In caso di accertamenti plurimi del CTU, vanno sommati gli onorari relativi a ciascun accertamento

Cesare Taraschi
23 Settembre 2020

La questione esaminata dalla pronuncia in commento attiene alle modalità di liquidazione del compenso del CTU nel caso in cui gli siano demandati plurimi accertamenti, pur nell'ambito di un incarico unitario.
Massima

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Il caso

Il tribunale di Padova, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri condominiali, liquidava il compenso del nominato CTU nell'importo di € 1.636,60.

L'opponente Tizio impugnava, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/02, il decreto di liquidazione ed il medesimo tribunale riduceva ad € 1.570,00 il compenso del CTU.

Avverso l'ordinanza resa in sede di opposizione Tizio proponeva ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., denunciando, con l'unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12d.m. 30.5.2002, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, atteso che il tribunale aveva erroneamente scisso l'attività eseguita dal CTU e calcolato il compenso sia in relazione all'attività di stima dei costi di ripristino, sia in relazione all'accertamento dello stato dei luoghi e dei danni, applicando ambedue i criteri di liquidazione previsti dalle predette disposizioni.

La questione

La questione esaminata dalla pronuncia in commento attiene alle modalità di liquidazione del compenso del CTU nel caso in cui gli siano demandati plurimi accertamenti, pur nell'ambito di un incarico unitario.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. civ., 23 marzo 2007, n. 7186), purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori (cfr., per tale ultima precisazione, Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779, la quale ha cassato il provvedimento impugnato, riguardante la liquidazione - nell'ambito di una controversia concernente il saldo, al netto di interessi non dovuti, di due distinti rapporti di conto corrente - di sei accertamenti, autonomamente considerati ai fini del calcolo del compenso complessivo, effettuato, per ciascuno di essi, sulla base del valore della causa).

Nel caso di specie, l'incarico conferito al CTU comprendeva sia la verifica dello stato dei luoghi, finalizzata ad accertare la sussistenza dei danni lamentati dal ricorrente in conseguenza dei lavori eseguiti sulle parti comuni dell'edificio condominiale, sia la quantificazione del costo di riparazione.

Trattandosi, quindi, di due distinti accertamenti espletati dal CTU, sia pur nell'ambito del quesito unitario affidatogli, il provvedimento impugnato non si prestava alla censura prospettata, avendo liquidato il compenso applicando i criteri previsti per ciascuno dei due accertamenti.

Infine, la Suprema Corte ha precisato che non pertinente risultava il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento all'indagine demandata al CTU in controversie in materia di appalto, aveva affermato la sussistenza di un rapporto di genere a specie tra l'art. 11 e l'art. 12 del d.m.30-5-2002, escludendo l'applicazione cumulativa di tali disposizioni.

Osservazioni

In tema di liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, va operata una distinzione non tra unicità e pluralità di incarichi peritali, bensì tra unicità e pluralità degli accertamenti demandati al CTU, in quanto è la pluralità degli accertamenti e delle attività richiesti al CTU a determinare l'unicità o la pluralità degli incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività, delle risposte o dei quesiti conferiti. Tali attività sono, cioè, unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza, e dunque considerando il rapporto di interdipendenza che eventualmente le connoti (Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292). Ne consegue che si è in presenza di accertamenti autonomi se le attività o i compiti demandati al CTU sono suscettibili di costituire oggetto, per il loro contenuto, di incarichi di natura differente, tenendo anche conto delle distinte previsioni che li disciplinano (Cass. civ., 25 marzo 2010, n. 7174) o delle competenze e metodologie impiegate (Cass. civ., 19 dicembre 2002, n. 18092, che, in relazione ad un incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di c/c bancario, ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati).

La circostanza che gli accertamenti demandati al CTU, con un unico incarico, siano diretti al perseguimento del medesimo risultato non comporta necessariamente l'unitarietà del compenso a lui spettante. Proprio di recente si è, infatti, ribadito che l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario (Cass. civ., 20 agosto 2019, n. 21487).

È pur vero che, in tale materia, vige, come si ricava dall'art. 29 della tabella allegata al d.m. 30.5.2002, il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali (cfr., amplius, C. Taraschi, Il principio di onnicomprensività del compenso non opera se il CTU svolge attività autonome, in www.ilprocessocivile.it).

Tale principio, però, va inteso nel senso che, in relazione ad un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale. Così, ad es., nel caso di affidamento al CTU di un incarico unitario per la stima di un bene complesso come l'azienda, il compenso deve essere liquidato sulla base del disposto di cui all'art. 3 d.m. 30.5.2002 (relativo a perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni), e non secondo criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni che compongono l'azienda stessa, alla stregua degli artt. 11 e 13 del medesimo d.m., poiché, nella valutazione dei patrimoni, l'unicità dell'incarico e, di conseguenza, del compenso, non è esclusa dalla pluralità delle verifiche (Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27914); anche nell'ipotesi di consulenza consistente nell'accertamento di un credito di cui è chiesta l'ammissione al passivo in una procedura concorsuale, il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dall'ammontare del credito stesso, dovendosi calcolare l'onorario per scaglioni in forza dell'art. 2 d.m. 30.5.2002, funzionale a compensare le attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi (Cass. civ., 28 gennaio 2015, n. 1580).

Tuttavia, nel caso, ricorrente nella fattispecie trattata dalla pronuncia in commento, in cui gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro, ossia dotate di una propria autonomia ed indipendenza, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro (Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779), e ciò proprio perchè la pluralità dei quesiti, pur non escludendo l'unicità dell'incarico, rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. civ., 8 ottobre 2014, n. 21224). Ad es., si è rilevato che le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al citato d.m. sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia, sicchè le stesse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie (Cass. civ., 2 novembre 1995, n. 11403).

In sostanza, ai fini della liquidazione del compenso al CTU, occorre appurare se le finalità del quesito abbiano comportato accertamenti autonomi e distinti oppure accertamenti accessori e assorbiti: nel primo caso si tratta di iniziative che richiedono distinte, autonome e speciali attività ed operazioni, che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto; nel secondo caso, gli accertamenti risultano collegati e, in vario modo, compresi e assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto.

Nella prima fattispecie ricorrono, quindi, i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi, mentre nella seconda vale il concetto dell'unitarietà del compenso.

In altri termini, il principio di onnicomprensività dell'onorario riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro, che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass. civ., 25 marzo 2010, n. 7174).

Tendenzialmente può, quindi, affermarsi che il principio del cumulo dei compensi operi nel caso di accertamenti tecnici inquadrabili in distinte tabelle del citato d.m., purchè, tuttavia, non sia ravvisabile un rapporto di specialità tra le tabelle che disciplinano le attività demandate al consulente: ad es., in materia di costruzioni edilizie, la disposizione dell'art. 12 della citata tabella ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo, mentre in caso diverso trova applicazione la norma generale dell'art. 11: ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base a quest'ultima norma, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, ad es., oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti riscontrati in un accertamento tecnico preventivo e del conseguente degrado dell'immobile (Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27630; Cass. civ., 24 aprile 2010, n. 9849; Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20235; Cass. civ., 16 agosto 1993, n. 8726).

Nel caso trattato nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha però escluso la ricorrenza del rapporto di specialità tra i predetti artt. 11 e 12, sottolineando l'autonomia degli accertamenti compiuti dal CTU e la non riconducibilità degli stessi alla previsione esclusiva dell'una o dell'altra disposizione.

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