Errore contabile e revoca dell'amministratore esclusa ove sussistente volontà assembleare non impugnata

Guerino De Santis
27 Marzo 2020

Com'è noto, l'amministratore di condominio, così come viene nominato dall'assemblea o dal giudice, così può essere revocato. L'istituto della revoca, prevista dall'art. 1129 c.c., così come novellato dalla Riforma del 2013, disciplinato sotto l'aspetto procedimentale dall'art. 64 disp. att. c.c., è da sempre oggetto di forti contrasti in dottrina e giurisprudenza, laddove si è chiamati a stabilire il confine molto sottile che vede, da una parte, la tipizzazione più o meno tassativa delle “gravi irregolarità”, e, dall'altra, il rapporto tra l'operato irregolare dell'amministratore e l'avallo dell'assemblea non contestato in sede giurisdizionale.
Massima

Non può essere ascritta a grave irregolarità, idonea alla revoca ex art. 1129 c.c., la condotta dell'amministratore che erroneamente abbia imputato - in maniera chiara e trasparente - ad un singolo condomino una spesa non dovuta, specie ove tale condotta sia avallata dall'assemblea che abbia approvato quel rendiconto.

Il caso

Una condomina chiede al Tribunale di Massa, con il procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 64 disp. att. c.c., la revoca dell'amministratore del suo condominio ritenendo lo stesso colpevole delle gravi irregolarità previste dall'art. 1129 c.c. per aver erroneamente attribuito alla stessa una spesa non dovuta.

L'amministratore si costituisce e preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso per non essere stato preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito si difende sostenendo che l'operato oggetto di censura non rientrerebbe nelle ipotesi previste dall'art. 1129 c.c., che prevede invece una tipizzazione tassativa delle ipotesi di gravi irregolarità, nelle quali non rientrava quella a lui addebitata dalla ricorrente la revoca.

La questione

La condomina, in sostanza, si lamenta del fatto che l'amministratore in un bilancio le addebita una spesa non dovuta, nonostante ella si fosse recata più volte dall'amministratore e dal legale incaricato dal condominio a versare gli importi richiesti ed a chiedere chiarimenti sulla natura e sulla legittimità degli stessi, senza ricevere risposte adeguate.

Sulla scorta di questo unico motivo, ravvisando la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 1129 c.c., così come novellato dalla Riforma del 2013, si rivolge al Tribunale di Massa chiedendo la revoca dell'amministratore di condominio in carica.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale adito rigetta il ricorso camerale preliminarmente statuendo che, in ordine all'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto amministratore circa il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, essa va disattesa posto che detto tentativo non si applica ai procedimenti di volontaria giurisdizione, anche laddove abbiano ad oggetto una domanda che sia riconducibile a tale previsione normativa, sul presupposto che l'art. 5, comma 4, lett. f), del d.lgs 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico (così Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2018, n. 1237 e Trib. Milano, 28 marzo 2018, n. 955).

Così come rigetta la tesi del resistente circa la non configurabilità del motivo di revoca nel novero delle ipotesi tassative di cui all'art. 1129 c.c., sostenendo che la norma richiamata prevede una tipizzazione delle irregolarità amministrative che costituisce mera indicazione esemplificativa, non tassativa né esaustiva, delle condotte illecite e lascia impregiudicata la facoltà del giudice di apprezzare, ai fini della revoca, qualunque irregolarità che risulti grave al punto di incidere in maniera esiziale sul vincolo di mandato fra i condomini e l'amministratore.

In ordine, poi, alla lamentela specifica, il giudice toscano ritiene che non ogni errore contabile costituisca grave irregolarità, specie ove allo stesso si poteva opporre ordinaria azione giudiziale volta a contestare la relativa delibera di approvazione (richiamando Cass. civ.,sez. II, 10 maggio 2019, n. 12573).

Ancora meno, secondo il giudicante, appare riconducibile alle ipotesi di gravi irregolarità atipiche la condotta dell'amministratore che veda pieno recepimento in espressione di volontà dell'organo assembleare.

Il decidente argomenta sul fatto che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione sia da attribuire a vizi contestabili attraverso ordinaria azione di impugnazione (ex art. 1137 c.c.), dato che nella condotta dell'amministratore non pare siano ravvisabili particolari motivi di gravità ed oscurità gestionale tali da giustificarne la revoca giudiziale, laddove tale provvedimento presupponga una gestione tale da rendere inintelligibile al mandante il contenuto e le conseguenze dell'operato del mandatario oppure la grave violazione di doveri gestori che comporti la lesione attuale del diritto dei condomini ad una amministrazione legittima e trasparente del condominio (Trib. Messina, 22 gennaio 2013; Trib. Mantova, 22 ottobre 2015; Trib. Firenze, 15 dicembre 2014; Trib. Roma, 7 luglio 2017; App. Firenze, 5 dicembre 2018 n. 9020).

Osservazioni

La decisione in commento focalizza in maniera precisa la problematica relativa alla ricorrenza dei presupposti per chiedere la revoca dell'amministratore condominiale, confermando l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale le ipotesi elencate e previste dall'art. 1129 c.c., seppur sembranti tassative, non devono ritenersi escludenti altre ipotesi maturate nell'ordinaria gestione dell'attività condominiale, quale quello dell'errore contabile commesso dall'amministratore, che, laddove sia stato approvato dall'assemblea, non assurge a grave irregolarità, né tantomeno il giudice può sindacare l'operato dell'amministratore sostituendosi all'assemblea.

In generale, è evidente che le ipotesi previste dal legislatore sono esemplificative e vanno contemplate da altre fattispecie previste dalla giurisprudenza.

In presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità previste dall'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore non scatta automaticamente, ma può essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge (Trib. Mantova, 22 ottobre 2015).

In tema, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha carattere sussidiario e residuale rispetto al potere-dovere dell'assemblea dei condomini, sicchè solo in caso di omessa iniziativa della stessa o di mancata formazione di una volontà della maggioranza, è possibile rivolgersi al giudice in sede di volontaria giurisdizione (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 1998).

Principio condiviso anche da altra giurisprudenza di merito secondo la quale il sospetto di gravi irregolarità va escluso nel caso di lamentele attinenti a una gestione avallata dalla maggioranza assembleare con delibere non impugnate dai condomini ricorrenti (Trib. Modena, 16 maggio 2007).

In sintesi, il controllo sulla legittimità dei consuntivi deve essere necessariamente operato attraverso l'impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione e non può essere surrogato - neppure in presenza di una gestione contabile disorganica e confusa - da iniziative camerali.

Un intervento autoritativo esterno che si sovrapponga alla volontà dell'assemblea è giustificato solo dalla presenza di fondati sospetti di gravi irregolarità incidenti sulla “fedeltà” sostanziale ed incompatibili con il mantenimento del mandato amministrativo (App. Milano, 20 novembre 1987).

Autorevole dottrina legittima un intervento dell'autorità giudiziaria nelle fattispecie di cui all'art. 1129 c.c., anche quando vi sia una carenza di attività da parte degli organi di amministrazione, carenza che, oltre a recare pregiudizio ai singoli condomini, può ledere altresì l'interesse generale e pubblico collegato a tale funzione di gestione.

Guida all'approfondimento

De Tilla, Codice del nuovo condominio commentato, Padova, 2016, 789

Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1990, 11

Scarpa, La revoca giudiziale dell'amministratore tra natura volontaria e competenza primaria dell'assemblea, in Rass. loc. e cond., 1995, 293

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