Quali sono gli oneri di allegazione e prova del danno morale?
18 Dicembre 2020
Massima
Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti. Il caso
M.G.L.G. ed A. G. convennero, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, A. C. per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale verificatosi in data 7/2/2003 lungo la strada statale 18 nel Comune di Pizzo nel quale furono coinvolte in quanto terze trasportate su un veicolo condotto da A.M. L. G.. Assunsero che A.C., alla guida di un autocarro, aveva invaso la propria corsia di marcia collidendo inevitabilmente con l'autovettura condotta d A.M. L. G,; rappresentarono di aver ricevuto a titolo di acconto dalla compagnia Fondiaria Sai le somme di € 14.400 e 8.550 da loro ritenute insufficienti e chiesero un risarcimento di C 100.000. A. C. si costituì in giudizio rilevando che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente ad A. M.L.G.che aveva perso il controllo del proprio autoveicolo; chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori a risarcire i danni da esso patiti. La causa fu istruita con prove testimoniali e due CTU medico-legali sulle persone dei soggetti coinvolti nel sinistro. All'esito di detta istruttoria il Tribunale di Vibo Valentia dichiarò l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo ad A. C., condivise, sul quantum debeatur, la consulenza della dott.ssa B. e, ritenuta satisfattiva la somma già riconosciuta in favore di M.G. L. G,, condannò ,A C e la sua compagnia di assicurazione a pagare in favore degli eredi di A. G,, nel frattempo deceduta, la somma di C 428,80, oltre interessi e spese. La Corte d'Appello di Catanzaro, adita dai signori L. G., con sentenza n. 1818 del 2017, rigettò l'appello ritenendo che la sentenza di primo grado fosse adeguatamente motivata con riguardo all'adesione ad una sola delle due espletate CTU, con riguardo al calcolo dell'invalidità temporanea e del danno biologico; confermò il rigetto della domanda di danno morale in assenza di specifica prova sul punto e condannò gli appellanti alle spese del grado in favore di Unipolsai Assicurazioni SpA. Avverso la sentenza M.G.L.G., G.L G., F. L G. e A.M.L.G, propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste Unipolsai Assicurazioni con controricorso. La questione
Quali sono gli oneri di allegazione e prova del danno morale? Le soluzioni giuridiche
Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 5 L. 5/3/2001 n. 57 sulla quantificazione del danno biologico totale permanente di A. G. e di M. G. La G. ed omesso riconoscimento del danno morale e contestuale violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 per vizio di motivazione - i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza d'appello ed il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni di quantificazione del danno biologico e con riguardo all'omesso riconoscimento del danno morale in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte la quale riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale. 3.1 II motivo è fondato e merita accoglimento. La sentenza omette qualunque richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa corte esclude si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall'art. 5, lettera C del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22585). Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019 n. 11212; Cass. civ., sez. VI-3, 24 gennaio 2020 n. 1640). Avendo omesso ogni riferimento al danno non patrimoniale la sentenza merita di essere, in parte qua, cassata con rinvio. Osservazioni
L'ordinanza si pone nel solco degli ultimi orientamenti della Suprema Corte. Da quanto è dato di comprendere l'ordinanza accoglie il ricorso per quanto riguarda l'omesso riconoscimento del danno morale da parte della Corte di appello “in difetto di allegazioni e prove specifiche [direbbe, secondo i ricorrenti, il giudice di II grado] idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento del risarcimento. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte la quale riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale”. Come noto l'istituto del danno non patrimoniale è in continua evoluzione.. Riconosciuto prima come solo danno morale soggettivo transeunte (ex art. 2059 c.c.), poi nei primi anni '80 s ub specie di danno biologico, valutato come tertium genus, (e liquidato ex art. 2043 c.c.), successivamente ha avuto un più pieno riconoscimento nelle c.d. sentenze gemelle nn.8827/8828 del 2003 [ 3.1.4.3: “ Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di ‘danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona”]; poi ha ricevuto una prima organica sistemazione da parte delle sentenze delle Sezioni Unite c.d. di Sa Martino del 2008 fino ad approdare, negli ultimi orientamenti della Terza Sezione, all'attuale configurazione con la sua articolazione nel danno biologico dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva interiore. Se leggiamo più attentamente l'ordinanza de qua ci pare di notare una certa imprecisione di linguaggio attribuita al giudice di 2° grado. I ricorrenti, come abbiamo accennato lamentano “l'omesso riconoscimento del danno morale da parte della corte di appello in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento”. Ora è ben noto che, mentre il danno morale soggettivo è una componente del danno non patrimoniale, la c.d. personalizzazione è una operazione di adeguamento sia del danno biologico che del danno morale al caso particolare che viene preso in considerazione. Come lucidamente spiegato in Cass. civ., 27 marzo 2018 n. 7513 (c.d. “ordinanza decalogo”), con riguardo al danno biologico,”l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività ‘dinamico-relazionali' della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. Si vedano in questa direzione anche le tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano: “A tale fine l'Osservatorio ha previsto che: per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato: - a una tabella di valori monetari "medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); - a una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato. “ Nella sentenza in esame, dalle lagnanze dei ricorrenti si rileverebbe anche che la Corte di appello avrebbe rilevato un “difetto di allegazioni e prove specifiche idonee” sempre con riferimento al riconoscimento del danno morale. In altri termini la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente argomentato sul difetto di allegazioni e prove specifiche cioè, secondo la nostra interpretazione, la Corte di appello avrebbe affermato tale insufficienza ma non l'avrebbe motivata. Il motivo è dichiarato fondato dalla Suprema Corte e meritevole di accoglimento. Orbene secondo i giudici supremi, la Corte di appello “avrebbe omesso qualunque richiamo agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private” e in ciò starebbe, sotto il profilo sostanziale, il difetto di motivazione riconosciuto Tale normativa continua la Suprema Corte “recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall'art. 5, lettera C del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22585).” Precisa inoltre che “avendo omesso ogni riferimento al danno non patrimoniale la sentenza merita di essere, in parte qua, cassata con rinvio”,dove il “danno non patrimoniale” citato deve ovviamente nel caso intendersi il “ danno morale” Sotto il profilo probatorio la Cassazione afferma che “stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019 n. 11212; Cass. civ., sez. VI-3, 24 gennaio 2020n. 1640). Il che ci sembra una discrasia nel senso che pur in assenza di allegazioni e prove specifiche indicate dai ricorrenti la Corte d'appello avrebbe dovuto sostituirsi alle parti individuando essa gli elementi presuntivi laddove la citata sentenza 7513/2018 richiede (Cass. civ., n. 7513/2018 punti 8 e 9 cit.) che “il danno biologico deve essere risarcito congiuntamente al danno morale, con la corresponsione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale/sofferenza interiore, ove ne sussistano i presupposti e siano stati allegati e provati in modo appropriato (per lo più con presunzioni, regole d'esperienza, notorio, etc.)” Ancor più recentemente la Cass. civ., ord. 15 maggio 2020 n. 8985 ha ribadito, meglio precisando, che "in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); questa seconda voce di danno, tuttavia, può essere liquidata solo se sia stata ‘correttamente dedotta ed adeguatamente provata' l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale (così, testualmente, Sez. 3 – Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01; nello stesso senso, ex multis e da ultimo, Sez 3, Sentenza n. 32125 del 10.12.2019). Da questa ricostruzione sostanziale discende, sul piano processuale, che colui il quale intenda dolersi, in sede di legittimità, dell'erroneo rigetto della sua domanda di integrale risarcimento del danno non patrimoniale scaturito da una lesione della salute, non può limitarsi a dedurre di avere chiesto 'il [danno] biologico ed il morale', e di essersi visto ingiustamente accordare solo il primo. Ha invece l'onere impostogli dall'art. 366, n. 3, c.p.c., di indicare quale concreto pregiudizio non patrimoniale, non avente fondamento medico-legale, aveva dedotto in primo grado, ed in quale modo aveva inteso provarlo".
Riteniamo in definitiva che, pur essendo il principio dispositivo molto attenuato nel processo del lavoro, tuttavia, in particolare per la prova del danno morale, data l'estrema soggettività di tale danno, sia comunque richiesto al ricorrente di portare nel processo elementi tali che consentano di fondare una presunzione forte. Non possiamo quindi condividere la posizione della Suprema Corte che lascia, a quanto pare, l'iniziativa di costruire una prova presuntiva alla Corte territoriale pur con elementi di per sé già presenti negli atti. |