Rinnovo tacito del contratto di locazione e comportamento delle parti
11 Giugno 2020
Ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione è necessario che dall'univoco comportamento tenuto da entrambe le parti, dopo la scadenza del contratto medesimo, possa desumersi la loro implicita ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo. Pertanto detta rinnovazione non può dedursi né dal totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta né dalla permanenza del conduttore nell'immobile, oltre la scadenza del termine contrattuale, né tantomeno dall'accettazione dei canoni da parte del locatore. |