La compensazione delle spese di giudizio: da disporre al ricorrere di ragioni gravi ed eccezionali adeguatamente motivate

Luca Catallo
24 Settembre 2020

La compensazione delle spese di lite, nel processo tributario, può essere disposta alla ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia.
Massima

La compensazione delle spese di lite, nel processo tributario, può essere disposta alla ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. La motivazione che si limiti ad un richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate, senza una loro esatta definizione, è considerata meramente apparente ed è meritoria di censura.

Il caso

Con avvisi di accertamento ai fini dell'II. DD. ed IVA, anno di imposta 2010, l'Agenzia delle entrate ricostruiva maggiori ricavi nei confronti di una srl e, per trasparenza, dei suoi soci. Società e soci proponevano ricorso avverso gli avvisi. La CTP di Varese accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia delle Entrate anche alle spese di lite. La CTR Lombardia confermava l'annullamento degli avvisi ma compensava le spese di giudizio. I soci e la srl presentavano ricorso alla Corte di cassazione avverso la compensazione delle spese di lite disposta dalla CTR.

Le questioni

Una srl ed i suoi soci impugnano gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate; la CTP annulla la pretesa erariale con vittoria dei ricorrenti estesa alle spese di giudizio mentre la CTR conferma l'annullamento ma compensa le spese.

La Cassazione adita, per il capo inerente le spese di lite, ha accolto il ricorso con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte reputa che la CTR non abbia provveduto ad individuare le circostanziate “gravi ed eccezionali ragioni” collegate a specifici aspetti della fattispecie della lite che giustificassero la compensazione. La CTR si sarebbe limitata a motivare la compensazione adducendo la mera “complessità” della vicenda e la “pluralità” degli aspetti trattati; un così carente supporto esplicativo rende la motivazione meramente apparente e non giustifica la compensazione delle spese di lite. Allo stesso tempo, l'infondatezza di uno dei motivi di censura, che non si ripercuote sull'esito della lite, non può essere posto alla base della compensazione delle spese processuale.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione accoglie il ricorso, rinviandolo alla CTR in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. L'art.15 D.Lgs n. 546/1992, nella versione che era in vigore per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, faceva esplicito richiamo l'art. 92 c.p.c., e prevedeva che la compensazione delle spese di lite fosse applicabile ove intervenissero “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) come da ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. 21 giugno 2018 n. 16470 sezione VI). Tali “ragioni” vanno riferite a specifici e circostanziati aspetti della controverisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987). Solo una valutazione complessiva di tali elementi può condurre il giudice adito ad optare per la compensazione, in tutto od in parte, delle spese di lite.

La sentenza della CTR, ha disposto che per: “[...] la complessità della verifica, [...] la tipologia dei prodotti da considerare, e l'esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si è ritenuto invece di disattendere in conformità alle conclusioni dell'Ufficio [...]stabilisce che[...] a una lettura d'insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale”.

La Corte valuta la motivazione eccessivamente generica; la stessa non permette di evincere quali siano gli specifici e puntuali aspetti della vicenda tali da giustificare la compensazione delle spese e non permette l'espletamento del controllo sugli stessi (Cass. Ord. 20 giugno 2019, n. 16518 Sez. 6-5).

Il riferimento alla “complessità della verifica” rappresenta una motivazione meramente apparente ed inidonea ad individuare quale sia, in concreto, la specifica questione complessa; inoltre, anche il riferimento combinato a “complessità” ed a “pluralità” delle questioni non individua quali queste siano, in concreto; al contrario, sul punto, la Corte arriva a ritenere che, al più, detti elementi vadano valorizzati in senso opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Cass. 25 settembre 2018, n 22598).

Da ultimo, la Corte reputa inidonea anche l'ulteriore ratio decidendi che sostiene la compensazione sull'infondatezza di uno dei motivi di censura addotti dai ricorrenti; detto motivo, in vero, non si è ripercosso sull'esito della lite e, di conseguenza, anche questo elemento non può essere apportato quale valida ragione che giustifichi la compensazione delle spese processuali.

Osservazioni

La regolamentazione delle spese di lite nel processo tributario è stata introdotta dall'art 15 D.Lgs 546/92; la formula originaria richiamava l'art. 92 comma 2 c.p.c.; la versione applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, prevedeva la compensazione nelle ipotesi in cui: “[...] concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Le Sez. Un. hanno avuto modo di chiarire che l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, e generale da adeguare al contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. Un., 22/02/2012 n. 2572).

Il legislatore, rintervenendo sull'art. 15D.Lgs. n 546/92, ha eliminato il richiamo all'art. 92 c.p.c cristalizzandone, comunque, i medesimi principi; nello specifico, l'art. 9 D.Lgs. n.156/2015, decorrente dal 01/01/2016, modificando l'art. 15 comma 2, D.Lgs 546/92 statuisce che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

La giurisprudenza chiarisce che la compensazione resta una ipotesi eccezionale ed il giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa se non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato, alle spese, la parte soccombente. Il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (Cass. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) specificamente indicate (Cass. 16C37/2014; Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). Su tali premesse è stata considerata adeguatamente motivata la compensazione disposta sulle circostanze che la parte vincitrice aveva pagato in maniera inusuale ed aveva omesso la tempestiva comunicazione dell'intervenuto pagamento (Cass. 21 giugno 2018 n. 16470 sezione VI). Al contrario, non sono state ritenute congrue le motivazioni espresse in base unicamente a formule generiche in quanto le stesse non consentono il necessario controllo sulla loro validità (ex multis, Cass. 31 maggio 2016, n. 11217, Cass.30 giugno 2011 n. 14411) e sulla congruità delle ragioni addotte, finendo con il pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696). Rientrano tra le motivazioni con formulazioni considerate meramente generiche, ad esempio, quelle assunte: “per giusti motivi” (Cassazione 20 Aprile 2012 n. 6279), “orientamenti giurisprudenziali discordanti” (ord. N. 10917/2016) o “peculiarità della materia del contendere” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019).

Non è adeguatamente motivata anche la compensazione basata sulla circostanza che il ricorrente avesse svolto una “limitata attività difensiva” dovuta alla particolarità del procedimento amministrativo applicato (ipotesi di opposizione avverso verbale di accertamento da codice delle strada; sul punto Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987). Non è altresì congrua una motivazione della compensazione assunta su presupposti talmente vaghi e generici da essere ritenuti “inintelligibili” (Cass, sez VI Civile, Ord 24/03/2020 n. 7489).

Rispetto alla vicenda giurisprudenziale in analisi, è utile citare la Cass. 25 settembre 2018, n 22598 che reputa meramente apparente, e, quindi, non congrua, la motivazione basata su una non meglio definita generica “complessità” delle questioni o sulla loro “pluralità”; detti elementi, così formulati, non giustificano la compensazione ma, al più, costituiscono parametri da valutare per la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

La compensazione delle spese di lite, giova riassumere, deve fondarsi su una giustificazione puntuale e circostanziata inerente gravi ed eccezionali ragioni che caratterizzano specificamente la vicenda e non tradursi in motivazioni apparenti e basate meramente su formulazioni generiche, vaghe o disposte su presupposti inintelligibili che rimarrebbero non sottoponibili ad un vaglio di validità.

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