Responsabilità aquiliana per i danni a dignità e personalità nel contesto endo-familiare

Gianluca Denora
22 Luglio 2020

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storco, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Massima

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storco, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (I)

Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, senza che rilevino una presunta specificità del contesto familiare, che violerebbe il principio di uguaglianza, e, al contrario, l'altrettanto presunta specificità delle misure tipiche del diritto di famiglia, che sottrarrebbe la violazione alle censure generali sul piano della responsabilità aquiliana. (II)

L'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui, all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia, si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlate. (III)

Il caso

Tizio era stato condannato in primo grado a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Caia per la violazione dei doveri genitoriali; in sede di gravame, la decisione era stata riformata, ritenendosi dalla Corte d'Appello che non era stata data prova dell'assunto che «il padre abbia posto in essere in danno della figlia la violazione suscettibile di risarcimento». Con ricorso affidato ad un unico motivo, Caia ha chiesto la cassazione del provvedimento, insistendo affinché, come deciso dal primo Giudice, fosse posto a carico del genitore l'onere probatorio sull'assolvimento dei doveri inerenti allo status genitoriale.

La questione

Il Supremo Collegio espunge con la cesoia dell'inammissibilità domande tangenti il piano probatorio, rimesso all'apprezzamento del giudice del merito; ma proprio su questo aspetto definisce un contenuto peculiare della sentenza, riprendendo l'argomento del confine del sindacato di legittimità; il tema è quello del possibile sindacato della Cassazione sull'apprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice del merito, con particolare riferimento alla omessa valutazione di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

In modo puntuale, la sentenza investe anche il tema della tutela dei beni della dignità e personalità in termini di azionabilità specifica del contesto familiare, oppure nella portata generale che l'ordinamento giuridico riconosce loro, in quanto diritti inviolabili (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2019, n. 6598; Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass.civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853).

Infine, piazza Cavour vaglia se a presidio del rispetto della dignità e della personalità debba esserci o meno un'azione specifica, oppure se emerga il tipo della responsabilità aquiliana, da risarcire sotto il profilo del danno non patrimoniale, con onere probatorio gravante sul soggetto agente, sul che la sentenza in commento è inamovibile.

Le soluzioni giuridiche

Il refrain del giudizio in Cassazione su profili probatori scrutinati nei gradi del merito pone capo, ancora una volta, alla possibilità di un'interferenza con le prerogative dei giudici di primo e secondo grado. Spetta a costoro, infatti, vigilare sul corretto esercizio dell'onere dalla prova, così come spetta loro l'estrapolazione delle ragioni di diritto dal materiale istruttorio; il che vale a configurare un ambito nel quale il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, selezionano ciò che è conducente ai fini delle proprie decisioni. Cosa resta alla Suprema Corte? Nel nuovo paradigma del vizio di motivazione trova spazio soltanto l'omissione totale dell'esame di risultanze probatorie e a condizione che tale omissione non sia il semplice corollario di una scelta sulla selezione di questa o quella prova. In altri termini, la Cassazione ha diritto di parola solo se risulti che la mancata valutazione di un elemento sia incontestabile, giammai quando l'irrilevanza sia l'esito di un vaglio sui fatti scrutinati dal giudice del merito.

In questo quadro prende forma, come si diceva, il piccolo spazio residuato al controllo della Cassazione sulla motivazione, dopo che il paradigma del vizio di insufficiente o mancata motivazione è transitato nel nuovo comma 5 dell'art. 360, che consente la censura del solo «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La massima riportata in epigrafe conferma un orientamento sempre più granitico del Supremo Collegio, chiamato a vigilare sulla possibile elusione di questo filtro. In argomento, la questione è ormai chiusa da un recentissimo arresto delle Sezioni Unite: «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato)», in Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476.

Altro aspetto di sicuro rilievo investe la tutela dei beni dignità e personalità in situazioni di tangenza con vari contesti; è indubbio che debba essere presidiato ovunque, come ogni diritto inviolabile, nei confronti di chiunque e a tutela di ognuno. La Cassazione si sofferma sulla possibile parcellizzazione della tutela, da riconoscere in una caratterizzazione specifica qual è quella riveniente dal contesto familiare. Qui (secondo la tesi della ricorrente) prenderebbero forma le direttrici di una specialità in grado di sottrarre il tema al problema generale della tutela di questi beni, per adattarlo al corpus normativo del diritto di famiglia; sennonché, dopo aver escluso che si diano specificità in grado di definire una tutela differente per i beni dignità e personalità (nei medesimi termini di Trib. Belluno, 8 marzo 2013), la Cassazione conduce l'eventuale danno a questi beni sotto il mantello della responsabilità extracontrattuale.

Osservazioni

Se, da un lato, piazza Cavour assume un atteggiamento di rigore nei confronti dell'inviolabilità tout court di dignità e personalità, dall'altro respinge con fermezza le doglianze della ricorrente, con argomenti molto persuasivi.

Non si dà ragione per costruire artificialmente una partizione tra famiglia e società tout court nella tutela di diritti inviolabili, viepiù che la famiglia non rappresenta un contesto segnato da ragioni di maggior tutela, in un trend culturale (la sentenza lo scrive chiaramente) che “premia” tutte le forme di socialità. Possiamo aggiungere, sul punto, che una divaricazione tra famiglia e non famiglia lascerebbe sostanzialmente irrisolto il problema delle famiglie di fatto, a seguire quello delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, quasi che la persona debba essere preservata in questa o quella istituzione piuttosto che come individuo. Nel tempo, del resto, anche il legislatore si è fatto carico di superare formalismi di ogni sorta; ne è un esempio, tra gli altri, la legge 10 dicembre 2012, n. 219, intitolata alle “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.

Persuade anche l'indicazione sul sindacato di legittimità che involga il corretto utilizzo dei mezzi istruttori da parte del giudice del merito, anche se su questo si può ritenere che la sentenza, per quanto è dato leggere, affretti il passo, rischiando di proporre un argomento viziato da circolarità logica. Tale appare la rimessione al giudice del merito di una valutazione che ex se può risultare sempre satisfattiva del più ampio e corretto scrutinio sulle prove, nella indefettibile partizione tra rilevante ed irrilevante. In altri termini, appare insidioso convalidare il percorso seguito dalla Corte d'Appello, sull'assunto che essa ha correttamente svolto le valutazioni in ordine alla rilevanza di tutti gli elementi probatori. Una scorsa a qualsiasi rassegna giurisprudenziale consente di leggere questa formula di stile in moltissime sentenza della Cassazione, così come, con tutta onestà, è altrettanto ridondante la contestazione sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Sull'indicazione della forma di responsabilità per danno (non patrimoniale) a dignità e personalità, nella forma della responsabilità extracontrattuale è lecito nutrire qualche perplessità, che travalica il piano dei ruoli processuali, per involgere una lettura sistematica del tema. Sembra utile, per prima cosa, segnalare che talune dinamiche familiari (in modo certo quella del corretto esercizio delle prerogative genitoriali) vivono di una importante asimmetria. Con linguaggio crudo, il genitore ha un potere rispetto al quale la prole vive in uno stato di soggezione; è dunque meglio che il diritto si occupi di vigilare sul corretto esercizio del potere, anziché gravare di iniziative chi ne sia soggetto. In questo approccio, sarebbe preferibile affrancare la vittima dall'onere probatorio secondo lo schema dell'art. 2043 c.c. Il che, ovviamente, non può discendere da una regola generica di “tutela dei deboli”; il passo auspicato passa attraverso un'ipotesi ricostruttiva molto semplice: riportare sotto il mantello della species contrattuale una responsabilità dalla lettura in ogni caso complessa. In concreto, lo si farebbe recuperando a talune dinamiche familiari la responsabilità da contatto sociale, in grado di valorizzare le aspettative collettive sul corretto esercizio/adempimento dei doveri dell'attività genitoriale. Questo passo potrebbe senz'altro godere della copertura degli artt. 29 e 30 Cost.

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