Il danno risarcibile dal FGVS non è assoggettato al limite del massimale minimo di legge se il sinistro è concausato da più veicoli privi di assicurazione

Giovanni Gea
17 Settembre 2020

Il danneggiato da un sinistro stradale, laddove i veicoli dei corresponsabili siano tutti privi di copertura assicurativa per la RCA, può ottenere dall'impresa designata per conto del FGVS una somma di denaro complessivamente eccedente il singolo massimale minimo di legge?
Massima

Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità concorrente di più conducenti di veicoli a motore, tutti privi di copertura assicurativa per la RCA, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera (b), del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (C.d.A.), è contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge vigente ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.

Il caso

Gli eredi di un trasportato, vittima di un sinistro stradale tra due veicoli privi di assicurazione per la RCA, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale, entrambi i responsabili e l'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per ottenere, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente, in ragione di un concorso di colpa del trasportato, la domanda proposta dagli eredi della vittima e condanna l'impresa degnata al pagamento nei loro confronti di una somma di denaro complessivamente eccedente il singolo massimale minimo di legge vigente ratione temporis.

La Corte d'Appello, adita in via principale dagli eredi del trasportato, ed in via incidentale dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, rigettava l'appello principale confermando il concorso di colpa della vittima ed accoglieva, invece, l'appello incidentale condannando gli eredi alla restituzione delle somme percepite in eccedenza al singolo massimale minimo di legge.

Gli eredi del trasportato ricorrevano in Cassazione avverso detta sentenza.

La questione

Il danneggiato da un sinistro stradale, laddove i veicoli dei corresponsabili siano tutti privi di copertura assicurativa per la RCA, può ottenere dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada una somma di denaro complessivamente eccedente il singolo massimale minimo di legge?

Le soluzioni giuridiche

La S.C., con la sentenza in commento, accoglie il ricorso degli eredi della vittima e cassa con rinvio la decisione della Corte d'Appello per aver erroneamente contenuto l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada entro il limite di un solo massimale minimo di legge nonostante i veicoli dei corresponsabili del sinistro privi di assicurazione fossero due.

Infatti, gli eredi della vittima avevano convenuto in giudizio entrambi i corresponsabili del sinistro stradale chiedendone, ex art. 2055 c.c., la condanna in solido al risarcimento dell'intero danno dagli stessi patito nonché l'impresa designata chiedendone, ex art. 283, comma 1, lettera (b), C.d.A., la condanna a garantire entrambi i coobbligati.

Pertanto, l'impresa designata era tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 283, comma 4, C.d.A., dei danni cagionati da entrambi i veicoli dei corresponsabili, entro il limite del massimale minimo di legge previsto per ciascuno di essi.

Evidenzia, poi, la S.C., che l'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è un accollante ex lege delle obbligazioni del responsabile ai sensi dell'art. 1173 c.c., ossia un garante imposto dall'ordinamento per fini di solidarietà sociale che estingue l'obbligazione del responsabile civile verso il danneggiato nel caso di sinistro stradale cagionato con veicolo non assicurato.

Se dunque la causazione di un sinistro stradale da parte di un conducente di veicolo non assicurato rappresenta il fatto costitutivodell'obbligazione dell'impresa designata, e se questa ha ad oggetto una garanzia di fonte legale, logica conseguenza è che, laddove un sinistro sia concausato da più conducenti di veicoli non assicurati per la RCA, l'impresa designata è tenuta a garantire tante obbligazioni quanti sono i debiti dei vari corresponsabili.

Diversamente opinando, ad avviso della S.C., laddove il danno complessivamente patito dalla vittima, che agisce ex art. 2055 c.c. nei confronti di tutti i coobbligati e dell'impresa designata quale garante ex lege di ciascuno essi, ecceda il singolo massimale minimo di legge, l'impresa designata, versando un solo massimale, adempirebbe il proprio obbligo di garantireun solo corresponsabile.

Infatti, è pacifico che ciascuno degli autori di un fatto illecito risponde dell'intero danno in solido con gli altri corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c., e che l'impresa designata ha l'obbligo di garantire ex lege, e salvo rivalsa, ognuno dei coobbligati.

Pertanto, se un solo massimale minimo di legge è insufficiente rispetto al danno complessivamente patito dalla vittima, il versamento di esso da parte dell'impresa designata lascia in vita il debito residuo degli altri condebitori e, con esso, l'obbligo legale dell'impresa designata di garantire l'adempimento delle relative obbligazioni.

Sicché, una volta esaurito il massimale minimo di legge relativo all'obbligazione del primo responsabile, per la parte di danno eventualmente non coperta da esso l'impresa designata avrà il dovere di attingere al secondo massimale.

Del resto, se così non fosse, si perverrebbe ad un esito non solo paradossale per la logica (al crescere dell'obbligazione garantita, si riduce l'obbligazione del garante), ma contrastante anche con il principio, di matrice comunitaria, secondo cui le norme in tema di assicurazione della RCA, in caso di dubbio, vanno interpretate in modo da favorire il pieno risarcimento della vittima, piuttosto che in modo contrario.

In conclusione, ad avviso della S.C., la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello la quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: “Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità concorrente di più conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sarà contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili. Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilità dell'impresa designata quale garante d'uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarietà tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa".

Osservazioni

Ai sensi dell'art 283, comma 1, lettera b),del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (C.d.A.), “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui ….. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”.

Ai sensi del successivo comma 4 della medesima disposizione normativa, “il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel Regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno”.

Dal dato letterale, non pare potersi revocare in dubbio che il Legislatore, con la norma in questione, abbia inteso porre a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada i danni cagionati dalla circolazione di ogni veicolo o natante non coperto da assicurazione per la RCA nei limiti, per ciascuno di essi, del massimale minimo di legge.

Tant'è che, lo scopo della norma è esattamente quello di creare un sistema di protezione dei soggetti danneggiati a seguito di incidente stradale, tale da rendere effettiva la tutela introdotta con la previsione dell'obbligo della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, di modo che il danneggiato possa ottenere dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, con il predetto limite minimo di massimale, il risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui il veicolo o natante responsabile sia, come nel caso qui esaminato, privo di assicurazione.

La liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è effettuata, ai sensi dell'art. 286 C.d.A., dall'impresa designata dall'IVASS e destinataria, ai sensi del successivo art. 287, della richiesta di risarcimento dei danni dal momento del verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter), la quale, in base alla convenzione stipulata fra le imprese ed il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ne ottiene successivamente il rimborso laddove, mediante regresso nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 292 C.d.A., secondo lo schema tipico dell'accollo esterno di cui all'art. 1273 c.c., non abbia recuperato quanto interamente versato al danneggiato.

Da quanto sopra delineato, appare evidente che la funzione dell'impresa designata, come soggetto che agisce per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, sia quella di garantire ex lege e nei limiti del massimale minimo di legge, il risarcimento del danno cagionato, per il caso contemplato dall'art. 283, comma 1, lettera b), dalla circolazione del veicolo non assicurato sicché, laddove il danno sia stato cagionato da più veicoli non assicurati, l'impresa designata sarà tenuta a garantire, per ciascun corresponsabile non assicurato, il risarcimento del danno cagionato entro il limite, per ognuno di essi, del massimale minimo di legge vigente al momento del sinistro.

Conseguenza logica è, pertanto, la possibilità che una compagnia di assicurazione partecipi al medesimo giudizio quale impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per garantire la responsabilità di più veicoli non assicurati e, per ciascuno di essi, nei limiti dei massimali minimi di legge.

Così come è ben possibile che una compagnia di assicurazione partecipi al medesimo giudizio sia (in proprio) quale garante della responsabilità civile di un veicolo assicurato nei limiti del massimale contrattualmente convenuto che (per conto del F.G.V.S.) quale garante ex lege di un veicolo non assicurato nei limiti del massimale minimo di legge ovvero (solo in proprio) quale garante della responsabilità civile dei veicoli assicurati nei limiti del massimale contrattualmente convenuto per ciascuno di essi.

Infatti, come il terzo trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore quanto del conducente il veicolo antagonista, per ottenere il risarcimento da entrambi i responsabili, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., chiama in giudizio anche le rispettive compagnie di assicurazione, così, nel caso di mancanza di copertura assicurativa, chiamerà in causa l'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada garante ex lege tanto dell'uno quanto dell'altro veicolo.

In ognuno dei predetti casi, la compagnia di assicurazione assumerà, per ciascun veicolo garantito, contrattualmente ovvero ex lege, posizioni autonome come autonome sono le posizioni dei conducenti corresponsabili garantiti.

Pertanto, poiché nel caso in esame il sinistro era stato cagionato da due veicoli, entrambi privi di copertura assicurativa, era evidente che i danneggiati avessero a disposizione, per soddisfare il proprio credito risarcitorio, non uno, ma due massimali: quello a garanzia della responsabilità del conducente il veicolo sul quale il congiunto deceduto viaggiava al momento del sinistro, e quello a garanzia della responsabilità del conducente del veicolo antagonista.

Ciò, in quanto, gli eredi della vittima avevano chiesto la condanna, in solido, di tutti i coobbligati unitamente all'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada quale garante ex lege della responsabilità di entrambi i responsabili.

Diversamente, all'aumentare del numero dei corresponsabili non assicurati, l'obbligazione del garante, per ciascuno di essi, si ridurrebbe proporzionalmente anziché rimanere costante “nei limiti dei massimali indicati nel Regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno”.

Il che sarebbe assurdo perché svuoterebbe di scopo la norma introdotta proprio per garantire, in ogni caso, ai danneggiati il risarcimento dei danni in maniera certa e di valorizzare così la natura solidaristica dell'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

In conclusione, nell'ipotesi di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di assicurazione, il limite complessivo dell'obbligazione dell'impresa designata sarà, dunque, pari al prodotto del massimale minimo di legge per il numero dei responsabili coobbligati.

Tale principio sarà, ovviamente, applicabile solo laddove la vittima abbia chiesto la condanna in solido, ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell'intero danno patito a tutti i corresponsabili ed all'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nella sua qualità di garante ex lege di tutti i coobbligati.

Qualora, infatti, la vittima dovesse convenire in giudizio un solo corresponsabile ovvero li convenisse tutti, ma invocasse la condanna dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada quale garante di uno soltanto tra essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedirebbe al giudice di condannare l'impresa designata al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.

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