Furto in appartamento attraverso i ponteggi: chi è responsabile?

Redazione scientifica
16 Giugno 2020

In caso di furto consumato da una persona introdottasi in un appartamento condominiale avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi, qualora abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo.

In tema di furto consumato da una persona introdottasi in un appartamento condominiale avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi qualora, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. Il condominio committente, invece, può essere ritenuto responsabile esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., in concorso con quella dell'appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull'attività di quest'ultimo, allorchè risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera.

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