupposto, poiché manca l'assunto essenziale per l'applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. e cioè l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, in quanto la norma presuppone la conoscenza degli atti “nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”, mentre, in ipotesi di plico raccomandato, l'avviso del tentativo di consegna rilasciato dall'agente postale costituisce un mero modulo privo dell'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce. In assenza nel regolamento postale di una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla l. n. 890/2002, art. 8, comma 4, tale orientamento ritiene che, quando manchi una disposizione espressa, il principio di effettiva conoscenza deve orientare l'interprete, con la conseguenza che non è possibile fissare il momento di perfezionamento della comunicazione al rilascio dell'avviso di giacenza in quanto in tal modo è certo che il destinatario dell'atto incolpevolmente non ne ha conoscenza. Secondo tale orientamento, se la presunzione di conoscenza degli atti recettizi posta dall'art. 1335 c.c. fosse applicata al mero rilascio dell'avviso di giacenza, risulterebbe un contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/1998 in materia di notificazione - il cui principio si ritiene possa valere anche per una comunicazione dalla quale decorre un termine decadenziale per l'esercizio di un diritto come per il termine di cui all'art. 1337 c.c. - ha affermato che “la funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa”. Premesso che compete al legislatore dare una risposta nel bilanciare l'interesse del notificante e quello del notificato, determinando i modi attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando, altresì, i rimedi per evitare che il diritto di agire in giudizio del notificante possa essere paralizzato da circostanze personali del destinatario (come ad esempio l'assenza dalla abitazione), è altrettanto vero che il destinatario della notificazione debba, comunque, essere posto nella condizione di poter conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica - quale è l'avviso di compiuta giacenza - dell'atto notificatogli. Conseguentemente, tale bilanciamento non può essere ancorato alla circostanza di ritenere perfezionata la comunicazione nel momento in cui il plico viene ritirato presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al mero arbitrio del destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione dell'atto comunicato e perché il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificato non consente di comprimere l'interesse del primo fino al punto da consentire al destinatario dell'atto di porre nel nulla gli effetti della comunicazione omettendo di recarsi a ritirare l'atto presso l'ufficio postale. In tale contesto, tale orientamento ritiene che il suddetto bilanciamento possa rinvenirsi facendo applicazione analogica della regola dettata nella l. n. 890/2002, art. 8, comma 4, secondo la quale la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, con la precisazione che il regolamento del servizio di recapito postale non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il rilascio dell'avviso di giacenza. Ne consegue che, secondo il suddetto regolamento, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, sia quella del decorso del termine di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Un secondo orientamento (maggioritario) è stato rappresentato dalla sentenza n. 2396 del 6 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, in tema di consegna dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, a quest'ultimo - atto privato e svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari - quale atto unilaterale recettizio deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. in base al quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Tale orientamento precisa, altresì, che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, con la conseguenza che il mittente ha l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. Tale secondo orientamento afferma che, per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario e tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già ad altri momenti, quali il ritiro della lettera o il compiersi della giacenza (Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2019, n.8275, Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2019 n. 20519, Cass. civ. 3 novembre 2016 n. 22311, in fattispecie condominiale simile a quella in esame ovvero in altre materie, soprattutto lavoristica, agraria e locatizia: Cass. civ., 31 marzo 2016 n. 6256; Cass. civ., 15 dicembre 2009,n. 26241; Cass. civ.,5 giugno 2009, n. 13087; Cass. civ.,24 aprile 2003, n. 6527; Cass. civ., 27 luglio 1998, n. 7370; Cass. civ.,1 aprile 1997, n. 2847; Cass. civ.,14 febbraio 1987, n. 1651; Cass. civ., 13 agosto 1981, n. 4909; Cass. civ., 11 febbraio 1978, n. 628, oltre numerose sentenze non massimate, o non massimate sul punto che rileva, tra le quali Cass. civ.,4 agosto 2016, n. 1633). La pronuncia del 2017 sopra citata della Cassazione si caratterizza per aver dato atto che, a fronte del predetto consolidato orientamento, in senso contrario vi è il solo precedente di Cass. civ., 14 dicembre 2016, n. 25791 (di cui al primo orientamento) e che non sussistevano gli estremi per accogliere l'istanza formulata in pubblica udienza dal Procuratore Generale di rimessione del procedimento al Primo Presidente per valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ritenendo, invece, di poter deliberare sulla lite. Nel superare l'isolata pronuncia, la Cassazione del 2017 (ripresa recentemente da Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2019, n. 8275) ha affermato che vi sono delle differenze tra la questione giuridica esaminata nel precedente del 2016 - relativa alla disciplina del termine di impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera di assemblea di condominio - rispetto a quella dalla medesima tratta - relativa alla disciplina del termine dilatorio ex art. 66 disp. att. c.c. per la convocazione dell'assemblea del condominio - in quanto, nel primo caso, dalla comunicazione del verbale assembleare decorre un termine decadenziale per proporre un'azione giudiziaria mentre, nel secondo caso, dal pervenimento della convocazione di assemblea decorre un termine dilatorio meramente condizionante la validità della deliberazione, la quale ultima soltanto potrà essere impugnata in giudizio, previa ulteriore comunicazione di essa o partecipazione del convocato all'adunanza. Secondo la Corte, sussistono, dunque, “ragionevoli differenze”, correlate alla presenza solo nella prima fattispecie di possibili pregiudizi, per effetto dell'avverarsi della decadenza, all'esercizio della tutela giurisdizionale, ritenendo che al più, con il precedente n. 25791/2016, si sia introdotta una cesura nella catena giurisprudenziale concernente il computo dei termini decadenziali per l'esercizio di azioni giudiziarie decorrenti dalla ricezione dell'atto. La risposta data dalla Corte per ritenere superato il precedente del 2016 non pare convincente. La Corte si sofferma sulla differenza dei due atti posti all'attenzione della pronuncia del 2016 e del 2017, uno la comunicazione del verbale dell'assemblea, l'altro la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ma la differenza viene valutata sugli effetti che la comunicazione dei suddetti atti determina, ossia la decorrenza di un termine, in un caso, decadenziale per l'impugnazione della delibera assembleare, nell'altro, dilatorio e meramente condizionante la validità della delibera (i.e. annullabilità), omettendo però di svolgere una riflessione sulla natura dei suddetti atti. Entrambe le pronunce si caratterizzano per qualificare ambedue gli atti quali atti unilaterali recettizi e per richiamare la disciplina di cui all'art. 1335 c.c. e per considerarli atti privati svincolati dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari. Ed, allora, se il dato di partenza è comune, come pure comune risulta l'impossibilità di applicare il regime giuridico di notificazione degli atti giudiziari, allora comune dovrebbe essere anche l'effetto e la disciplina applicabile in tema di presunzione di conoscenza e, quindi, di conoscibilità dell'atto in ipotesi in cui quest'ultimo non venga di fatto recapitato all'indirizzo del destinatario per assenza dello stesso o delle persone abilitate alla ricezione. Ed, invece, in ipotesi di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale tale presunzione di conoscenza si ritiene sussistente con il mero avviso di giacenza rilasciato dall'agente postale, mentre in ipotesi di comunicazione del verbale dell'assemblea, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del plico se anteriore. Si ritiene, quindi, che il contrasto non possa ritenersi risolto e superato e che quanto prima la questione debba essere sottoposta all'esame delle Sezioni Unite. Morello, La convocazione di assemblea condominiale straordinaria è atto unilaterale recettizio, in dirittoegiustizia.it, 2017 Tedeschi, Ricezione della convocazione assembleare a mezzo lettera raccomandata e decorrenza del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c., in condominioelocazione.it, 2017 |