Negotium in fraudem legis e poteri datoriali

18 Gennaio 2021

Dichiarato illegittimo il licenziamento, il lavoratore è stato reintegrato ma presso una sede diversa, avendo il datore disposto il suo trasferimento per ragioni organizzative. Qualora suddetta sede venga interessata da un licenziamento collettivo per esubero di personale, includendovi il dipendente trasferito, può trovare applicazione l'art. 1344 c.c.?

Dichiarato illegittimo il licenziamento, il lavoratore è stato reintegrato ma presso una sede diversa, avendo il datore disposto il suo trasferimento per ragioni organizzative. Qualora suddetta sede venga interessata da un licenziamento collettivo per esubero di personale, includendovi il dipendente trasferito, può trovare applicazione l'

art. 1344 c.c.

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La peculiarità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) consiste nella volontà dei contraenti di raggiungere, mediante atti formalmente leciti, un risultato vietato dalla legge, abusando de facto del mezzo giuridico impiegato del quale, alla luce del fine concretamente perseguito, risulta distorta la funzione ordinaria.

Le condotte datoriali (trasferimento e licenziamento collettivo per esubero), atomisticamente considerate, possono risultare lecite nella loro apparenza, sebbene abbiano avuto come risultato finale la cessazione del rapporto con il lavoratore reintegrato.

Alcuni elementi, tuttavia, consentirebbero di inferire il concreto intento fraudolento del datore.

La prova di quest'ultimo, infatti, può essere fornita anche mediante presunzioni come, ad esempio, la previa conoscenza – al momento della formale ottemperanza all'ordine di reintegrazione – della strutturale esuberanza della sede di destinazione.

Un tale dato consentirebbe di dimostrare il collegamento funzionale esistente tra il trasferimento presso suddetta sede – già caratterizzata da eccedenza di personale – ed il successivo licenziamento collettivo.

Il recesso datoriale, pertanto, ai sensi dell'art. 1344 c.c. applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., sarebbe nullo.

Si aggiunga che la tempestiva impugnazione dell'atto finale della condotta illecita datoriale (rectius il licenziamento) esclude l'onere del lavoratore di contestare anche la legittimità del trasferimento.

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