La proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla “prima casa” è incostituzionale?

11 Febbraio 2021

La nota muove dalle considerazioni espresse dal Tribunale di Rovigo nel ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 ter del d.l. n.18/2020, così come recentemente novellato, riguardante la proroga della sospensione ex lege delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto il pignoramento dell'abitazione principale del debitore, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117 Cost., traducendosi in un'irragionevole e sbilanciata tutela di una delle parti in causa per un tempo non adeguatamente determinato ed in assenza di contropartite per alleviare il pregiudizio arrecato al creditore procedente, sotto tale aspetto, risultando evidente il parallelismo con l'analoga misura normativa riguardante la proroga delle sospensioni delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per morosità.
Massima

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 terdel d.l. n.18/2020, così come novellato dall'art. 4 del d.l. n.137/2020, e, successivamente, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n.183/2020, laddove si prevede la proroga della sospensione ex lege delle esecuzioni riguardanti le procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117 Cost.

Il caso

In una procedura esecutiva immobiliare riguardante l'abitazione principale del debitore, il creditore procedente deposita istanza di vendita unitamente alla documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c., e, conseguentemente, il custode sottopone al giudice dell'esecuzione la questione concernente la sospensione ex lege della procedura in corso ai sensi dell'art. 54 ter del d.l. n.18/2020, convertito dalla l. n.27/2020, novellato prima dall'art. 4 del d.l. n. 137/2020 e, poi, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n.183/2020.

La questione

La quaestio juris esaminata dal Tribunale di Rovigo riguarda la non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 54 terdel d.l. n.18/2020, convertito dalla l. n.27/2020, così come novellato, prima, dall'art. 4 d.l. n. 137/2020 e, poi, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n.183/2020, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111, 117 Cost.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, solleva la questione di legittimità costituzionale evidenziando l'irrazionalità della norma sospettata di illegittimità anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto volta a realizzare una tutela della classe debitoria senza distinguere tra coloro che effettivamente sono divenuti insolventi a causa della crisi covid da coloro che invece lo erano già a prescindere, non senza evidenziare come lo Stato ha il dovere di aiutare i bisognosi, ma deve farlo in modo proporzionato ed in ogni caso, non certo a “costo zero” scaricando su una categoria di cittadini - peraltro, esclusivamente su quelli contrapposti a coloro che si trovano in stato di bisogno - i relativi costi, economici e sociali.

Il Tribunale, osserva altresì che la misura reiterata con la novellazione dell'art. 54 ter citato appare sproporzionata oltre a non essere necessaria perché secondo il giudice adito già esistono rimedi per sopperire alle stesse finalità, come l'art. 3 della l. n.3/2012 sul sovraindebitamento - ed attualmente le disposizioni della l. n.176/2020 - atteso che sarebbe bastato prevedere una graduazione degli sfratti come già il legislatore aveva fatto in passato, al fine di consentire all'autorità competente di individuare una soluzione abitativa alternativa per i soggetti in difficoltà.

Conseguentemente, il giudicante evidenzia principalmente che la discesa in campo dello Stato nell'ambito di questioni di carattere privatistico come quella scrutinata nell'ordinanza in epigrafe, al fine di tutelare il ceto debitorio, appare tanto immotivata quanto lesiva della parità ed uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost. e dello stesso principio di responsabilità sotteso all'art. 2740 c.c., oltre a violare l'art. 111 Cost. in quanto addossare un siffatto onere alla controparte processuale comporterebbe anche la violazione del principio di parità tra le stesse parti in causa.

Il Tribunale al riguardo chiosa affermando che, nella Costituzione, non esiste un diritto alla conservazione della casa al fine di sottrarla dall'applicazione del principio espresso nell'art. 2740 c.c., dovendo ritenersi distinto dal diritto - art. 47 Cost. - alla tutela del risparmio, ed il dovere dello Stato a creare le condizioni affinchè tutti possano accedere alla proprietà privata.

Osservazioni

L'ordinanza con la quale il Tribunale di Rovigo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 terdel d.l. n.18/2020, così come novellato dall'art. 4 del d.l. n.137/2020, e, successivamente, dall'art. 13, comma 14, del d.l. n.183/2020, laddove si prevede la proroga della sospensione ex lege delle esecuzioni riguardanti le procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117 Cost. è la seconda pronuncia ad essersi espressa in tale senso dopo quella emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 13 gennaio 2021.

Ciò premesso, appare di solare evidenza come l'ordinanza del Tribunale di Rovigo, sebbene riguardante le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, presenta motivazioni che ben si sposano con la ratio legis posta a fondamento dell'art. 13, comma 13, dello stesso d.l. n.183/2020 che ha novellato prima l'art. 103, comma 6, d.l. n.18/2020 convertito dalla l. n.27/2020 e successivamente l'art. 17, comma 1 bis, d.l. n.34/2020, riguardanti ab origine la sospensionedei provvedimenti di rilascio degli immobilianche ad uso non abitativo, ed attualmente concernenti soltanto la sospensione dei provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c. del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Infatti, il giudice dell'esecuzione nel corroborare le proprie motivazioni espresse nell'ordinanza in commento, richiama alcune pronunce della Consulta - v. Corte Cost.n.155/2004; Corte Cost.n.310/2003; Corte Cost. n.217/1988; Corte Cost. n.49/1987 - in materia di proroga e rinvio delle esecuzioni in materia di sfratti, con le quali il giudice costituzionale in tempi non sospetti, aveva già affermato che il legislatore pur dovendosi fare carico dei soggetti in situazione di bisogno, non può indefinitivamente limitarsi, per giunta senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire il relativo onere in via esclusiva a carico del privato - il locatore, nel procedimento di rilascio immobiliare a cui di fatto può ritenersi equiparabile dal punto di vista dell'interesse sostanziale perseguito riguardante la realizzazione di un “credito”, il creditore procedente nell'esecuzione immobiliare per il pignoramento - in quanto il sacrificio imposto ad un soggetto (creditore procedente nella procedura di pignoramento immobiliare; creditore-locatore nel procedimento di rilascio immobiliare) per tutelarne un altro (rispettivamente debitore esecutato e debitore conduttore), può giustificarsi soltanto per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato, circostanza ritenuta dal giudice dell'esecuzione non ricorrente nella fattispecie scrutinata, simile in parallelo a quella riguardante la proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio immobiliare, per effetto delle proroghe “seriali” disposte senza soluzione di continuità.

Infatti, le motivazioni addotte dal giudice dell'esecuzione nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 ter citato, a ben vedere, approfondiscono l'argomento della tutela del bisogno abitativo “incrociata” con quello dell'emergenza per la pandemia da coronavirus, rilevando come il primo si riveli essere del tutto slegato rispetto al secondo, atteso che il “bisogno abitativo” è una problematica preesistente ed in ogni caso indipendente dall'emergenza pandemica in atto.

In tale ottica, appare così evidente come buona parte delle argomentazioni spese dal magistrato veneto potrebbero allora risultare idonee a sostenere anche un'analoga questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 13, comma 13, dello stesso d.l. n.183/2020 concernente la proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio immobiliari per morosità, tenuto conto della sostanziale identità delle motivazioni addotte al riguardo dal legislatore dell'emergenza, nell'avere prorogato la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto il pignoramento dell'abitazione principale del debitore, essendo evidente tanto in un caso quanto nell'altro che il bisogno abitativo non è generato dalla pandemia da coronavirus e che la tutela dello stesso, al pari del bene primario della salute è ugualmente realizzabile con altri strumenti normativi che il legislatore ha il compito di individuare.

Su tale possibilità, del resto, si era già espresso in forma di obiter dictum l'unico precedente giurisprudenziale di cui si ha notizia (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 13 gennaio 2021, inedita per quanto consta) in cui espressamente si enuncia che l'espropriazione produce i suoi effetti sul piano della titolarità del diritto, per cui l'interesse del debitore a conservare la detenzione del bene per finalità abitative è già tutelata attraverso la sospensione delle procedure esecutive di rilascio, “salvo riproporre anche per il blocco dei rilasci coattivi i medesimi dubbi di legittimità costituzionale”.

Riferimenti

Scalettaris, Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti: una soluzione che suscita perplessità, in Condominioelocazione.it;

Id., La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta con il decreto Cura Italia, in Condominioelocazione.it;

Nardone, La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili nel decretoMilleproroghe 2021”, in Condominioelocazione.it;

Fanticini - Saija, La sospensione dell'esecuzione forzata della prima casa, in Giur. it., 2020, 2069;

Leuzzi - Fanticini - Rossi - Saija, L'art. 54 ter, d.l. n. 18 del 2020 nel sistema dell'esecuzione forzatain Riv. esec. forzata, 2020, 794.

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