La responsabilità del condominio e dell'utente per il “sobbalzo” dell'ascensore

22 Febbraio 2021

La fattispecie decisa dal Tribunale di Latina riguarda un'interessante quaestio juris concernente l'acclarata responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per le lesioni causate dal difettoso funzionamento dell'ascensore ad un'utente caduto al suo interno durante lo spostamento da un piano all'altro, il quale, si vede ridurre drasticamente l'ammontare del risarcimento accordatogli dal giudice per la sua concorrente responsabilità accertata ex art. 1227 c.c., consistente nella mancata adozione della necessaria prudenza correlata alla fragilità del proprio stato fisico in occasione della produzione dell'evento.
Massima

La responsabilità per le lesioni subite dall'utente di un ascensore, caduto al suo interno a seguito di un sobbalzo violento causato dal pregresso mancato adeguamento dell'impianto, grava sul condominio quale custode ex art. 2051 c.c., che non esclude, però, l'eventuale concorso colposo del medesimo danneggiato - affetto da disabilità ed in precarie condizioni fisiche - ex art. 1227 c.c. qualora abbia contribuito efficacemente, con la propria condotta incauta, alla produzione dell'evento dannoso.

Il caso

La fattispecie esaminata dal Tribunale di Latina riguarda le lesioni occorse ad un utente dell'ascensore condominiale per effetto della caduta provocata dall'improvviso sobbalzo del piano di calpestio interno, verificatosi durante il trasporto dal piano superiore al piano terra.

A seguito dell'azione risarcitoria promossa dall'utente nei confronti del condominio, quest'ultimo chiama in garanzia l'impresa assicuratrice e quella addetta alla manutenzione dell'ascensore al fine di essere manlevato dalle eventuali conseguenze.

La questione

La quaestio juris riguarda la causa della responsabilità concernente le lesioni subite dall'utente caduto dentro l'ascensore, al fine di stabilire se era dovuta ad un cattivo funzionamento dell'impianto, idoneo ad alterarne la sua corretta ed adeguata funzionalità, od a causa dell'incauto utilizzo da parte dello stesso utente, il quale, essendo disabile ed in precarie condizioni di salute, potrebbe essere caduto dopo aver perso l'equilibrio.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda attorea, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio al cui interno è situato l'ascensore in cui è avvenuta la caduta, a seguito della quale, si sono verificate le lesioni in danno del medesimo istante, precisando che la dinamica alla quale era ascrivibile l'infortunio per cui è causa riguardava effettivamente il violento sobbalzo dell'ascensore, reso possibile a seguito della mancata apposizione del nuovo quadro elettrico di manovra completo del dispositivo che consente il livellamento della cabina al piano per un maggiore comfort di marcia ed una conservazione dell'argano motore, ovvero ad altro difetto che non ha consentito la morbida fermata al piano, giocando un ruolo fondamentale nell'alterazione della normale funzionalità dell'impianto.

Il Tribunale rileva che diversa è, invece, l'entità dei danni che può in concreto ricollegarsi all'evento della caduta causata dal sobbalzo della cabina, in base alle precarie condizioni fisiche dell'attrice, sulla scorta delle valutazioni espresse dal c.t.u., alla luce della quale, ci si deve domandare se la caduta dovuta da un sobbalzo della cabina dell'ascensore avrebbe provocato in qualunque altro soggetto conseguenze disastrose simili a quelle che ha riportato l'odierna istante portatrice di grave disabilità ed invalida al 100%.

Ebbene, il Tribunale ritiene che l'imputabilità della caduta - che in un qualsiasi altro soggetto sarebbe stata ammortizzata con probabilmente scarse conseguenze - la quale ha provocato in un soggetto instabile, che già si muoveva con le stampelle, dei seri danni fisici, nella fattispecie considerata debba in buona parte ritenersi ascrivibile ex art. 1227 c.c. alla condotta colposa o scarsamente diligente della medesima danneggiata, dovuta al fatto che essa stessa avrebbe dovuto - data la sua malattia - essere accompagnata o muoversi con un sostegno più concreto della stampella, ad esempio avvalendosi di un tutore o girello.

Infatti, il punto non è che l'adeguamento dell'impianto doveva consentire a tutti, anziani disabili e bambini, di usare l'ascensore bensì se lo stesso utente avrebbe avuto le medesime lesioni effettivamente riportate se non avesse avuto già delle patologie alle gambe dovute ad una pregressa malattia fortemente invalidante.

Osservazioni

In linea generale, la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, e affinché essa si configuri è sufficiente che esista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2012, n.10860), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa res - potendo riguardare anche le cose inerti - e senza che rilevi, al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno dell'obbligo di vigilanza, con il solo limite del caso fortuito che può essere costituito anche dalla condotta colposa della vittima (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n.993).

Ciò comporta che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di un'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. civ., sez. VI/III, 21 febbraio 2017, n.4390).

La sentenza del Tribunale di Latina consente, quindi, di aggiornare l'orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla stessa fattispecie qualche anno addietro, avendo la Cassazione stabilito - con riferimento ad una controversia risarcitoria riguardante le lesioni personali riportate da un'utente a seguito della caduta verificatasi mentre usciva dall'ascensore condominiale del fabbricato condominiale, inciampando nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina e quello del piano di arresto - che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito”, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n.25837).

In tale precedente giurisprudenziale, l'utente era un condomino - a differenza dell'utente danneggiato nella sentenza in commento - con una patologia alla gamba che ne limitava significativamente la capacità di deambulazione, ragione per cui - esattamente come affermato dal Tribunale di Latina nella stessa pronuncia che si annota - avrebbe dovuto indurlo ad usare una particolare attenzione e cautela nell'uscire dall'ascensore.

A sostegno di tale statuizione, il giudice di legittimità richiamava l'orientamento con il quale era stato ripetutamente affermato il principio che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., va esclusa quando venga dimostrata dal custode l'esistenza d'un caso fortuito, che può consistere anche nel fatto della vittima integrante il c.d. fortuito incidentale, atteso che la condotta della vittima può rappresentare tanto una concausa del danno, quanto una causa esclusiva di esso, come ad esempio potrebbe accadere nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (Cass. civ., sez. VI/III, 11 maggio 2017, n. 11526; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895; Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18317; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547; Cass. civ., sez. VI/III, 30 settembre 2014, n. 20619).

In buona sostanza, come nel caso deciso dai giudici di legittimità, anche in quello scrutinato dal Tribunale con la sentenza annotata, occorre verificare se la vera ratio decidendi poggia o meno sul presupposto della ricorrenza di un caso fortuito - la colpa esclusiva della vittima - come tale idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. laddove integrante una condotta negligente e non prevedibile da parte del medesimo.

In tale ottica, il giudice di legittimità non ha mancato di precisare che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per il fine di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222).

Al riguardo, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia - al fine di assumere rilevanza giuridica sul piano della concorrente responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - può definirsi come imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, e, quindi, del tutto inattesa da una persona sensata.

Conseguentemente, la domanda risarcitoria non può essere rigettata sul mero presupposto che la causa della caduta sia stata unicamente la distrazione della vittima, ricorrendo per ciò solo un “caso fortuito”, come tale idoneo ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., senza esaminare se quella stessa condotta possa davvero ritenersi come imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode.

Pertanto, una cosa è stabilire - con riferimento alla fattispecie decisa nella pronuncia del Tribunale in commento, in cui una persona uscendo dall'ascensore, cade a causa del sobbalzo tra un piano ed un altro - se la condotta della vittima possa integrare il caso fortuito in modo da escludere integralmente la responsabilità del custode, ed altra, il diverso problema dei requisiti che la condotta tenuta dalla vittima deve possedere per potere essere qualificata come “caso fortuito”.

Orbene, ciò premesso, il giudicante ha correttamente ritenuto configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., poiché l'ascensore non era stato adeguato alla normativa tecnica europea relativa al miglioramento della sicurezza, e ciò nonostante, era comunque rimasto nella disponibilità dell'ente di gestione delle cose comuni dello stabile, ragione per cui il fatto che il custode abbia affidato la manutenzione dell'impianto responsabile dell'evento lesivo ad un soggetto diverso, non valeva certo ad elidere la responsabilità del condominio, proprio perché l'ascensore era rimasto nella sua concreta disponibilità al momento del fatto (Trib. Salerno 11 gennaio 2019; Trib. L'Aquila 1° dicembre 2015; Trib. Terni 1° febbraio 1993;Cass. civ., sez. III, 21 luglio 1979, n.4385).

Conseguentemente, ferma restando la responsabilità del condominio in quanto custode dell'ascensore, per la suddetta causale - ritenuta autonomamente idonea a provocare il violento sobbalzo a seguito del quale si è verificata la caduta dell'utente che non era un condomino, e, dunque, con una scarsa se non proprio inesistente conoscenza della funzionalità concreta dell'ascensore - sulla cui scorta il Tribunale ha escluso che l'imputabilità della caduta sia ascrivibile esclusivamente alla condotta ritenuta gravemente imprudente della danneggiata, la relativa incidenza causale è stata quindi valutata unicamente sul piano del quantum debeatur, come peraltro si evince dallo stesso passaggio motivazionale della sentenza in cui si precisa che il “punto” meritevole di considerazione non è quello di stabilire se l'adeguamento dell'ascensore avrebbe consentito a tutti, anziani disabili e bambini, di usarlo, ma se lo stesso utente avrebbe riportato le stesse lesioni se non avesse avuto già delle patologie alle gambe dovute a una pregressa malattia fonte del proprio stato invalidante.

In altre parole, la sentenza del Tribunale si è conformata ai principi di diritto enunciati in sede nomofilattica in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e distribuzione dei relativi oneri probatori.

Riferimenti

Trapuzzano, Delimitazione della responsabilità del condominio per i danni cagionati da cose in custodia, in Condominioelocazione.it;

Benni De Sena, Prevedibilità della condotta del danneggiato come causa di esclusione della responsabilità del custode, in Condominioelocazione.it;

Frivoli, Il condominio è responsabile per i danni causati dai beni ed impianti comuni in custodia, salvo che non provi il caso fortuito, in Condominioelocazione.it.

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