Locali di una Onlus adibiti a scuola materna e comunità alloggio minori: l'esenzione Imu spetta anche se gli utenti pagano una retta “simbolica”

Ignazio Gennaro
10 Marzo 2020

Il diritto all'esenzione Imu previsto per le Onlus dall'art. 7 lettera i) del d.lgs. 594 del 1992 è subordinato al possesso di due requisiti concorrenti: il primo “soggettivo” ...
Massima

Il diritto all'esenzione Imu previsto per le Onlus dall'art. 7 lettera i) del d.lgs. 504 del 1992 è subordinato al possesso di due requisiti concorrenti: il primo “soggettivo” rappresentato dallo svolgimento di una delle attività (assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali) ivi indicate che non abbia come fine esclusivo l'esercizio di attività “commerciale”; il secondo “oggettivo”: che tali attività vengano svolte in modo diretto ed esclusivo nell' immobile per il quale è richiesta l'esenzione.

Lo svolgimento di attività quali l'asilo nido, la scuola materna o la comunità alloggio non può essere considerato di “natura commerciale” qualora per la fruizione di tali servizi venga richiesta una contribuzione o “retta simbolica” inferiore ai costi ordinari di mercato.

Il caso

Un Comune della provincia di Caltanissetta notificava ad una Fondazione Onlus un Avviso di accertamento per Imu, anno di imposta 2014, riferito ad un immobile in cui la Fondazione svolge la propria attività statutaria di assistenza sociale, tra cui la gestione di un asilo nido e di una scuola materna in convenzione con il Comune richiedente, nonché il ricovero delle fasce più deboli quali minori appartenenti a famiglie ritenute “a rischio”.

La Fondazione, esperito infruttuosamente il tentativo di reclamo – ricorso (ex art. 17 bis del d.lvo 546 del 1992), impugnava il provvedimento impositivo dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa.

Il Comune intimato si costituiva, controdeduceva e chiedeva il rigetto.

La Commissione tributaria provinciale nissena con la sentenza in commento ha accolto il ricorso della Fondazione ritenendo che il diritto all'esenzione di cui all'art. 7 lettera i) del d.lvo 504 del 1992 (disciplina in materia di Imu) è condizionato al possesso di due concorrenti requisiti: il primo di natura “soggettiva”, costituito dallo svolgimento di una delle attività espressamente indicate nella citata norma che non abbia come scopo esclusivo o prevalente la finalità “commerciale”; il secondo di natura “oggettivo”: ovvero lo svolgimento esclusivo e diretto di tali attività nell'immobile di che trattasi.

Il Collegio nisseno ha inoltre ritenuto che qualora gli utenti (compresa la Pubblica Amministrazione) per fruire di tali servizi corrispondano una retta inferiore ai prezzi medi di mercato, tale attività “… non può considerarsi attività commerciale in quanto… la contribuzione ricevuta dalla Fondazione…può essere considerata “contribuzione meramente simbolica”… in quanto di gran lunga inferiore ai costi standard di gestione…”.

La questione

Nella fattispecie in esame la Commissione di prime cure si è pronunciata sulla spettanza del diritto alla invocata esenzione da parte della Onlus, la quale a fronte dei servizi erogati agli utenti riceve il pagamento di rette periodiche.

Il Collegio territoriale ha ritenuto sussistente il diritto all' esenzione Imu nella considerazione che le attività di asilo nido, scuola materna e comunità alloggio per minori, svolte nell'immobile in questione, non potevano essere considerate “attività commerciali” in quanto la contribuzione e le rette ricevute, anche da parte degli Enti pubblici con i quali è convenzionata, considerato il loro importo, assumevano la natura di “…contribuzione meramente simbolica…”, inidonea a qualificare come “commerciale” le attività di servizio rese poichè di gran lunga inferiori ai costi standard prefissati dalle tabelle degli organi Ministeriali (con riguardo alle attività scolastiche), ovvero ricavabili comparativamente per servizi similari reperibili sul libero mercato.

Le soluzioni giuridiche

Nel nostro Ordinamento, la materia dell'esenzione Imu è disciplinata dall'art. 9 del D.lvo 14 marzo 2011 n. 23 il quale al comma 8) espressamente richiama l'art. 7 lettera i) del d. lvo 30 dicembre 1992 n. 504 come integrato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223.

Tali disposizioni prevedono che l'esenzione dall' Imu è ammessa “…per gli immobili utilizzati da soggetti di cui al TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali… didattiche, ricettive, culturali…”.

La costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il diritto all'esenzione di cui al citato art. 7 lettera i) debba essere condizionato alla sussistenza di due “requisiti”: uno di natura “soggettiva”, ovvero lo svolgimento di una delle predette attività che

non costituisca “attività commerciale”; l'altro di natura “oggettiva”: che le attività in parola vengano svolte in maniera diretta ed esclusive in tali immobili.

La prova della sussistenza di entrambi tali requisiti incombe sul “soggetto” che invoca l'esenzione.

La Commissione di primo grado ha quindi ritenuto sussistente il diritto all'esenzione nella considerazione che la Fondazione svolge le attività statutarie di natura assistenziale e sociale nei locali per i quali era stata chiesta l'imposta e che tali attività, in ragione degli importi delle rette corrisposte dagli utenti, non possono essere considerate di natura “commerciale”.

Osservazioni

Il Collegio nisseno ha argomentato la propria decisione evidenziando che la verifica dell'esistenza dei predetti requisiti di esenzione deve tenere conto anche delle indicazioni fornite al riguardo dalla …decisione 19 dicembre 2012 della Commissione dell'Unione Europea secondo cui, da un lato anche un ente senza fine di lucro può offrire beni o servizi sul mercato e, per ciò stesso, svolgere un' attività economica (e quindi non aver diritto all'esenzione); e dall'altro che la legittima applicazione di normative Statali quali quella sulla esenzione Imu, non dipende in via esclusiva dal fatto che il “Soggetto” venga costituito per conseguire utili atteso che anche un ente senza fine di lucro può comunque offrire bevi e servizi sul mercato…”.

Pertanto, “… l'elemento “oggettivo” per la corretta applicazione della normativa va individuato nel senso che, mentre è da considerare ‘attività commerciale' non idonea all'applicazione della esenzione de quo… qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento da parte dell'Utente o di altri, compresi lo Stato, le Regioni o altre Pubbliche Amministrazioni di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi ed alla remunerazione dei fattori della produzione…”.

Al contrario non potrà essere considerata “attività commerciale” quella caratterizzata da “… prestazioni di servizi che vengano offerti gratuitamente ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione che si sottraggano alla logica del profitto e del mercato…”.

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