Azione di restituzione del bene occupato abusivamente e risarcimento del danno
27 Luglio 2020
Massima
I lavori disposti dall'occupante sono connaturati all'utilizzo prolungato del bene e senza alcun titolo, laddove proprio il godimento diretto ma indebito dell'occupante ha precluso al titolare del diritto di eseguire qualsivoglia intervento in vista della redditività del bene medesimo. Il caso
L'usufruttuaria di un bene immobile conveniva in giudizio un soggetto che lo deteneva senza titolo al fine di ottenerne il rilascio. Rappresentava che detti immobili le erano pervenuti in usufrutto (essendo riconosciuta la nuda proprietà ai propri figli) a seguito della successione testamentaria del padre (con testamento impugnato ma ritenuto valido con sentenza divenuta cosa giudicata), concludendo per l'accertamento dell'occupazione senza titolo e la condanna del convenuto all'immediato rilascio degli stessi, nonché per la condanna di questi al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio l'occupante sostenendo di non essere un abusivo atteso che la sua occupazione era sorretta da un contratto di comodato stipulato con il dante causa dell'attrice e dei nudi proprietari. La questione
Si discute circa la condanna alla restituzione di un bene immobile in favore dell'usufruttuaria perché detenuto senza titolo da un terzo con annessa richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima. Il magistrato bresciano viene chiamato a decidere, innanzitutto, sulla legittimazione attiva dell'usufruttuaria a proporre l'azione in commento e successivamente sulla esistenza di un rapporto di comodato come assunto dal convenuto, nonché sulla fondatezza, inclusa la prima ed escluso il secondo, dell'azione di rivendicazione e/o di restituzione con conseguente risarcimento dei danni. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale adìto, nel rilevare che in corso di causa avveniva il decesso dell'attrice con conseguente consolidamento dell'usufrutto in capo ai nudi proprietari, si sofferma sulla pronuncia di validità del testamento olografo di attribuzione agli attori della nuda proprietà, poi diventata piena proprietà. Rileva inoltre il giudice che la disponibilità di fatto dell'immobile in capo al convenuto veniva sostanzialmente ammessa da questi nella comparsa di costituzione e negli scritti defensionali conclusivi, giungendo ad affermare che l'occupazione dell'immobile fosse sicuramente illegittima e senza titolo. Invero, sostiene la curia bresciana, pur acclarata la proprietà del bene in favore degli attori, non sia stata offerta in causa alcuna prova del titolo legittimante il godimento da parte del convenuto, né è stato provato l'evocato rapporto di comodato, sul cui convenuto ricade l'onere della prova (Cass. civ.,sez. III, 6 agosto 2013, n. 18660), così come il riconoscimento di un godimento indebito dell'immobile da parte del convenuto, fonda il diritto degli attori al risarcimento del danno per il mancato utilizzo di quel bene e delle sue capacità reddituali (Cass. civ.,sez. II, 6 agosto 2018, n. 20545). Osservazioni
Innanzitutto, è legittimato l'usufruttuario ad esperire azione di rivendicazione e/o di restituzione del bene nei confronti di chi lo detiene abusivamente? L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio con il nudo proprietario (Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2016, n. 6293). Quindi, acclarata la legittimazione processuale dell'usufruttuario a richiedere la restituzione dell'immobile, anche se, nel caso di specie, nelle more del giudizio, l'usufrutto si consolidava in capo ai nudi proprietari, è indispensabile qualificare anche l'azione proposta. Indubbiamente, l'art. 948 c.c., nel disciplinare l'azione di rivendicazione parte dal presupposto che chi chiede il rilascio dell'immobile avanzi, in via preliminare, anche istanza per una pronuncia di accertamento del titolo di proprietà (o usufrutto). Ma nel caso in cui, invece, non vi è dubbio o contestazione sul titolo che giustifica l'azione, ma si chiede solo accertarsi la detenzione senza titolo del bene da parte dell'occupante, con conseguente rilascio e risarcimento danni, la relativa azione come si definisce? In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova (Cass. civ.,sez. II., 19 febbraio 2002, n. 2392), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. civ.,sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2092). |