Il giudicato formatosi nei confronti del condominio è efficace nei confronti del singolo condomino anche se dissenziente rispetto alla lite
28 Luglio 2020
Massima
Va rigettata l'opposizione proposta dal singolo condomino avverso l'azione esecutiva intrapresa nei propri confronti in forza di una sentenza di condanna del condominio, il cui giudicato fa stato direttamente nei confronti del singolo condomino, anche se non intervenuto nella causa, il quale, se riteneva di essere estraneo alla comunione, doveva necessariamente assumersi l'onere di intervenire nel giudizio in cui la difesa era stata assunta dall'amministratore, avvalendosi in via autonoma anche dei mezzi di impugnazione ordinari, per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio. Il caso
Il proprietario di un appartamento propone opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto dell'esecutante a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti in qualità di creditore del condominio, in forza di sentenza passata in giudicato, con la quale, quest'ultimo ed il Comune erano stati condannati in solido al pagamento in favore dell'odierno esecutante della somma dovuta al terzo a titolo di risarcimento del danno conseguente ad una caduta causata dalle griglie poste sul marciapiede della strada a copertura del cavedio che fornisce luce ed aria ai piani interrati dell'edificio condominiale, adibiti per la massima parte ad autorimessa. L'opponente deduce a fondamento dell'opposizione di non essere titolare di alcun diritto sui piani interrati dell'edificio condominiale rispetto alle griglie poste sul marciapiede della strada a copertura del cavedio - la cui unica funzione è quella di fornire luce ed aria ai sottopiani, e, che per tale ragione, deve intendersi posto a servizio esclusivo dei titolari di diritti su tali sottopiani - precisando altresì che prima della costituzione in giudizio del condominio egli aveva depositato e notificato atto di dissenso dalla lite ai sensi dell'art. 1132 c.c. Il condomino, odierno opponente, viene quindi autorizzato a chiamare in causa il condominio nei cui confronti chiede di essere manlevato in caso di condanna.
La questione
Il giudicato conseguente alla condanna per responsabilità da fatto illecito, derivante da cose in custodia pronunciata nei confronti del condominio, deve intendersi pronunciata anche nei confronti dei singoli condomini che ne fanno parte - compresi quelli dissenzienti alla lite - i quali, rispondono dunque in via solidale nei confronti del terzo vittorioso, in qualità di soggetto danneggiato? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal condomino, rilevando preliminarmente che la natura parziaria delle obbligazioni condominiali debba essere circoscritta unicamente a quelle assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio, mentre la responsabilità dei singoli condòmini per fatto illecito è da ritenersi sempre solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., e, constatando altresì che in realtà, tutti i condomini, anche quelli non titolari di diritti sui piani interrati, seppure in misura certamente inferiore rispetto ai titolari dei posti auto siti nel garage, traggono una utilità dalla presenza del cavedio posto sulla strada, necessariamente coperto dalle griglie che hanno provocato il sinistro, per consentire ad un tempo il passaggio pedonale e la circolazione dell'aria, nonché lo sfogo di fumo, calore e fuoco in caso di incendio, i quali diversamente rimarrebbero compressi nell'edificio, con maggiore nocumento sia per le persone che per le strutture dell'intero condominio. Ciò posto, il giudice adito si conforma all'orientamento giurisprudenziale di legittimità esistente nella materia qui considerata, affermando che qualora un singolo condomino si ritenga estraneo alla comunione riguardante il bene condominiale che ha provocato un danno derivante da responsabilità aquiliana, in difetto di un espresso rilievo ad hoc sollevato dall'amministratore del condominio costituitosi nella causa, il medesimo condomino dissenziente alla lite dovrà necessariamente costituirsi in quello stesso giudizio, in cui la difesa è stata assunta dall'amministratore, o avvalersi in via autonoma dei mezzi di impugnazione ordinari, per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, oltre che per fare accertare l'eventuale esistenza di un condominio parziale, non comprendente la totalità dei condòmini ma solo parte di essi, perché in difetto, il conseguente giudicato formatosi in ordine alla responsabilità del condominio, e, solidalmente di tutti i singoli condòmini, copre nei rapporti “esterni” tra questi ed il danneggiato anche l'eventuale esistenza di un più ristretto gruppo di condòmini obbligati. Osservazioni
La pronuncia del Tribunale che si annota tiene conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in occasione di una fattispecie concreta simile, in cui si era affermato che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4436), ragione per cui il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, sulla cui scorta, deve quindi ritenersi esclusa in capo al singolo condomino la legittimazione all'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., non essendo “terzo” rispetto alla situazione giuridica affermata con la sentenza passata in giudicato, nel caso in cui sia stata riconosciuta la responsabilità del condominio al pagamento in favore del danneggiato delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Analoghe conclusioni valgono nella fattispecie decisa dal Tribunale con la sentenza che si annota, avendo trovato puntuale applicazione l'anzidetto principio, riferito ad una controversia ugualmente concernente un caso di responsabilità aquiliana del condominio, in cui il giudicante ha affermato che i condomini sono parti originarie rispetto alla lite in cui è stato citato in giudizio il condominio considerato nella sua interezza ed unitarietà, ed in cui si era costituito l'amministratore senza sollevare eccezioni in ordine alla carenza di legittimazione passiva del condomino dissenziente alla lite, che pure era stato tempestivamente reso edotto dallo stesso amministratore circa l'instaurazione della controversia da parte del terzo danneggiato (Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259), avendo in tale occasione manifestato formalmente in assemblea il proprio dissenso in ordine all'opportunità di resistere in giudizio ex art. 1132 c.c. L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente dal condomino che pure in precedenza aveva manifestato nelle forme di legge il proprio dissenso alla lite, è stata dunque correttamente rigettata, perchè l'efficacia della sentenza di accertamento della responsabilità per fatto illecito del condominio, non può che produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i condomini in quanto tali, compresi quelli dissenzienti. L'art. 1132 c.c. dispone che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o - come nella fattispecie - di resistere ad una domanda giudiziale, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto di dissenso deve quindi essere notificato a cura del condomino all'amministratore entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione assembleare, per effetto della quale, il medesimo condomino dissenziente acquisisce nei rapporti interni alla comunione, il diritto di esercitare l'azione di rivalsa per le somme che risulti essere costretto a corrispondere alla parte vittoriosa nel giudizio perso dal condominio. In buona sostanza, l'art. 1132 c.c., laddove regola la posizione del condomino dissenziente verso i terzi, implicitamente lo fa secondo un principio che rende indifferenti i terzi che risultino essere creditori del condominio rispetto alla manifestazione di dissenso alla lite, per cui il condomino dissenziente resta in ogni caso esposto verso i suddetti terzi come tutti gli altri condomini (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12459). In ciò, il giudicato formatosi sulla pronuncia giudiziale emessa nei confronti del condominio nei rapporti esterni va quindi opportunamente distinto da quello operante nei rapporti interni, ossia tra i condomini, in presenza del dissenso legittimamente manifestato ex art. 1132 c.c. da uno o più partecipanti alla stessa comunione. In sintesi, il condomino che ritiene di essere estraneo alla comunione, per evitare nei rapporti “esterni” gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivargli da una futura sentenza pronunciata nei confronti del condominio, ha l'onere di intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall'amministratore, avvalendosi in via autonoma, ove occorra, anche dei mezzi di impugnazione ordinari avverso la pronuncia sfavorevole al condominio, e, quindi, agli stessi condomini. Infatti, il condomino che abbia esercitato la propria facoltà di dissociarsi dalla lite che vede coinvolto il condominio, continua ad essere obbligato nei confronti dei terzi nella sua qualità di partecipante al condominio, in quanto l'atto di dissenso come sopra evidenziato, ha soltanto valore “interno” al condominio, il cui unico effetto è di conferire il diritto di rivalsa al condomino dissenziente nei confronti dei restanti partecipanti alla comunione, per ciò che abbia eventualmente dovuto pagare alla parte vittoriosa. In tale contesto, è stato altresì richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la configurabilità del condominio parziale - e, dunque, la “non appartenenza” alla comunione del condomino, nella fattispecie esaminata, in quanto estraneo alla titolarità dei beni immobili costituiti dai piani interrati dell'edificio condominiale rispetto alle griglie poste sul marciapiede della strada a copertura del cavedio teatro dell'evento dannoso la cui responsabilità è stata addebitata al condominio - in caso di mancato espresso rilievo ad hoc nell'ambito dello stesso giudizio risarcitorio, resta pur sempre una situazione configurabile per la sola semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4436, cit.), rispetto alla quale, il mero dissenso alla lite espresso con le modalità e forme previste ex lege dal condomino, è tuttavia irrilevante nei rapporti esterni al condominio, per effetto dell'affermata responsabilità di quest'ultimo da fatto illecito nei confronti del soggetto danneggiato, perché una cosa è la separazione di responsabilità in caso di soccombenza, altra cosa è l'efficacia della sentenza di accertamento della responsabilità per fatto illecito del condominio, che come innanzi precisato, non può che produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i condomini in quanto tali. Un'ultima annotazione si rende opportuna per ragioni di completezza espositiva prima di chiudere la breve disamina che precede. La legittimazione passiva dell'amministratore dell'intero condominio sussiste anche per le azioni concernenti il condominio parziale, ragione per cui, quando vi sia stata una sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani od appartamenti siti nell'edificio - cd. condominio parziale - poichè la sentenza di condanna spiega i suoi effetti - sempre per quanto riguarda i rapporti interni - nei confronti dei soli condomini interessati, non è preclusa al singolo condomino l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del Condominio (Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2001, n. 1959). Tuttavia, nella fattispecie esaminata, è stato accertato dal giudicante come non ricorra neppure la particolare situazione invocata dall'opponente, riconducibile al c.d. condominio parziale, attesa la variegata funzione assolta dal cavedio condominiale coperto dalle grate metalliche, ravvisata principalmente nella necessità di dare ai piani interrati o seminterrati una ventilazione naturale, per consentire anche il passaggio dei fumi e del calore, essendo dotato di un sistema di canalizzazione che permette all'atmosfera dei locali, agli eventuali fumi e calore, soprattutto in caso di incendio, di essere evacuati verso lo spazio aperto senza invadere così i locali ubicati ai piani superiori - le cui grate, sebbene teatro dell'evento verificatosi in danno del terzo, sono necessarie per consentire il passaggio dei pedoni lungo la via pubblica - e nell'allontanamento dalle superfici laterali sotterranee del fabbricato, dell'acqua proveniente dal terreno circostante l'edificio, oltre ad essere il luogo ove materialmente sono state installate tubazioni fognarie, di adduzione idrica ed elettriche che servono tutto l'edificio, sulla cui scorta, emerge palese che la funzione di tale cavedio non potrebbe ritenersi di utilità unicamente per i titolari dei posti auto siti nel garage, essendo posto a presidio della sicurezza ed integrità dell'intero edificio condominiale compresi i piani fuori terra, tra cui quello dell'opponente. Belsito, Il dissenso del condomino rispetto alle liti, in Studium iuris, 2018, 407; Petrolati, Condominio parziale: limitata opponibilità ai terzi a tutela della buona fede, in Ilprocessocivile.it; Del Chicca, Ancora a proposito del condominio parzialein Arch. loc. e cond., 2017, 657; Id., Il condominio parziale, questo sconosciuto,in Arch. loc. e cond., 2015, 483; Stendardi, Il dissenso alle liti nelle controversie rientranti ed in quelle esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore, in Arch. loc. e cond., 2012, 255; De Tilla, Rapporto tra condominio parziale e condominio dell'intero edificio,in Arch. loc. e cond., 2012, 540; Di Franco, Profili giuridici del condominio: in particolare del condominio parziale e del condominio minimoin Studium iuris, 2007, 646; De Tilla, Sul condominio parziale,in Arch. loc. e cond., 2005, 176; Izzo, Il dissenso del condomino rispetto alle liti condominiali,in Giust. civ., 2004, I, 806; Capoluongo, Danni cagionati da omessa manutenzione di una parte dell'edificio comune soltanto ad alcuni condomini ed efficacia del giudicato, in Resp. civ. e prev., 2002, 420; Plebani, Condominio parziale e responsabilità da fatto illecito, in Danno e resp., 2001, 1057; De Tilla, Lite giudiziaria deliberata dal condominio e dissenso del condomino,in Giur. merito, 1991, I, 754; Cattedra, Il dissenso del condomino rispetto alle liti condominiali, in Riv. giur. edil., 1983, II, 407. |