Agevolazione IMU su abitazione principale, ulteriori chiarimenti da parte del Giudice di legittimità
26 Marzo 2021
Massima
In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Il caso
La società incaricata alla riscossione per il Comune Alfa, notificava ad un contribuente l'avviso di accertamento con il quale richiedeva il pagamento dell'intera ICI per l'anno 2010, afferente l'abitazione principale dei coniugi non legalmente separati, residenti in due Comuni diversi. La pretesa tributaria si fondava sul fatto che, nel periodo d'imposta, la contribuente e il di lei coniuge risiedevano in comuni diversi e che, pertanto, il nucleo familiare non dimorava nell'abitazione per la quale era richiesta l'esenzione dal tributo. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, che lo accoglieva, annullando l'avviso di accertamento. Avverso la sentenza di primo grado la società di riscossione proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, insistendo per la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
La CTR respingeva l'appello osservando che ex artt. 143 e 144 c.c., non potendo ritenere che la dimora abituale della famiglia fosse quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche del marito, ovvero quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche della moglie. Avverso tale decisone la società addetta alla riscossione dei tributi di competenza del Comune proponeva ricorso per Cassazione, deducendo due motivi. In particolar modo, parte ricorrente denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Regionale illegittimamente ritenuto che la contribuente avesse diritto all'esenzione ICI per l'abitazione principale.
Tale impugnazione era condivisa dal Giudice di Legittimità, il quale in conformità all'interpretazioni contenute nelle recentissime proprie ordinanze (v. Cass. nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020), accoglieva il ricorso promosso dalla società di riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ribadiva che, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'ICI previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 DLgs. 504/92, nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi (v. Cass. 28534/2020).
L'art. 144c.c. prevede infatti che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia.
Ai fini della spettanza della detrazione Ici prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) dall'art. 8 D. Lgs. n. 504/92, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari. La questione
La questione giuridica sottesa nel caso in esame, verte nello stabilire se laddove i coniugi non legalmente separati non dimorino nello stesso immobile, situato in Comuni diversi, venga meno il presupposto per poter fruire del beneficio fiscale dell'esenzione dalle imposte locali sull'abitazione principale. La soluzione giuridica
Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina dell'istituito dell'abitazione principale ai fini Imu. Con l'espressione abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (v. art. 1co. 741 della L. 160/2019 per la disciplina dall'1.1.2020). Anche ai fini dell'IMU sono assoggettate all'imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ma sono esenti le abitazioni principali censite nelle residue categorie. Ai fini dell'IMU, si intendono pertinenze dell'abitazione principale e come tali esenti, esclusivamente i seguenti fabbricati:
Per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo vi dimorino abitualmente e vi abbiano la propria residenza anagrafica. Quindi, per beneficiare delle norme di favore che prevedono l'esclusione dall'IMU per l'abitazione principale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), assumono rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune o in differente Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per poter accedere alle agevolazioni IMU non è quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma deve sussistere il requisito della dimora abituale (si veda la circ. Min. Economia e finanze 18.5.2012 n. 3/DF con riguardo alla vecchia IMU). In considerazione del fatto che l'immobile deve essere utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare, sono evidenti le problematiche che ne possono derivare nel momento in cui i membri dello stesso nucleo familiare stabiliscono la residenza in immobili situati in Comuni diversi (ad esempio per ragioni lavorative o per motivi personali).
Il tema ha generato un considerevole contenzioso anche per l'interpretazione estensiva fornita dal MEF. Nella Circolare 18.5.2012 n. 3/DF e nelle risposte 20.1.2014, il Min. Economia e Finanze, infatti, ha precisato che il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi e che l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Secondo il MEF entrambe le unità immobiliari possono essere considerate come abitazioni principali “…poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative..”. A titolo esemplificativo, seguendo l'interpretazione del MEF, se il marito dimora e risiede nell'immobile A sito nel Comune di Palermo e la moglie dimora e risiede nell'immobile B sito nel Comune di Trapani, entrambi gli immobili sono esenti dall'IMU (ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9). Di avviso completamente opposto è la Suprema Corte secondo cui ai fini dell'IMU non spetta alcuna agevolazione prevista per l'abitazione principale, nel caso in cui i coniugi siano residenti in due Comuni diversi (v. Cass. 20130/2020). Se i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, quindi, l'agevolazione IMU non spetta in quanto nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell'IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante iscrizione unitaria in Catasto dell'unità immobiliare risultante e l'attribuzione ad essa di un'unica rendita. Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione. Come precisato dalle risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014, infatti, il proprietario di un'abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, può fruire dell'esenzione da IMU. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di immobili in ragione di assimilazioni stabilite dai Comuni, ex co. 741 dell'art. 1della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Difatti, sono considerate abitazioni principali i seguenti fabbricati:
A decorrere dall'anno 2021, l'art. 1 co. 48 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che per i soggetti residenti all'estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, sull'unica unità immobiliare (non locata o data in comodato) a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero l'IMU è ridotta a metà. Ciò premesso e tornando al caso in premessa, un contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI, con il quale la società di riscossione comunale aveva ritenuto insussistenti per l'anno 2010 i presupposti per usufruire delle agevolazioni, dato che la residenza anagrafica del coniuge risultava in altro Comune. Dopo un giudizio di merito nettamente favorevole al contribuente, la Corte di Cassazione riaffermava in sostanza, sulla scia delle precedenti pronunce, che l'esenzione non può essere riconosciuta, in quanto l'immobile non era adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
Le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione Secondo il Giudice di Legittimità, ai fini dell'esenzione prevista per l'abitazione principale è necessario che in riferimento alla stessa unità immobiliare “..tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente..” (v. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 15-12-2020, n. 28534). L'ordinanza in parola è una gemella delle precedenti ordinanze nn. 20130/2020, 4166/2020 e 4170/2020, da cui è possibile ricavare il principio di diritto secondo cui se i coniugi non dimorano nello stesso immobile viene meno il presupposto per fruire del beneficio fiscale. Osservazioni
Con la sentenza in commento, i Giudici della Sezione Quinta, seguendo il pregresso indirizzo giurisprudenziale, tornano a ribadire che nel caso in cui il soggetto passivo Ici sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni d'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non è sufficiente che il coniuge abbia trasferito la residenza nel Comune nel quale l'immobile è situato, essendo altresì richiesto che nello stesso immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi. Viene, quindi, confermato l'orientamento della giurisprudenza in ragione del quale la scissione del nucleo familiare, con coniugi (non legalmente separati) residenti distintamente e separatamente in Comuni diversi, comporta la perdita dell'agevolazione IMU prevista per l'abitazione principale. Ciò, poiché l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 va interpretato (v. Cass. 21611/2020) in modo restrittivo e rigoroso, come tutte le norme che prevedono benefici fiscali, riconosce l'agevolazione soltanto all'unità immobiliare adibita a residenza anagrafica ed effettiva (dimora abituale) dell'intero nucleo stesso.
Ne discende che ai fini delle imposte locali, si è voluto unificare il concetto di “residenza anagrafica” e di “dimora abituale” (residenza effettiva), qualificando come “abitazione principale” solamente l'immobile in cui sussistono dette condizioni contemporaneamente. In sostanza, in caso di “spacchettamento” della famiglia non sarebbe più possibile riconoscere la sussistenza di un'abitazione principale della famiglia, come affermato anche dalle FAQ IFEL Fondazione Anci del 6 marzo 2020 (Risposte ai quesiti posti dai partecipanti ai webinar “La nuova IMU: le novità rispetto ai previgenti prelievi IMU e TASI” del 23 gennaio e del 14 febbraio 2020).
Non passerà inosservata la specificazione giurisprudenziale, avente finalità - nettamente - antielusiva, in ragione della quale soltanto laddove i coniugi dimorino nel medesimo immobile, quest'ultimo sarà agevolato. Ciò comporta l'unicità delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, uniche per nucleo familiare, indipendentemente dalla residenza (anagrafica ed effettiva) dei rispettivi componenti. |