Configurabile la responsabilità ex art. 1669 c.c. anche in caso di lavori di mera ristrutturazione
19 Marzo 2021
Massima
L'art. 1669 c.c. sussiste anche nel caso in cui i gravi vizi costruttivi - quali possono essere quelli che causano infiltrazioni di acqua che via via si estendono e si aggravano - si verifichino in relazione ad interventi di semplice ristrutturazione. Il caso
Un Condominio citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, una Srl in liquidazione, la quale aveva proceduto alla ristrutturazione del complesso immobiliare, con successiva alienazione dei singoli appartamenti con autorimesse, e il direttore dei lavori nominato. Sosteneva che si erano verificate, a partire dal 2008, delle infiltrazioni di acqua che via via si erano estese ed aggravate, giungendo ad interessare più parti del locale seminterrato, nonchè parti del tetto dello stabile. Denunciate le problematiche alla Srl, questa aveva riconosciuto il difetto, impegnandosi a porvi rimedio eseguendo lavori di ripristino. Tuttavia, le infiltrazioni permanevano. Il Condominio dunque chiedeva, ex art. 1669 c.c. o art. 2043 c.c., la condanna della Srl e del direttore dei lavori, in solido, o in subordine secondo i rispettivi titoli, al pagamento delle somme di denaro corrispondente ai costi degli interventi di ripristino dell'immobile, ai fini dell'eliminazione dei difetti e delle esecuzioni non a regola. La Società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando ogni responsabilità in ordine alle infiltrazioni denunciate. Il direttore dei lavori formulava eccezioni analoghe a quelle della Srl, affermando che la garanzia ex art. 1669 c.c. non sarebbe configurabile in caso di lavori di mera ristrutturazione e negava ogni responsabilità relativamente alle infiltrazioni. Il direttore dei lavori chiamava in causa gli assicuratori, proponendo domanda di garanzia e manleva per il caso di soccombenza. Domanda fondata sul contratto di assicurazione contro il rischio professionale stipulata con gli stessi. Gli assicuratori eccepivano l'inoperatività della copertura assicurativa, ex art. 1892 c.c., in quanto, a loro dire, al momento della stipula della polizza il direttore dei lavori non aveva informato l'assicurazione del verificarsi del sinistro per cui è causa. La questione
Si trattava di stabilire se, nella fattispecie in esame, ricorreva la responsabilità fondata sul disposto dell'art. 1669 c.c. anche in relazione ai lavori di mera ristrutturazione e/o dell'art. 2043 c.c. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Verona ritiene applicabile l'art.1669 c.c. anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756). Accertato, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, che i vizi e difetti per cui è causa sono imputabili in massima parte a responsabilità della Srl in liquidazione (75%) e la restante parte a quella del direttore dei lavori, li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio, di una somma corrispondente ai costi già sostenuti e da sostenere per porre rimedio alle infiltrazioni. In merito alla domanda di garanzia e manleva assicurativa proposta dal direttore dei lavori, il giudice veneto condanna gli assicuratori a rimborsare al suddetto la somma che questi, in esecuzione della sentenza, dovrà corrispondere al Condominio attore, per capitale, interessi e spese. Osservazioni
Viene riconosciuta alla Srl in liquidazione - che inizialmente aveva appaltato i lavori ad un'altra Srl, la quale, tuttavia, successivamente, aveva rinunciato a proseguirli - la qualità di venditrice e costruttrice dell'immobile di cui è causa. Il termine annuale di decadenza dalla garanzia ex art. 1669 c.c., per gravi difetti della costruzione decorre dal momento in cui l'interessato abbia acquisito un adeguato grado di conoscenza oggettiva dei difetti, della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera e della responsabilità per gli stessi in capo al soggetto verso il quale la domanda viene proposta (Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2015, n. 3040). Nel caso de quo, il Condominio aveva acquisito piena consapevolezza circa la sussistenza e l'entità dei difetti, nonchè della loro imputabilità alla Srl in liquidazione ben prima della predisposizione degli accertamenti tecnici successivamente disposti. A detta del giudicante, il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. per la proposizione della domanda risarcitoria non risultava tempestivamente interrotto, nè stragiudizialmente, nè giudizialmente. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.deve intendersi prescritto. Non risulta, invece, prescritto il diritto al risarcimento del danno verso la Srl in liquidazione che il Condominio fonda sul disposto dell'art. 2043 c.c. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c. Ove non ricorrano in concreto le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 1669 c.c. - come nell'ipotesi in esame - può farsi ricorso all'art. 2043 c.c. Nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti - come quello per cui è causa - la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, rappresentata, nella fattispecie in esame, dal primo momento, nel 2008, in cui le infiltrazioni si erano verificate, tanto da essere denunciate ed essere oggetto di discussione durante l'assemblea condominiale. Con riferimento alla domanda risarcitoria nei confronti del direttore dei lavori, il Condominio ha titolo a far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. anche nei suoi confronti, dovendosi escludere che il diritto risarcitorio si sia prescritto. Infatti, la conoscenza oggettiva e soggettiva dell'imputabilità del danno al soggetto nei cui confronti viene formulata la pretesa risarcitoria poteva ritenersi sussistente soltanto nei confronti della Srl e non anche del direttore dei lavori, nei cui confronti non era emerso alcun profilo di colpa, alla data di interesse, in relazione ai vizi rilevati. Neppure la perizia di parte realizzata nel 2013 aveva evidenziato profili di responsabilità del direttore dei lavori. Pertanto, neppure in quel momento il Condominio aveva acquisito la conoscenza soggettiva necessaria affinchè potesse decorrere il termine annuale per la denuncia nei confronti del direttore dei lavori. Soltanto successivamente, dal 2015, in seguito al deposito della relazione di consulenza in sede di accertamento tecnico preventivo, sono venuti in rilievo profili di responsabilità anche in capo al direttore. Pertanto, è da tale momento che iniziava a decorrere il termine annuale per la denuncia che era tempestivamente intervenuta con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale veronese che aveva peraltro interrotto del termine prescrizionale annuale. Conseguentemente, in definitiva, la domanda risarcitoria nei confronti della Srl fondata sul disposto dell'art. 2043 c.c. e quella fondata sull'art. 1669 c.c. nei confronti del direttore dei lavori non si considerano prescritte e vengono prese in esame dal giudice veneto. Disattesa l'eccezione sollevata, il giudicante ritiene che l'amministratore di Condominio ha il potere - dovere di compiere, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni, analoghi atti per la salvaguardia dei diritto concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Tra questi rientra l'azione di cui all'art.1669 c.c., volta a rimuovere i gravi difetti di costruzione,nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in un'ipotesi di causa comune di danno che abilita, alternativamente, l'amministratore del Condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto. Con riferimento, poi, alla domanda di garanzia e manleva assicurativa proposta dal direttore dei lavori, la copertura riguardava la responsabilità professionale verso terzi per capitale, interessi e spese, in conseguenza di condotte colpose, anche gravi, tenute dal direttore nello svolgimento della sua attività professionale. Affinchè operi la causa di annullamento del contratto, come previsto dall'art. 1892 c.c., è necessario che il contraente non solo abbia sottaciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio assicuratovo, ma altresì che ciò sia avvenuto con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave. Nella fattispecie in esame, è escluso che, dal verificarsi degli eventi e dallo svolgimento dei fatti, il direttore dei lavori avesse potuto rappresentarsi il rischio di diventare destinatario di una richiesta risarcitoria da parte del Condominio. Si esclude che l'omessa dichiarazione del direttore dei lavori agli assicuratori, circa i fatti di causa, al momento della stipula dell'assicurazione, sia conseguenza di una condotta dolosa o gravemente colposa. Infatti, fino al momento della citazione del Condominio, nessun addebito di responsabilità era mai stata avanzata dal Condominio nei confronti del direttore dei lavori, le cui responsabilità erano emerse soltanto a seguito di accertamento tecnico preventivo. Riferimenti
Ottobrino, La responsabilità ex art. 1669 c.c. nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, in Corr. giur., 2018, 12; Cirla, La responsabilità del costruttore per rovina o gravi difetti dell'immobile, in Immob. & proprietà, 2018, 10.
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