Rappresentanza processuale e difesa: Riscossione Sicilia spa può stare in giudizio con l'assistenza di Avvocati del libero Foro

Ignazio Gennaro
09 Ottobre 2020

L'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, che ha disposto lo scioglimento ope legis delle Società del Gruppo Equitalia e la loro cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese estinte anche in assenza delle relative procedure di liquidazione, non è applicabile in Sicilia.
Massima

L'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, che ha disposto lo scioglimento ope legis delle Società del Gruppo Equitalia e la loro cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese estinte anche in assenza delle relative procedure di liquidazione, non è applicabile in Sicilia.

Riscossione Sicilia spa – gestore per la riscossione dei tributi nella Regione Sicilia – non è stata assorbita dall'“Agenzia delle Entrate – Riscossione” (istituita ai sensi della predetta disposizione) che è subentrata quale ente sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, soltanto nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sole società dell'ex Gruppo Equitalia.

Ne consegue che, essendo rimasta Riscossione Sicilia S.p.a. un ente privato (sebbene con funzioni pubbliche: comma 29, art. 3 D.L. n. 203/2005), non è titolata ad avvalersi della difesa processuale dell'Avvocatura dello Stato e, pertanto, può farsi assistere da difensori appartenenti al libero Foro.

Il caso

Un Contribuente impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania una cartella di pagamento, recante tributi erariali, allo stesso notificata dalla locale agenzia di Riscossione Sicilia spa.

A sostegno per proprio ricorso eccepiva una serie di vizi del provvedimento e della relativa procedura di notifica.

L'Agente per la riscossione si costituiva in giudizio con l'assistenza di un Avvocato del libero Foro.

A seguito di eccezione dedotta dal Ricorrente veniva emessa un'ordinanza collegiale ed il difensore di Riscossione Sicilia spa depositava agli atti le procure notarili rispettivamente conferite dal Presidente del consiglio di amministrazione al direttore generale nonché quella conferita da quest'ultimo allo stesso legale.

Il Ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire e processuale in quanto, a proprio avviso, l'Agente per la riscossione avrebbe dovuto stare in giudizio direttamente.

Il Collegio di prima istanza ha rigettato l'eccezione ritenendo che, con riguardo alla rappresentanza processuale e difesa di Riscossione Sicilia spa a mezzo di difensore del libero Foro, le disposizioni di cui all'art. art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 non possono trovare applicazione in Sicilia giacché la stessa non è stata assorbita da “Agenzia delle Entrate – Riscossione”: società pubblica istituita ai sensi della predetta norma, con la conseguenza che questa, se lo ritiene, può farsi assistere da un difensore del libero Foro.

La questione

Il tema sottoposto all'esame del Collegio catanese ha riguardato la titolarità della legittimazione ad agire e processuale di “Riscossione Sicilia” spa: ovvero se la stessa possa stare in giudizio direttamente, anche a mezzo di avvocati del libero Foro o se debba farsi assistere dall'Avvocatura dello stato.

Ad avviso dei Giudici di prima istanza “la norma richiamata non può trovare applicazione in Sicilia e con riferimento specifico a Riscossione Sicilia spa, gestore per la riscossione dei tributi e della altre entrate nella Regione Sicilia – giacché non è stata assorbita da Agenzia delle Entrate – Riscossione, istituita ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 193/2016, che è subentrata, quale Ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale all'Agenzia delle entrate, soltanto nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sole società (ex) Gruppo Equitalia, quest'ultime sciolte a decorrere al 12 luglio 2017 – che è, e rimane, Ente privato sebbene con funzione pubblica (comma 29 art. 3 D.L. n. 203/2005) e come tale però non è titolata ad avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato e comunque alla stessa non può negarsi, sebbene non sia un obbligo specifico ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, il generale diritto costituzionale di essere difesa, se lo ritiene, da difensore del libero Foro”.

Le soluzioni giuridiche

Il Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 (entrato in vigore il 24 ottobre 2016) convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 all'art. 1Soppressione di Equitalia” ha disposto (in sintesi e per quanto qui di interesse) che “a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese... dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sono svolte dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che é autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 l'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11 comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni”.

Secondo i Giudici etnei tale norma “non può trovare applicazione in Sicilia e con riferimento specifico a Riscossione Sicilia spa, che è e rimane ente privato sebbene con funzione pubblica… la stessa non può avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato”.

Osservazioni

Il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 - convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248) all'art. 3 comma 29) ha disposto che “Ai fini di cui al capo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 66 dello stesso D.Lgs. n. 196/2003”.

Quest'ultima disposizione, a sua volta, dispone che “si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane”.

Come già osservato, dal 1° luglio 2017 in applicazione dell' art. 1 del D.L. n. 193/2016, le società del Gruppo Equitalia sono state "sciolte" e l'attribuzione delle funzioni riferite alla riscossione nazionale è transitata all'Agenzia delle entrate - Riscossione (Ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate).


La disposizione appena richiamata, però, si riferisce al “soggetto preposto alla riscossione nazionale” senza fare riferimento alcuno alle specificità della Sicilia (regione a statuto speciale, dotata di autonomia specifica in materia) e senza alcun riferimento ai rapporti tra i comuni isolani e Riscossione Sicilia.

Riferimenti giurisprudenziali

Per comprendere a pieno la questione affrontata, è necessario esaminare la “tipicità” del sistema di riscossione nell'Isola.

In Sicilia il servizio regionale di riscossione è stato istituito - nell'ambito delle competenze stabilite dallo Statuto autonomistico e delle relative norme di attuazione - con la legge regionale n. 35 del 5 settembre 1990.

Tale disposizione si è preoccupata di non discostarsi dai principi generali che ispirano il servizio di riscossione nel resto del territorio nazionale assicurando le relative funzioni siano svolte per conto della Regione che dello Stato.

Con successiva Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19, art. 2, è stato recepito in Sicilia l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248) che disciplinava la riforma statale del servizio di riscossione dei tributi a mezzo ruolo.


In relazione alle novità introdotte in ambito nazionale dal citato D.L. n. 203/2005, la riforma prevista dall'art. 2 della L.R. n.19/2005 è stata finalizzata ad assicurare l'armonizzazione dei sistemi di riscossione sia nazionale che regionale con il conseguente adeguamento delle disposizioni applicabili in Sicilia.

Il legislatore siciliano, in fase di riforma, decise di rispettare, l'impianto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 203/2005, dando vita ad una parallela Società pubblica per azioni, rispetto alla quale trovano applicazione le stesse disposizioni già previste per la società operanti in ambito nazionale: prima Riscossione S.p.a., poi Equitalia S.p.a. ed in ultimo (dal 1 luglio 2017) Agenzia delle Entrate – Riscossione.


Ne conseguiva che mentre nel resto dello “stivale” si scriveva “Equitalia”, in Sicilia si “leggeva” Riscossione Sicilia spa.

La legge dello Stato, però, non può “sciogliere” una Società istituita con legge regionale, in applicazione dei poteri autonomistici previsti dello Statuto dell'Isola.

Tali problematiche applicative in Sicilia sono state oggetto di una apposita norma approvata dall' Assemblea Regionale Siciliana (il Parlamento dell'Isola) la quale con la legge regionale 11 agosto 2017 n. 196 “Disposizioni programmatiche – legge di stabilità regionale” all'art. 28 Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.a.” ha disposto che “...Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, previa stipula, entro il 31 dicembre 2019, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.

Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione”.

La controversa vicenda, però, ad oggi è ancora sul tavolo del legislatore trinacrino.

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